Le regole fissate dalla Legge di Stabilità 2012 indicano che le società tra professionisti sono connotate dall’avere almeno una maggioranza di due terzi di soci professionisti che decidono e sono altresì connotate dal fatto che i soci professionisti devono avere i due terzi del capitale sociale. Non si spiega alla lettera se i due requisiti debbano ricorrere entrambi.
Sino ad ora, per gli Ordini e le Commissioni Albo Odontoiatri i due requisiti devono essere presenti insieme, cumulati: lo afferma la delibera Antitrust del 22 maggio scorso (pubblicata nei giorni scorsi), che però considera tale interpretazione erronea e richiede debbano essere considerati disgiunti. Per l’Agcm, nulla impedisce che il socio di capitale metta il 90% del capitale sociale anche se in Consiglio d’Amministrazione a decidere le politiche è una maggioranza di due terzi di odontoiatri. In questo caso si intende che l’investitore si fida della “mission” del camice, ma può condizionarne lo sviluppo.
Siccome lo spirito della legge è far prevalere l’indirizzo dei professionisti nelle decisioni, l’ipotesi inversa – una maggioranza di due terzi di capitali odontoiatrici in una società dove i dentisti non decidono a maggioranza in Cda – è meno realistica.
“Sullo specifico tema” commenta Alessandro Terzuolo dello Studio Terzuolo Brunero & Associati, "il nocciolo della questione è connesso alla ripartizione delle quote/dei poteri che devono necessariamente appartenere ai soci professionisti. Secondo la norma (articolo 10 comma 4 Legge di stabilità 2012), in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Ora, se questo concetto sottende la congiunzione ‘e’ (interpretazione letterale) nel senso che entrambe le caratteristiche citate devono sussistere, due terzi di soci professionisti con due terzi di quote, si dovrebbe ritenere corretta l’interpretazione attribuita agli ordini, e in tal senso vanno le note dell’Ordine dei Dottori Commercialisti PO 150/2014 e PO 319/2017".
Di diverso avviso invece, fa notare l'esperto ad esempio, è l’interpretazione in ambito notarile che mira alla sostanza della norma e ritiene legittima qualsiasi conformazione statutaria da cui derivi in pratica un’incidenza dei soci professionisti per almeno i 2/3 dei voti esprimibili nelle decisioni (si vedano il Consiglio nazionale del notariato con lo Studio n. 224-2014/I e il Comitato Interregionale dei consigli Notarili delle Tre Venezie).
"Secondo quest’ultima interpretazione -continua- sarebbe possibile avere soci non professionisti (ad esempio altre società, quali S.r.l. ‘holding’, ad esempio) a condizione che, in seguito a particolari regole statutarie (cioè pubbliche perché visibili attraverso il Registro Imprese), i soci professionisti abbiano voti vincolanti come il diritto di veto o particolarmente incisivi (c.d. voto ‘pesante’).”
Prosegue Terzuolo: “Da un punto di vista strettamente tecnico-fiscale, la lettura Antitrust sembra lasciare più possibilità di legittima ottimizzazione fiscale. Infatti, sarebbero consentite delle partecipazioni (con una percentuale superiore a 1/3), in STP attraverso, ad esempio, altre S.r.l. controllanti. Sarebbero pertanto possibili le c.d. holding, ossia società che controllano altre società e che hanno una disciplina di particolare favore nell’incasso di dividendi (art. 89 TUIR 917/86), ossia utili derivanti dalla STP a r.l. controllata, e nella vendita di partecipazioni (c.d. partecipation exemption, art. 87 TUIR 917/86) che escludono la tassazione al 95% (nel rispetto di determinati requisiti)”.
“Come AIO” precisa il presidente Fausto Fiorile “continuiamo a pensare che l’interpretazione attribuita agli Ordini sia corretta e che i due requisiti previsti dalla legge (maggioranza di due terzi dei voti dei soci professionisti e due terzi delle quote di capitale appartenenti ai professionisti) vadano considerati congiuntamente. La legge del resto non sembra citare i due requisiti come disgiunti. La legge istitutiva delle STP è nata per consentire ai professionisti di svolgere la propria attività in forma societaria, mettendo le professioni e i professionisti al centro, non dimentichiamolo".
"Usiamo il buon senso, che in questi ultimi tempi non mi pare prevalga",dice Fiorile. "Consentire ai soci di capitale di poter entrare nella compagine sociale delle STP con quote superiori al 33% fino a raggiungere anche il 70-80% del capitale sociale, significa snaturarne la legge costituiva. Ma veramente pensiamo che un socio con il 90% delle quote di una società sia disponibile a cedere il controllo a un professionista che detiene il solo 10%? ‘Ma mi faccia il piacere’ direbbe Totò!"
"Non ci stancheremo mai di ribadire un concetto molto semplice", conclude il presidente Fiorile. "I bisogni di salute dei nostri pazienti sono cosa diversa dall’acquisto di un detersivo al supermercato".
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