Nelle superfici in cui si producono rifiuti speciali non è dovuta la TARI ma incombe sul contribuente l’onere della prova.È questa la sintesi delle indicazioni del Ministero della Finanze rese nel corso del question time, in risposta all’interrogazione posta dall’On Antonio Lombardo (Movimento 5 Stelle).
Il Ministero conferma che le aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, non sono soggette a Tari a condizione che il produttore di questa tipologia di rifiuti posa dimostrare che il trattamento dei rifiuti non conferiti avvenga a proprie spese, ovvero utilizzando una ditta che curi il ritiro e lo smaltimento in conformità alle norme vigenti.
Su come si debba dimostrare il diritto all’esenzione, il Ministero ammette che vi sono varie interpretazioni e che molto è demandato ai regolamenti Comunali. Ministero che ricorda come nella sentenza n. 9214 del 13 aprile 2018, la Corte di Cassazione precisa che «il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo l’articolo 62 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è, invero, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e l’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali è subordinata all’adeguata delimitazione di tali spazi nonché alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente».
Quale documentazione si deve produrre per richiedere l’esenzione?
Il parere del Ministero è quello che “non sussiste una tipologia definita della documentazione e che quindi è lasciato ampio spazio ai produttori, su cui ricade l’onere della prova, e ai Comuni, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, di individuare specifiche modalità per dimostrare l’esistenza delle condizioni necessarie a ottenere l’esenzione dal tributo, sempreché, come anche affermato dai Giudici di legittimità, si tratti di documentazione « idonea » a raggiungere la prova dell’esclusione”.
Stesso discorso per quanto riguarda la riduzione del tributo.
“Nel commento al comma 3 dell’articolo 25 del Prototipo”, evidenza il Ministero nella risposta, “viene chiarito che il «comma 3 individua il meccanismo proposto di quantificazione della riduzione –soggetta ad un limite massimo specificato dal comune – individuandolo nel prodotto tra quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero e una predeterminata percentuale del costo unitario Cu, come definito al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999... »
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