Egr. Direttore,
Leggendo il suo ultimo DiDomenica a commento di quanto trasmesso dalla rubrica televisiva Report, ho focalizzato l’attenzione e fatto delle personali considerazioni in merito al punto dove lei scrive: “… già oggi il paziente che si rivolge ad un qualsiasi dentista dovrebbe essere tutelato dalla Deontologia, sia che si rivolga ad uno studio tradizionale, ad uno studio associato, all’Asl o in una Catena. Perché solo il dentista iscritto all’Albo può decidere, in accordo con il paziente, la terapia da adottare ed effettuare la cura …”.
Quindi, visto che ha citato la deontologia, in qualità di presidente CAO premetto che le mie personali considerazioni nel testo sottostante vogliono portare all’attenzione di tutti gli attori che ruotano nel mondo odontoiatrico alcune problematiche emerse fra le righe, o se vogliamo fra le immagini del servizio trasmesso dalla Rai contrarie proprio alla deontologia professionale, oltre che in violazione di leggi dello Stato.
E’ noto che, a differenza di attività che richiedono cognizioni tecniche specialistiche e il cui abusivo esercizio è sufficiente per integrare la fattispecie criminosa di cui all’Art. 348 del C.P. in guisa da rendere punibile (per la riconosciuta natura istantanea del reato de quo) anche un solo atto “tipico” di una di quelle determinate attività espletato in assenza della prevista abilitazione di pertinenza, rifacendomi per analogia alla sentenza Cass. Pen. Sez. IV, Sent. 18. 04. 2016, n° 15957, inerente a caso di specie non correlato all’attività odontoiatrica (si tratta di ricorso fatto da “maestro di sci”), dal testo della stessa si evince che l’esercizio occasionale di attività necessitanti di titoli abilitativi ricade nell’alveo dell’Art. 348 del C.P. nei casi in cui lo stesso sia svolto con caratteri di professionalità.
Pertanto le mamme possono stare tranquille, …. e forse anche le ASO, anche se non in tutti gli aspetti del ruolo (si pensi alla somministrazione e raccolta di dati anamnestici o l’acquisizione del consenso informato, aspetti rientranti in quello che viene definito “atto medico”) il cui profilo professionale è ad oggi normato per legge.
Concludendo, in accordo alla sentenza potremmo affermare che, quando atti tipici dell’attività odontoiatrica vengano svolti da persone diverse non abilitate, ad integrazione e a completamento della stessa per i fini specifici, - si pensi ad esempio al personale con ruolo puramente amministrativo che discute del preventivo con il paziente, propone finanziamenti di pagamento, ecc. - in relazione a quanto sopra citato si ricada nella violazione dell’Art. 348 del C. P. con le dirette conseguenze sia per chi viola direttamente la norma sia per chi ne abbia permesso il fatto illecito. Auspicando che questa mia possa aprire un dibattito colgo l’occasione di porgere distinti saluti
Giancarlo Barbon: Presidente CAO dell’OMCeO di Monza e Brianza
approfondimenti 25 Febbraio 2021
Superato lo scoglio del percorso di studio per accedere ai corsi, ecco cosa dovrebbe cambiare dopo il passaggio in Stato Regione e la successiva approvazione in Consiglio dei Ministri
cronaca 25 Febbraio 2021
Savini (AIO): il frutto di un lavoro di condivisione tra le associazioni degli odontoiatri, delle ASO, le Regioni ed il Ministero della Salute. Tenteremo di farlo entrare in vigore entro il 24 aprile
interviste 03 Febbraio 2021
Cosa cambia per i corsi ASO in tema di formazione a distanza e di tirocinio. Le cose da sapere per evitare problemi
O33approfondimenti 16 Dicembre 2020
Convocata una nuova riunione per definire le modifiche al testo del Decreto sul profilo ASO per rimediare alle criticità emerse in fase di applicazione di quanto disposto. Queste quelle che...
O33cronaca 24 Novembre 2020
Concorso per esami con prova scritta ed orale. Le domande solo online entro il 17 dicembre 2020, questi i requisiti necessari per candidarsi
Il Consigliere ligure sostituisce l’On. Sandra Zampa che raccoglie il grazie della FNOMCeO. Nel segno della continuità la conferma di Sileri
Approfondimenti 25 Febbraio 2021
Superato lo scoglio del percorso di studio per accedere ai corsi, ecco cosa dovrebbe cambiare dopo il passaggio in Stato Regione e la successiva approvazione in Consiglio dei Ministri
Cronaca 25 Febbraio 2021
Savini (AIO): il frutto di un lavoro di condivisione tra le associazioni degli odontoiatri, delle ASO, le Regioni ed il Ministero della Salute. Tenteremo di farlo entrare in vigore entro il 24 aprile
Cronaca 24 Febbraio 2021
Richiesta laurea e diploma di specialità. Le domande dovranno pervenire entro il 10 marzo
Cronaca 24 Febbraio 2021
La CAO segnala, “la dimenticanza” all’ISS chiedendo di intervenire al fine di non precludere agli odontoiatri la possibilità di essere somministratori