24 Luglio 2014
Autorizzazioni sanitarie. Dopo la sentenza del Tar Lazio sono obbligatorie? Il parere del legale
"La
sentenza del TAR Lazio sembra voler spazzar via 15 anni di regime autorizzativo per studi e strutture odontoiatriche". A dirlo è l'avv. Silva Stefanelli esperto di diritto sanitario da anni in prima linea a sostenere le ragioni degli studi odontoiatrici anche in tema di autorizzazioni sanitarie.
Sentenza che indica come necessaria l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie solo "per gli studi odontoiatrici (ed in genere, di medici e di altre professioni sanitarie) ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la salute del paziente". E tra le prestazioni che comprtano un rischio per il paziente il Tar esclude vi possano rientrare quelle endodontiche e l'implantologia.
Avvocato, i dentisti come devono comportarsi?
E' pacifico che le sentenze non sono legge e che hanno efficacia solo tra parti intertervenute in causa. Inoltre la decisione commentata potrebbe, se impugnata, venire rovesciata davanti al Consiglio di Stato.
Vero è, però, che interviene dopo la sentenza della Cassazione 30 aprile 2013 n. 10207 che già si era pronunciata in senso analogo l'anno scorso.
Peraltro l'interpretazione che i giudici danno dell'art. 8 D.Lgs 502/'92 - il cui dettato legislativo è ripreso da tutte le Regioni - appare del tutto corretto.
Il problema è che l'art. 8 è scritto veramente male.
Quindi?
Quindi secondo i giudici l'autorizzazione non dovrebbe essere richiesta, indistintamente, per tutti gli studi odontoiatrici ma solo per quelli che effettuano prestazioni di chirurgia ambulatoriale (implantologia esclusa), procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità, procedure che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.
Quindi, volendo seguire il ragionamento dei giudici del TAR Lazio, dovrebbero essere modificate tutte le discipline autorizzative di tutte le Regioni d'Italia (esclusi i casi di presenza di un radiologico).
Dubito che le Regioni si muoveranno in questo senso.
Ciò non toglie però che oggi, in ogni caso di controversie circa l'autorizzazione o di mancato rilascio della stessa, l'odontoiatra potrà avere molti più argomenti in giudizio contro l'ASL (es, che l'autorizzazione non occorre, che la ASL non ha dimostrato la pericolosità etc.)
In sostanza la sentenza non ha un effetto diretto, ma fornisce molte argomentazioni difensive che possono essere usate nel corso della procedura o davanti al giudice nel caso di conflitto.
Però i dubbi rimangono, come rimane forte la discrezionalità di chi effettua i controlli.
Assolutamente. Innanzitutto i giudici quando affermano che implantologia e endodonzia non sarebbero "attività pericolose" fanno una valutazione di natura scientifica e non giuridica che, a mio parere, dovrebbe invece essere espressa da un organo tecnico e non da un giudice.
Poi la sentenza cita l'art. 8-ter del D.Lgs. 502/'92 che dovrebbe riguardare solo gli "studi odontoiatrici" (cioè quelli la cui titolarità è in capo al singolo professionista) mentre il caso oggetto di giudizio riguardava una struttura gestita da una società. Quindi, sembra di capire, ma non è chiaro, che i giudici accomunino lo studio monoprofessionale alle società di capitale.
Il che, devo dire, lascia anche a me qualche perplessità.
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