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03 Novembre 2016

Ddl responsabilità, il testo arriva in Aula. Cosa cambia per medici, dentisti e pazienti


Gli ultimi emendamenti approvati confermano l'impianto del Ddl 2224 appena licenziato dalla Commissione sanità del senato. Ora il testo approda in Aula, si parla di approvazione a novembre in aula ed entro l'anno come legge. Ricostruiamo il testo rivisto che ha avuto per relatore l'ex presidente FNOMCeO Amedeo Bianco (Pd).

Cittadini - All'articolo 1 (sicurezza delle cure) arriva l'obbligo anche per le strutture private di aggiornare sulla prevenzione del rischio i sanitari che vi lavorano. Pure le strutture sociosanitarie dovranno attivare il risk management e dar vita a percorsi di audit con segnalazione anonima del quasi-errore, rilevare inappropriatezze nei percorsi diagnostico-terapeutici e predisporre corsi Ecm. All'articolo 2 entra in scena il Garante della Salute, istituito a livello regionale nell'Ufficio del Difensore Civico: potrà essere adito gratis ma non ne faranno parte né associazioni dei cittadini né delegazioni ordinistiche. In ogni regione (articolo 3) saranno istituiti centri per la gestione del rischio, per raccogliere i dati su eventi avversi, e non solo sugli errori conclamati. I centri faranno rapporto semestrale all'istituendo Osservatorio nazionale delle Buone Pratiche. All'articolo 4, i giorni per girare a paziente o familiari le cartelle cliniche scendono da 30 a sette.

Colpa grave - L'articolo 6 introduce un articolo del codice penale (590 sexies ) sulle responsabilità colpose per morte o lesioni personali in ambito sanitario. Il sanitario che nella sua attività, a causa d'imperizia cagiona morte o lesioni al paziente risponde di omicidio o lesioni colpose solo per colpa grave, che è esclusa ov'egli segua raccomandazioni e linee guida e in seconda battuta buone pratiche. Va peggio evidentemente nei casi di negligenza-imprudenza-inosservanza di leggi e regolamenti. Raccomandazioni e buone pratiche sono emanate (art 5) non solo da società scientifiche iscritte in un elenco del ministero della Salute ma anche da "enti e istituzioni pubbliche e private" e da "associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie".

Onere della prova - All'articolo 7, il punto centrale: la struttura pubblica o privata che si avvalga dell'opera di sanitari - anche scelti dal paziente o non dipendenti - risponde per responsabilità contrattuale mentre il sanitario risponde per l'articolo 2043 cc (responsabilità extracontrattuale) e tocca al paziente provare il "misfatto" del medico. Quest'ultimo ha una responsabilità contrattuale solo se aveva assunto un'obbligazione con il paziente. Negli altri casi, non l'ha. Anzi, se segue raccomandazioni, linee guida, buone pratiche, il giudice ne esclude la colpa grave, anche ove il paziente lo denunci direttamente. Che vuol dire in sostanza? Oggi spesso la prova della responsabilità si risolve nella valutazione del Consulente tecnico d'ufficio, che se è molto negativa sono guai. L'articolo 2043 - che rende il medico perseguibile per responsabilità extracontrattuale con limiti sul risarcimento (fino a 3 anni di stipendio), onere della prova a carico del paziente, prescrizione del fatto illecito a 5 anni e non a 10 - non è un ostacolo insormontabile a un attore determinato. Ove perseguito direttamente dal paziente, in via esclusiva o in solido con la struttura, il medico troverebbe tuttora, malgrado la nuova legge, il giudice che lo condanni a rispondere dell'intero danno, senza limiti legati allo stipendio. Ma con la nuova stesura l'obiettiva diligenza pone un freno alla discrezionalità. L'articolo 7 si estende all'articolo 15, ultimo del ddl, dove si prevede che il giudice nomini in tutti i procedimenti civili e penali consulenti tecnici e periti tra medici specialisti in medicina legale insieme a uno o più specialisti nella disciplina in oggetto, "curando che i nominati non siano in conflitto di interessi nel procedimento".

Rivalsa - Nel determinare il danno il giudice risarcisce sulla base delle tabelle nazionali vigenti agli articoli 138-139 del dlgs 7 settembre 2005. All'articolo 8 si impone un tentativo preliminare di conciliazione a chi denuncia i danni, e solo ove il contenzioso non si risolva in quella sede o vi sia uno stallo di oltre 6 mesi la domanda diventa procedibile. All'articolo 9, si disciplina la rivalsa sul sanitario, possibile solo in caso di dolo o colpa grave. L'azione sul sanitario, prima esercitabile solo davanti al giudice ordinario anche se il fatto avveniva nella struttura pubblica, ora per la sola responsabilità amministrativa negli enti Ssn va esercitata "dal Pubblico Ministero presso la Corte dei conti". Qui si limiterebbero gli esborsi del medico e la pena non si trasmetterebbe agli eredi.

Polizze - L'articolo 10 impone ad aziende sanitarie pubbliche e private di specificare sul loro sito internet la compagnia con cui sono assicurate e a sanitari e strutture di comunicare i dati delle polizze all'Osservatorio nazionale buone pratiche. Entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto detta i requisiti minimi di polizze ed "auto-coperture". In caso di esecuzione forzata non si può attingere alle somme accantonate da Asl ed ospedali. L'articolo 11 estende la garanzia dell'assicurazione agli eventi accaduti quando la polizza era vigente e denunciati dall'assicurato nei 5 anni successivi alla scadenza. Se un medico non esercita più va tutelato rispetto alle richieste presentate nei 10 anni successivi, e così gli eredi, è vietata la disdetta. All'articolo 12 si disciplina l'azione diretta del soggetto danneggiato verso l'assicurazione che copre l'azienda e/o il sanitario. L'articolo 13 impone alla struttura di comunicare al sanitario non solo se pende un giudizio ma anche se è aperta una procedura stragiudiziale, se tace è preclusa la rivalsa. L'articolo 14 istituisce entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge al ministero della Salute un fondo di garanzia per i danni da responsabilità sanitaria eccedenti i massimali previsti dai contratti assicurativi o nel caso la compagnia sia nei guai. Il Fondo è gestito da Consap e un decreto dei ministeri di salute ed economia fissa il quantum che le compagnie assicurative vi versano.

Mauro Miserendino

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