Il Consiglio di Stato boccia nuovamente la nomina dei due componenti ministeriali presso la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie avvenuta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, del 2016, che giudicava incostituzionale l'articolo del Dlgs.cps del 1946 che prevede la nomina di due componenti designati dal Ministero della Salute, che sceglieva i "giudici" tra i suoi funzionari. A rivolgersi alla Consulta era stato un dentista libanese che si era visto rifiutare il riconoscimento della laurea siriana in Italia, e di conseguenza rifiutare dall'OMCeO di Milano l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri, ed era appellato alla CCEPS vedendosi respinto il ricorso.
Con la sentenza del 2016, la Corte Costituzionale aveva giudicato incostituzionale l'articolo 17 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse) che prevede la "nomina di due componenti di derivazione ministeriale della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie". Per i Giudici tale nomina potrebbe minare "l'indipendenza e imparzialità" che "devono colorare l'azione giurisdizionale" in quanto il Ministero della salute è anche parte del procedimento. In sostanza il Ministero è, contemporaneamente, giudice e parte in causa.
Dopo un anno di stallo il Ministero della Salute aveva provveduto a rinominare la nuova CCEPS inserendo tra i suoi componenti, nella parte in cui “su designazione del Consiglio Superiore di Sanità” il dott. Giuseppe Celotto componente effettivo e il dott. Giovanni Leonardicomponente supplente.
Dopo la nomina, ad impugnare il provvedimento, è questa volta un medico chirurgo iscritto all’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Agrigento, che è stato prima sospeso e poi radiato dall’albo in dipendenza di un procedimento penale che si è concluso con la condanna definitiva dell’imputato. Il provvedimento di radiazione del 6 marzo 2013, comunicato il 15 marzo successivo, è stato impugnato dall’interessato con ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti delle professioni sanitarie che nel frattempo aveva cambiato i suoi componenti.
La Corte Costituzionale, con la sentenza pubblicata in questi giorni, ha dato ragione al medico di Agrigento ritenendo che essendo i due componenti ministeriali, comunque funzionari del Ministero della Salute anche se non più direttamente in quanto al CSS, potrebbero non garantire l’indipendenza della CCEPS.
Per rendere operativa la CCEPS serve ora un nuovo decreto di nomina e nel mentre i provvedimenti disciplinari per cui l’iscritto ha proposto ricorso potranno essere nuovamente sospesi in attesa che la Commissione Centrale possa pronunciarsi.
Nel frattempo se l’iscritto, sanzionato o radiato, ha proposto ricorso, potrà continuare ad esercitare la professione.
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