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29 Novembre 2016

Titolo V della Costituzione quale bilancio dalla sua modifica. Il parere del presidente ANTLO Massimo Maculan


Tra i punti della riforma costituzionale per cui gli italiani sono chiamati ad esprimersi il 4 dicembre c'è anche la modifica del Titolo V della Costituzione, quello modificato nel 2001, che regola il rapporto tra lo Stato e tutte le autonomie locali. Per quanto riguarda la sanità la modifica introdotta 15 anni fa l'ha inseritatra le"materie concorrenti" ovvero quei settori in cui lo Stato detta le regole generali ma sono le Regioni a legiferare in materia.

Con la vittoria del Si il Governo tornerebbe a legiferare in abito sanitario, mentre con la vittoria del No nulla cambierebbe dell'attuale sistema.

Abbiamo voluto chiedere ai rappresentanti dei principali sindacati del settore odontoiatrico ed odontotecnico, ma anche all'Ordine ed all'Università il loro punto di vista.

Di seguito il parere del presidente ANTLO Massimo Maculan

La riforma del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale 3/2001) approvata in coda alla XIII Legislatura e confermata dal referendum del 7 ottobre 2001 ha prodotto enormi danni e costi ed un abnorme contenzioso fra Stato e Regioni, con il ricorso alla Corte Costituzionale che dal 2002 al 2015 si è espressa 1586 volte in materia, il 43,8% del totale delle sue sentenze.

Proprio in questi giorni l'ennesima dimostrazione con il pronunciamento della Corte Costituzionale in materia di riforma della pubblica amministrazione.

Quella improvvida riforma voleva essere una risposta alle improbabili tentazioni devoluzionistiche, per non dire seccessionistiche dell'epoca. Esaurite le suggestioni di un federalismo mal concepito e male interpretato dai suoi roboanti vessilliferi, costatati i danni e i costi economici e sociali del Titolo V si è cominciata ad invocarne una sostanziale modifica, oggetto - insieme ad altro - del referendum del 4 dicembre.

Se in via generale, il bilancio del vigente Titolo V non può che essere assolutamente negativo, nello specifico degli odontotecnici il bilancio non può che definirsi drammatico.

Il loro "profilo professionale", la disciplina cioè dell'attività tuttora ancorata ad un Regio Decreto del 1928, aveva iniziato nel febbraio 2000 il suo iter di approvazione in base a quanto disposto dal DLGS 502/92. Il testo di nuovo del nuovo profilo dopo la firma, nel maggio 2001, dall'allora Ministro Veronesi, fu inviato alla seconda sezione del Consiglio Superiore di Sanità che dopo il parere favorevole anche di CAO-FNOMCeO e ANDI, approvò il testo.

Il Consiglio di Stato nell'aprile 2002, alla luce di quanto disposto dalla legislazione concorrente Stato-Regioni in materia di professioni, rinviò il testo al Ministero. Da quel momento si è dovuti attendere la Legge 43/2006 sulle professioni sanitarie che all'art. 5 regolamenta l'iter di approvazione: una vera e propria palude in cui non solo si è impantanato il profilo, ma dove si sono consumati anche i più vergognosi voltafaccia sulla pelle di una intera categoria.

Va altresì rammentato che al primo comma dell'art. 2 di quel testo approvato due volte dal Consiglio Superiore di Sanità (2001 e 2007), si riserva all'odontotecnico l'esclusività della produzione dei dispositivi medici in campo odontoiatrico, la risposta all'attacco del suo spazio professionale condotto in nome e per conto dell'inarrestabile avvento dell'innovazione tecnologica, deregolamentate da incredibili circolari ministeriali.

Per tali motivi l'Assemblea Nazionale ANTLO nel maggio scorso ha deliberato all'unanimità di dare indicazione di votare SI al referendum del 4 dicembre prossimo.

Vogliamo in altre termini avere finalmente un profilo più adeguato ai tempi, un percorso formativo a livello universitario, una difesa del proprio spazio professionale e combattere gli inconsulti, incredibili attacchi dei soliti noti che dapprima, nel 2001 hanno dato il proprio assenso al profilo, e poi parlano del profilo come di un redivivo "sarchiapone", paventando la figura dell'odontoprotesista, strumento di indicibili pericoli per i pazienti e parlando a vanvera di sanatorie che non esistono se non nelle fantasie malate di qualcuno.

A meno che non sia una sanatoria anche l'equipollenza dei titoli che con la L. 24.7.1985, n. 409 ha consentito al presidente CAO di esercitare l'odontoiatria dopo l'istituzione del CLOPD nel 1980, per non parlare di tutte le professioni sanitarie istituite con il DLGS 502/92.

Una storia arcinota che sembra essere ignorata da ultimo anche "scientificamente" da chi invece di dedicarsi agli aspetti più consoni ai propri fini di istituto o tutt'al più a investigare le cause della drammatica situazione in cui versa l'odontoiatria e l'inefficacia delle iniziative ordinistiche contro l'illegalità a cominciare dal prestanomismo, si presta a fare da sponda a chi ha prodotto negli ultimi 20 anni danni incalcolabili all'intero sistema dentale, pari se non superiori a quanto prodotto dal vigente Titolo V della Costituzione.

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