Nelle farmacie è possibile l’esercizio di altre professioni sanitarie, nel rispetto del divieto di comparaggio e di accaparramento di ricette, e anche l’odontoiatra ha la possibilità di partecipare a giornate di formazione o incontri periodici all’interno dei presidi, purché la “finalità sia quella di favorire il valore essenziale della prevenzione sanitaria e l’anticipato contrasto di patologie a forte impatto sociale”.
Il punto arriva da una recente circolare diffusa dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti (FOFI) ai propri iscritti per chiarire i paletti del cosiddetto cumulo oggettivo delle professioni all’interno della farmacia, vale a dire la presenza di altre professioni sanitarie nel presidio.
Il contesto è quello della “farmacia dei servizi”, l’erogazione da parte delle farmacie del territorio di servizi e prestazioni professionali ai cittadini. Tra queste, ci sono prestazioni analitiche di prima istanza- test autodiagnostici, gestibili direttamente dai pazienti a domicilio, ma che possono essere effettuati in farmacia mediante il supporto di un operatore sanitario, per esempio nel caso di condizioni di fragilità, - servizi di secondo livello erogabili con dispositivi strumentali – tra cui telecardiologia – e, appunto, prestazioni professionali, per esempio, di infermiere, fisioterapista, igienista dentale.
E, sulla presenza di altre professioni sanitarie, quali medico e odontoiatra, la Federazione degli Ordini dei Farmacisti (Fofi) passa in rassegna normativa e giurisprudenza soffermandosi, in particolare, su una sentenza del Consiglio di Stato (n. 3357/2017): con la Farmacia dei servizi, e soprattutto attraverso l’erogazione di servizi di primo livello, “le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale e ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano.
L’evoluzione della normativa in materia mostra dunque che il divieto di cumulare la professione farmaceutica con l’esercizio di altre professioni o arti sanitarie non impedisce di prevedere, presso le farmacie, giornate di prevenzione, nell’ambito di appositi programmi di educazione sanitaria o di specifiche campagne contro le principali patologie a forte impatto sociale, anche mediante visite mediche, la cui finalità, però, sia quella appunto di favorire il valore essenziale della prevenzione sanitaria e l’anticipato contrasto di patologie a forte impatto sociale".
L’eventuale “effettuazione di visite mediche nell’ambito delle giornate di prevenzione dovrà essere realizzata conformemente alle previsioni della normativa in materia e quindi, se del caso, dello stesso art. 45 del r.d. n. 1706 del 1938, il quale prevede che gli ambulatori medico-chirurgici devono sempre avere l’ingresso diverso da quello delle farmacie, alle quali sono annessi, e non debbono avere alcuna comunicazione interna con esse”.
Ma, ad avviso dei giudici amministrativi, e quindi anche della Fofi, “non sembrano incorrere nella violazione di detta normativa, anche alla luce delle fondamentali finalità sociosanitarie” la collaborazione “ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale” e la realizzazione di “campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale né la previsione di giornate di prevenzione o di incontri periodici con un dermatologo e un odontoiatra, nell’ambito della prevenzione di cui si è detto”.
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