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15 Luglio 2018

Concorrenza: il prezzo basso può essere l’obbiettivo primario per tutelare il cittadino?

Norberto Maccagno

No alle nuove professioni sanitarie e no all'introduzione dell'equo compenso per tutte le professioni e bocciatura anche per Decreto fiscale e la legge di Bilancio che hanno comportato una battuta d’arresto in tema di concorrenza. Così il presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Giovanni Pitruzzella nella sua relazione annuale. 

La legge sulla concorrenza, ha detto Pitruzzella “ha introdotto la possibilità di esercizio per alcune attività (avvocati e farmacisti NdR) in forma societaria, ampliando dunque la concorrenza tra professionisti a beneficio dei fruitori del mercato, sia in termini di aumento delle possibilità di scelta, che di costo del servizio”. Tuttavia, continua il presidente dell’AGCM, le azioni favorevoli verso un aumento della concorrenza attivate attraverso lo strumento societario rischiano di essere compromesse “dall'introduzione nel Decreto Fiscale e nella Legge di Bilancio della nuova disciplina sull'equo compenso che, di fatto, ha reintrodotto un regime tariffario per i servizi professionali”.

E Pitruzzella ribadisce che la fissazione di tariffe professionali fisse e minimecostituisce una grave restrizione della concorrenza, in quanto impedisce ai professionisti di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione.  

Ma può essere il prezzo della prestazione l’unico strumento per garantire la concorrenza? E il prezzo basso, o alto, può essere il parametro che tutela il consumatore, che nel caso di una professione sanitaria è poi il paziente? 

Secondo me no, secondo il presidente Pitruzzella ovviamente si.  Una otturazione venduta a 200 euro perché deve essere peggio di una venduta a 500 euro. Sapete meglio di me che, meglio o peggio, dipende dalla “mano e professionalità”, del dentista e poi il costo di una prestazione è composto da molti fattori: i costi fissi di gestione dello studio, il costo del materiale ed il costo del tempo dedicato dal professionista e questo dipende da quanto il professionista pensa di valere. Ma anche il rispetto delle regole è una variabile importante, ma soprattutto il fatto che le regole siano le stesse per tutti i “competitor”. 

Pitruzzella nel suo appello pro concorrenza, delle regole non ne parla.Qualche tempo fa avevo chiesto un’intervista ma a differenza del suo predecessore, il presidente Catricalà, ha preferito declinare la richiesta, e quindi non potremo approfondire il suo pensiero.

 Eppure la concorrenza “leale e corretta” si deve fondare su regole univoche prima ancora che sulla possibilità di decidere a che prezzo vendere il servizio. Regole che nell’ambito professionale vogliono dire, anche, tutela del cliente o nel caso di uno studio medico o odontoiatrico del paziente.  

Un cliente non è tutelato solo perché può acquistare un servizio ad un prezzo non imposto. Non serviva il della spagnola iDental per ricordare che i pazienti che si rivolgono ad uno studio organizzato in una Società di Capitale hanno tutele diverse rispetto a quelli che si rivolgono ad uno studio di un libero professionista o ad uno studio associato di liberi professionisti (StP comprese). E non perché, o solo, non rientrano sotto il controllo dell’Ordine, per la questione pubblicità o per gli aspetti assicurativi. La possibilità di acquistare una prestazione ad un prezzo basso è sicuramente un vantaggio per il cittadino ma non è l’unico, e nel caso che cito neppure il più importante, beneficio da incentivare. 

Se un dentista, socio unico di una Srl odontoiatrica, ha un incidente stradale mortale, i pazienti che sono in cura nel suo studio e che hanno versato acconti, salvo interventi straordinari dettati dalla generosità dei colleghi e non perché imposti dalla legge, sicuramente non riusciranno a vedere finite le cure ed ottenere i soldi degli acconti versati. La Srl risponde per il capitale versato, per i beni e la liquidità che al momento della chiusura dell’attività dispone.Se quel dentista invece fosse stato un libero professionista con un proprio studio, a dover risarcire i pazienti saranno gli eredi, prima con il patrimonio del defunto e poi, se non basta, con quello personale. Una differenza non da poco, credo.

E questo vale anche nel caso la società decida di chiudere una volta terminate le cure di tutti i pazienti: il libero professionista è responsabile del suo operato per dieci anni, la società in teoria anche, ma se poi non è più in attività il paziente a chi si rivolge? Al dentista che lo ha curato e che lavorava in quella società, direte voi. Certo, sempre che sappia chi era, che lo riesca a rintracciare che non sia l’unico ad averlo curato e via elencando. Ritorno a dirlo: questa, secondo me, è la vera questione da porre in tema di società in ambito professionale o sanitario.

Dopo la relazione del presidente Pitruzzella non ho letto di prese di posizione contro le parole del presidente dell’AGCM da parte dei rappresentanti dei professionisti (forse perché, salvo per il settore odontoiatrico, le società di professionisti possono essere solo StP o comunque con le stesse regole) ma neppure dalle associazioni sindacali degli odontoiatri.  

Il presidente Pitruzzella ha detto, aprendo il suo intervento, che tra gli obiettivi dell’Autority c’è “l’attenzione al benessere del consumatore e al mantenimento della struttura commerciale dei mercati”. Con le regole attuali, mi sfugge come, almeno nel campo odontoiatrico, le due cose riescano ad andare d’accordo.

Ovviamente la strada non è quella di vietare le Società, che hanno comunque “movimentato” la concorrenza nel settore, servono solo regole comuni e pensate per il bene del cittadino.  

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