Attraverso una nota inviata ai presidenti di Ordine e CAO, la FNOMCeO interviene sull’obbligo formativo per medici ed odontoiatri ribadendo che l’aggiornamento costituisce un requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista, e che il Codice di Deontologia Medica prevede che ''il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l'aggiornamento costante e la formazione continua” assolvendo agli obblighi formativi mentre l’Ordine ha il compito di certificare agli iscritti i crediti acquisiti e valutare eventuali inadempienze.
“Alla luce delle disposizioni” di legge il presidente FNOMCeO ricorda che “l'aggiornamento rimane un preciso dovere di ogni professionista ed è fonte di responsabilità indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro organizzi o meno corsi di aggiornamento”. Nonostante le “indicazioni” formative e deontologiche verso l’aggiornamento e che el 2017 l’accordo Stato-Regioni sulla formazione continua indichi che gli “Ordini e le rispettive Federazioni nazionali vigilino sull'assolvimento dell'obbligo formativo dei loro iscritti ed emanino, ove previsti dalla normativa vigente, i provvedimenti di competenza in caso di mancato assolvimento di tale obbligo”, di sanzioni o controlli sul mancato raggiungimento del fabbisogno formativo non sembrano essere state attivati. Forse in vista di una più rigida applicazione delle norme di legge e deontologiche, il Presidente Anelli “nell'ambito dei propri compiti di indirizzo e coordinamento, invita gli Ordini territoriali, stante il fondamentale ruolo nella funzione di accertamento attribuito agli stessi, a sollecitare gli iscritti all'adempimento dell'obbligo formativo”.
Sul fronte dei controlli, il presidente Anelli demanda, però, al 2019 “sottolineando che la verifica per il triennio 2014-2016 non potrà avvenire prima del 31.12.2018, termine entro il quale i professionisti avranno la possibilità - tramite il COGEAPS - di spostare a recupero del detto triennio i crediti maturati nell'anno solare 2017, mentre per l'attuale triennio 2017-2019 sarà possibile verificare l'assolvimento dell'obbligo non prima del 31.12.2019 salvo eventuali proroghe stabilite dalla Commissione nazionale della Formazione continua”.
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