La riforma del mercato del lavoro, passata agli onori della cronaca per le rilevanti modifiche in tema di lavoro dipendente, porta con sé anche importanti innovazioni nelle collaborazioni professionali ed, in particolare, nei rapporti tra gli studi professionali (quali ad es. le strutture odontoiatriche) ed i collaboratori a partita IVA (non iscritti ad Albi) che vi operano all'interno.
Per questo è necessario ripensare, in maniera attenta e corretta, a come regolare questi rapporti collaborativi, alla luce delle notevoli differenze rispetto al passato (ove quasi nulla era previsto legislativamente).
Oggi è dunque più opportuno definire fin da subito il rapporto che intercorre fra la struttura ed il singolo professionista, mediante un contratto che precisi ogni aspetto dell'attività che verrà svolta in maniera puntuale e scrupolosa.
Ma come procedere?
Se infatti non si aveva prima alcun contratto - oggi fortemente opportuno - il rischio è di veder trasformato, in maniera (quasi) automatica, il rapporto di lavoro autonomo in quello subordinato a tempo pieno ed indeterminato, quando non vengano soddisfatte alcune "indici" necessari perché la collaborazione possa dirsi "autentica".
Ci spieghiamo.
Perché la collaborazione con il collaboratore a partita IVA (es l'igienista dentale sia genuina occorre, secondo la nuova normativa, che non si riscontri:
I primi due punti, ovvero la continuità della collaborazione e l'esclusività, sono indici di facile comprensione, mentre più complessa appare la regolamentazione dell'esecuzione della prestazione, profilo che ha sempre tracciato, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, il "netto" confine tra il rapporto di lavoro autonomo rispetto a quello dipendente.
Se infatti le modalità operative della prestazione si rivelano particolarmente stringenti, il collaboratore potrebbe vantare una presunzione di subordinazione ovvero, in altri termini, richiedere al Giudice del lavoro l'inquadramento quale dipendente in capo alla struttura (o al singolo odontoiatra titolare).
Con conseguenti oneri economici non indifferenti, soprattutto a livello di differenze retributive (pagamento della tredicesima, quattordicesima, ferie, TFR) ecc...
Se poi quello stesso collaboratore è stato - o viene - allontanato dalla struttura (a torto o a ragione che sia), lo stesso può valutare l'impugnazione dell'atto di recesso con la struttura qualificandolo come "licenziamento", con tutte conseguenti le richieste economiche del caso !!!
E' naturale che, così stando le cose, capire bene le coordinate della nuova normativa e contrattualizzare correttamente i propri professionisti diventa dirimente.
A cura di: Avv. Avv.Andrea Marinelli - Studio Legale Stefanelli&Stefanelli
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