La vicenda che ha portato il rappresentante legale di una società che gestisce una struttura odontoiatrica in tribunale, nasce da una situazione comune a molti odontoiatri che collaborano con propria partita iva in altri studi odontoiatrici non di proprietà.
Un odontoiatra, stando quanto emerso durante la vicenda giudiziaria, svolgeva la sua attività all'interno di una struttura sanitaria in regime libero professionale, con continuità settimanale e coordinandosi con gli altri operatori all'interno della struttura. Il pagamento era stato determinato con un accordo verbale tra le parti tra le parti a percentuale del lavoro svolto.
Dopo qualche tempo per una riorganizzazione interna i titolari della struttura decidono di modificare i criteri per la determinazione degli importi economici da versare ai collaboratori con una conseguente riduzione dei compensi. Nessun collaboratore, neppure quello che ha portato in causa la società, avrebbe sollevato eccezioni.
Dopo qualche tempo i titolari della struttura decidono di interrompere il rapporto con l'odontoiatra, che a quel punto si rivolgere al Tribunale di Vicenza sostenendo che le modalità di lavoro all'interno della struttura erano tali da configurare una collaborazione coordinata e continuativa con applicazione dell'art. 61 comma 3 del Dlgs 276/200. In forza di tale norma, ha sostenuto, le riduzioni economiche decise unilateralmente e approvate solo verbalmente e non per iscritto dal collaboratore non potevano essere considerate lecite.
La struttura sanitaria sosteneva invece che per le professioni protette iscritte ad Albi non può trovare applicazione l'art. 61 sopra richiamato, applicandosi invece il generale art. 2222 del codice civile che non richiede la forma scritta per le modifiche contrattuali tra committente e professionista.
Il tribunale di Vicenza, spiega ad Odontoaitria33 l'avv. Silvia Pari (nella foto) dello studio legale Stefanelli di Bologna -che ha seguito la causa per conto di una delle parti-, "ha rigettato le richieste economiche del sanitario affermando che la rideterminazione da parte della struttura privata degli importi economici per medici o odontoiatri collaboratori continuativi deve considerarsi legittima anche ove accettata verbalmente e solo per fatti concludenti".
Di fatto il giudice ha ritenuto che la modifica delle condizioni economiche siano avvenute con il tacito consenso dell'odontoiatra visto che ha continuato a collaborare con la struttura per tre anni.
"Se quindi l'accordo tacito del sanitario sembra bastare a legittimare una modifica contrattuale anche di natura economica -consiglia l'avv. Pari- è fortemente consigliabile oggi disciplinare tali profili attraverso un contratto scritto tra le parti, contratto che consente all'odontoiatra anche unta tutela in caso di contenzioso".
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