Entro il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore, bancari o postali, ovvero i libretti non nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico, dovranno essere estinti.
A ricordare l’obbligo, inserito nella legge anti riciclaggio del 2007, è il Ministero della Finanze che in una nota ricorda come “già a decorrere dal 4 luglio 2017, con il recepimento nella normativa italiana della IV direttiva europea antiriciclaggio, banche e Poste italiane devono emettere esclusivamente libretti di deposito nominativi.
Dalla stessa data i libretti bancari o postali al portatore non possono più essere trasferiti da un portatore ad un altro”. La novità, spiegano dal Ministero, “è in linea con quanto indicato dagli organismi internazionali che si occupano di formulare regole e indirizzi per tutelare l’economia dai rischi di infiltrazioni criminali nel sistema finanziario e che già da tempo suggerivano di limitare progressivamente l’utilizzo di strumenti finanziari e titoli al portatore”.
Cosa fare se si è in possesso di un libretto al portatore?
Entro il 31 dicembre 2018 il portatore deve presentarsi agli sportelli della banca o di Poste italiane S.p.A. che hanno emesso il libretto e scegliere una delle tre seguenti modalità di estinzione:· chiedere la conversione del libretto al portatore in un libretto di risparmio nominativo;· trasferire l’importo complessivo del saldo del libretto su un conto corrente o su altro strumento di risparmio nominativo; · chiedere la liquidazione in contanti del saldo del libretto.
Cosa accade a chi non si reca in banca o presso l’ufficio postale per l’estinzione entro il 31 dicembre 2018?
Dopo questa data, spiegano dal MEF, i libretti al portatore saranno inutilizzabili. Ciò significa che banche e Poste italiane non potranno dar seguito a richieste di movimentazioni sui predetti libretti e, fermo restando l’obbligo di liquidazione del saldo del libretto a favore del portatore, saranno obbligate a effettuare una comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, che applicherà al portatore “fuori tempo massimo” una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro.
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