17 Ottobre 2013
Il dentista è tenuto a compilare la cartella clinica? E della radiografia cosa ne deve fare?
Una nota della CAO nazionale fa chiarezza sulla loro gestione
La gestione della cartella clinica e la sua obbligatorietà è un tema spesso controverso.
Per dare delle indicazioni univoche alle CAO provinciali, il presidente nazionale della Commissione Albo Odontoiatri
Giuseppe Renzo, ha inviato una circolare sull'argomento.
Se non vi è dubbio che la compilazione della cartella clinica sia un atto dovuto per i medici ospedalieri e i dipendenti delle case di cura private convenzionate, compresi i dipendenti delle case di cura private non convenzionate, per quanto concerne i dentisti liberi professionisti, e più in generale di tutti gli studi privati, non esiste nessun obbligo alla sua tenuta.
Chiarito questo il presidente Renzo ricorda che la tenuta di una cartella clinica o meglio di una scheda clinica da parte dell'odontoiatra costituisce un'ottima regola di professionalità dando concreto significato anche per i liberi professionisti alle norme di cui agli art. 25 del Codice Deontologico (documentazione clinica) e dell'art 26 (Cartella clinica)".
Se l'odontoiatria non vuole poi conservare la scheda clinica al termine della cura, consiglia Renzo, potrà consegnare il tutto al paziente oppure procedere alla distruzione della stessa; in questi casi non deve chiedere al proprio paziente nessuna autorizzazione per la compilazione.
Anche se, continua il presidente CAO, è consigliabile conservare "la documentazione clinica ivi compresa la scheda clinica poiché in ipotesi di contestazione, la mancanza di tale documentazione si configurerà come elemento di prova negativo a carico del sanitario a cui incombe l'onere di provare di aver operato secondo i criteri di diligenza indicati nell'art. 1176 c.c".
Per questo è utile conservare tale documentazione fino al periodo di prescrizione dell'azione di risarcimento dell'eventuale danno.
Discorso diverso invece per la documentazione degli esami radiologici.
"Poiché l'odontoiatra è abilitato ad eseguire attività radiodiagnostiche complementari -ricorda nelle nota il presidente Renzo- le leggi in materia di radioprotezione impongono la conservazione e la circolazione degli esami radiologici, per diminuire di inutili esposizioni alle radiazioni della popolazione. L'odontoiatra è tenuto all'archiviazione per dieci anni ( ex art. 111 D.L.n. 230/95; D.M. 14/02/97, art A, comma 3) degli esami eseguiti presso il proprio studio , che devono essere rintracciabili e disponibili per il paziente in qualsiasi momento. In alternativa è possibile, per l'odontoiatra, consegnare le radiografie al paziente, documentando con ricevuta. Per gli esami radiologici eseguiti presso un gabinetto radiologico esterno e acquisiti, subentra l'obbligo di custodia di cosa altrui e risarcimento in caso di perdita o danneggiamento del bene".
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