Con provvedimento del 1 giugno 2016 l'Agenzia delle Entrate definisce le tipologie di comunicazioni di anomalia rilevate nei dati degli studi di settore, relativi al triennio 2012-2014, da pubblicare nel "Cassetto fiscale" dei contribuenti interessati.
Saranno 160 mila gli alert inviati dalle Entrate ad altrettanti contribuenti soggetti agli studi di settore per avvisarli che i loro ricavi non sono congrui, non sono coerenti o non soddisfano requisiti di normalità, o se ci sono irregolarità. La spedizione degli avvisi non è una novità, su 3,6 milioni di cittadini italiani soggetti agli studi l'anno scorso sono giunti 270 mila avvisi per i redditi 2013 dichiarati nel '14 e l'anno prima ne erano arrivati 220 mila.
I liberi professionisti interessati dalle comunicazioni saranno coloro che non hanno dichiarato il valore dei beni strumentali; che hanno omesso di indicare dati rilevanti nel modello degli studi di settore; che si sono autoesclusi dall'applicazione degli studi di settore; che hanno forzato i controlli di coerenza tra UNICO 2015 e modelli relativi all'applicazione degli studi di settore.
Ricordiamo che ai fini degli studi, il contribuente è congruo se sulla base dei parametri presentati il calcolo del software Gerico riferito alla sua tipologia dà un ricavo inferiore o uguale a quello da lui dichiarato; se si dichiara meno della stima del Fisco può scattare l'accertamento che si evita in genere con l'adeguamento spontaneo del proprio ricavo con quello stimato, con sanzione del 3% se il differenziale tra i due dati è inferiore al 10% o se lo studio è "nuovo". Inoltre, il professionista (o l'impresa) è detto "coerente" se dichiara valori ritenuti coerenti, entro un minimo ed un massimo, per la sua categoria (cluster), ed è "normale" se rispetta indicatori, introdotti nel 2006, i cui valori anomali possono far pensare a un'attività svolta in condizioni atipiche o ad errori di compilazione.
Le comunicazioni di anomalia saranno inviate agli intermediari delegati al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre, un invito ad accedere al proprio cassetto fiscale arriverà agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC)
Cartelle esattoriali via Pec ma solo per i registrati
Già da tempo molti Comuni italiani ed Enti di riscossione tributi inviano le comunicazioni esclusivamente attraverso la Posta Elettronica Certificata se è stata registrata nel database Ini-Pec (gestito dal Mise) o se comunicata direttamente dal contribuente o dal suo consulente. Nel caso il contribuente non l'avesse segnalata può capitare di non ricevere nessuna cartella e, quindi, di non poterla pagare salvo non la richieda espressamente (se si è a conoscenza della scadenza come per esempio per la tassa sui rifiuti).
Altro problema che può capitare è la mancata manutenzione della PEC (per esempio non riceve posta perché la casella risulta "piena"). Un utile consiglio quello di inviare, se il proprio gestore di PEC lo consente, un messaggio su un altro indirizzo di posta che vi informerà che avete ricevuto una mail "certificata".
Ravvedimento
In caso riceviate la comunicazione delle Entrate è bene ricordare che il messaggio non è un accertamento ma solo una comunicazione e quindi potrà iniziare il "dialogo" tra contribuente ed Agenzia delle Entrate
Direttamente oppure attraverso il proprio consulente si potrà fornire tutte quelle informazioni necessarie per chiarire la propria posizione e nel caso non fossero sufficienti decidere di aderire al ravvedimento operoso che consentirà di sanare la propria posizione con una sanzione minima.
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