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23 Dicembre 2018

La nuova manovra fiscale: novità su fatturazione elettronica, pubblicità e direttore sanitario

Norberto Maccagno

Contrariamente al solito, questo DiDomenica è informativo e non di commento. Lo ha imposto l’attualità con la presentazione, nel pomeriggio di oggi 21 dicembre 2018, del maxi emendamento del Governo alla legge di Bilancio già approvata dalla Camera, ed ora radicalmente modificata per rientrare nei parametri della UE.  

Doverosa premessa, sono le ore 18,20 di sabato ed il voto di fiducia che sancirà la sua approvazione è previsto nella notte, e poi l’analoga votazione alla Camera qualche giorno dopo per approvare il provvedimento entro fine anno. Unica possibilità che quanto presentato non venga approvato è la mancata fiducia con conseguente caduta del Governo. In questo caso lo Stato andrebbe in esercizio provvisorio, ed i problemi sarebbero ben altri.  

Un maxi emendamento, quello presentato in extremis dal Governo che riscrive la manovra, introduce due novità per i dentisti.  


Fatturazione Elettronica (comma 29 vicies)  

Modificando quanto già approvato, vengono raccolte le “imposizioni” del Garante della privacy escludendo dall’emettere la fatturazione elettronica, ed il conseguente invio al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, tutti i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, quindi dentisti e medici.   La precedente formulazione prevedeva l’esclusione dall’emettere fattura in formato XML per le sole fatture inviate al Sistema Tessera Sanitaria. Ora la norma, addirittura, pone il divieto, per tutto il 2019, di emettere fatture elettroniche per i soggetti obbligati all’invio dei dati al StS.    


Pubblicità sanitaria (comma 282)  

Confermato l’emendamento, nella formulazione approvata alla Camera, che regolamenta le “comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie - in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società operanti nel settore odontoiatrico”. Queste comunicazioni potranno contenere unicamente le informazioni previste dalla Legge Bersani e le successive modifiche, informazioni “funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari escludendo qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona ed al suo diritto ad una corretta informazione sanitaria”.  

Questo il testo: 
Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, ivi comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali all'oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari escludendo qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona ed al suo diritto ad una corretta informazione sanitaria.        


Obbligo di direttore sanitario territoriale (283)  

Confermato anche l’obbligo per le strutture private di cura di conferire l’incarico di direttore sanitario ad un iscritto all’Ordine provinciale dove la struttura opera. Direttore sanitario che sarà il responsabile se le comunicazioni non saranno conformi con quanto previsto dalla norma. La vigilanza –post- sarà affidata all’Ordine che sanzionerà l’iscritto che ha permesso la pubblicazione di messaggi non corretti e segnalerà all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per eventuale adozione di provvedimenti nei confronti di non iscritti all’Ordine.  

Questo il testo:
“In caso di violazione delle disposizioni sull'informativa sanitaria, gli ordini territoriali, anche su segnalazioni delle Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o società iscritti e segnalano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture private di cura sono tenute a dotarsi di Direttore sanitario iscritto all'albo territoriale in cui hanno sede operativa entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. 
 

Il maxi emendamento, oltre a questi tre commi ne contiene un altro migliaio in circa 200 pagine. Sicuramente analizzando ogni norma emergeranno altre novità che interessano anche i componenti del settore dentale, o le fasce sociali di popolazione che afferiscono prevalentemente gli studi dei dentisti privati.  

Ne parleremo nel DiDomenica del 30 dicembre in cui proveremo a fare che 2019 sarà per il settore.  

Fino a quel momento ci prendiamo una pausa. Da tutta Odontoiatria33: BUON NATALE.  

Photo credit: Governo.it

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