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04 Luglio 2014

Utilizzo tessuto muscolo scheletrico in ambito odontoiatrico. La CAO allerta: rispettate le indicazioni di legge


Scoppia il caso dell'utilizzo di tessuto muscolo-scheletrico nell'ambito dell'attività odontoiatrica e dell'applicazione della  Legge l aprile 1999, n. 91 "disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti".

A evidenziale le problematiche connesse all'utilizzo di tessuto muscolo scheletrico è la CAO nazionale che con una nota inviata a tutti i presidenti CAO -chiedendo la massima diffusione- ricorda come  l'art. 22 comma 3 della Legge, preveda che "chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 300 milioni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione".

Occorre poi segnalare, continua la nota della CAO che in certi casi potrebbe anche integrarsi il reato di cui all' art. 413 del Codice Penale "uso illegittimo di cadavere" che stabilisce: " chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere , o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro ".
"Occorre ancora chiarire -scrive il presidente CAO Giuseppe Renzo- che si definisce "banca dei tessuti" ogni unità di ospedale pubblico o struttura sanitaria senza fini di lucro, in cui si effettuano attività di lavorazione, conservazione, stoccaggio o distribuzione di tessuti umani, come definito nel DLgs 191 del 6 novembre 2007; la banca dei tessuti deve essere autorizzata dalla Regione di competenza".

I consigli della CAO a chi utilizza un tessuto muscolo-scheletrico non proveniente da banche di tessuto italiane, sono quelli di rispettare la normativa di riferimento e di trascrivere nella cartella clinica, in caso di attività libero professionale, scheda-clinica/diario-clinico, i dati sull'utilizzo del tessuto umano con i relativi dati identificativi e di tenere informato il paziente sui dati e le modalità attraverso cui viene impiantato, a scopo terapeutico, tessuto umano. Se questo non avviene il clinico rischia una pesante incriminazione penale secondo il quadro normativo che si è sinteticamente delineato.

"Restano, poi, ferme ovviamente -precisa il presidente Renzo- le responsabilità deontologiche dell'utilizzazione scorretta ed illegittima di tessuto muscolo-scheletrico a scopo di lucro senza il rispetto della normativa di legge".

Sull'argomento la CAO invita i dentisti italiani a consultare le Linea Guida per il prelievo, la processazione e la distribuzione di tessuti a scopo di trapianto approvate dal Centro Nazionale Trapianti il 10 luglio 2013 nelle quali sono riscontrabili tutti gli elementi normativi , regolamentari e scientifici concernenti il prelievo, la processazione e la distribuzione dei tessuti a scopo di
trapianto.

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