Nel pomeriggio di ieri 13 dicembre, la Camera ha convertito in legge il decreto Fiscale. Il testo approvato definitivamente - lo stesso votato in Senato- conferma all'articolo 10 bis l'esonero dall'obbligo di fattura elettronica nel 2019 per medici, farmacisti, dentisti e sanitari tenuti all'invio al sistema tessera sanitaria dei dati contenuti nelle fatture ai pazienti per il calcolo delle detrazioni nel modello 730 precompilato.
Esonero che vale solo per le fatture a privati i cui dati sono stati spediti nel Sistema tessera Sanitaria.
Per le fatture cui il paziente rifiuta l’autorizzazione all’invio, per le fatture effettuate alla Pubblica Amministrazione (per esempio per consulenze Ctu) o per le consulenze fornite ad altri studi odontoiatrici e per tutte le altre i cui dati non vengono inviati al StS, ci si dovrà dotare di gestionale adatto ad inviare la fattura al Sistema di iterscambio dell’Agenzia delle Entrate o usufruire dei servizi messi a disposizione dalle Entrate.Stesso discorso per le fatture che i dentisti riceveranno, queste saranno in forma elettronica ed il contribuente avrà l’obbligo di conservarle secondo le modalità e di tempi previsti dalla normativa.
Unici esentanti dall’emettere tutte le fatture in formato elettronico, e conservare quelle ricevute, sono i contribuenti che rientrano nel regime forfettario. Da ricordare che la legge di bilancio, in discussione al Senato, con molta probabilità aumenterà la soglia massima di fatturato per poter aderire, portandola a 65mila euro.
Questo l’articolo contenuto nel decreto Fiscale approvato
Art. 10-bis. – (Disposizioni di semplificazione in tema di fattura- zione elettronica per gli operatori sanitari)-
1. Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronicadi cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria.
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