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10 Gennaio 2017

Circolare MiSE sull'esercizio dell'odontoiatria in forma societaria. Per l'avvocato Stefanelli non ci sono novità


In merito alla circolare del MiSE l'avvocato Silvia Stefanelli, esperto di diritto sanitario in Bologna, osserva come, diversamente da quanto emerge da alcuni commenti apparsi in questi giorni sulla stampa, la circolare non dice nulla di nuovo rispetto all'attuale assetto normativo e giurisprudenziale.

Questo il suo commento inviato ad Odontoiatria33.

E' pacifico infatti che per quanto riguarda le "professioni protette" in generale il nostro ordinamento prevede:

a) la possibilità di erogare attività professionale in forma autonoma (art. 2222 codice civile e seg) e (oggi anche) tramite STP (art. 10 legge 183/2011)

b) la possibilità di erogare attività di impresa di cui prestazione professionale costituisce un elemento secondo la disciplina dell'impresa e l'art. 2238 cc

Analoga distinzione anche in ambito sanitario dove sin dal R.D. 1265/1934 - T.U.LL.SS.LL sono previste due fattispecie l'art. 99 disciplina l'esercizio della professione sanitaria, mentre l'art. 193 disciplina l'esercizio dell'impresa sanitaria.

In sostanza:

  • nel primo caso abbiamo il professionista che eroga una prestazione sanitaria (attività professionale). Si tratta dell'erogazione negli studi professionali;

  • nel secondo un soggetto che eroga un servizio (attività d'impresa) di cui la prestazione sanitaria è un elemento costitutivo dell'attività di impresa - si tratta della gestione di tutte le strutture sanitarie (per esempio le Case di Cura).

Tale assetto vale anche per l'odontoiatria che oggi è organizzata tramite due modelli:

A) Studio odontoiatrico - dove si eroga la prestazione odontoiatrica (attività professionale). In questo caso si tratterà di una autorizzazione di studio, il titolare potrà essere solo un iscritto all'Albo o una STP, e fatturerà il singolo o la STP.

B) Struttura sanitaria odontoiatrica autorizzata - ove si eroga un servizio complessamente organizzato di cui la prestazione odontoiatrica è un elemento (ciò un elemento dell'attività di impresa). In questo caso si tratterà di autorizzazione di struttura, il titolare potrà essere una srl, sarà obbligatorio il direttore sanitario e la fatturazione sarà in capo alla srl (proprio in quanto titolare dell'autorizzazione sanitaria)

Indubbiamente l'odontoiatria è branca sanitaria che, più di altre, ha visto lo sviluppo dell'impresa sanitaria nel suo ambito.

L'erogazione della prestazione odontoiatrica richiede infatti ingenti capitali iniziali (per l'alto costo della apparecchiature, tecnologicamente avanzate) nonché una rilevante organizzazione di personale di base (odontoiatra, igienista, assistente alla poltrona): in sostanza una organizzazione di mezzi e personale che molto facilmente fa "scivolare" tale fattispecie nell'ambito della nozione giuridica di impresa (sul punto si consideri che, mediamente, il costo per l'apertura di una struttura odontoiatrica di soli 3 riuniti si aggira tra i 400.000 ed i 500.000 mila euro).

Questo è il motivo per cui negli ultimi 10 anni il nostro ordinamento ha visto nascere e svilupparsi, a fianco dello studio tradizionale, circa 1.900 società che gestiscono strutture odontoiatriche (fonte Agenzia delle Entrate), di cui peraltro solo 560 gestiscono strutture che operano nell'ambito di network raccolti sotto circa 30 brand (fonte Key Stone).

L'attività di impresa infatti, gestita attraverso lo strumento societario, meglio si attaglia ad una così complessa organizzazione di mezzi , persone e capitali.

Quanto sopra esposto è esattamente quello che dice la circolare, non si dice infatti che l'odontoiatria può essere erogata "solo" in forma autonoma o STP, si dice che:

  • ove l'erogazione attenga alla mera "prestazione professionale" le forme potranno essere solo la forma autonoma o la stp;
  • ove invece ciò che viene erogato è un "servizio sanitario" più complesso (output di una organizzazione più complessa a monte) la titolarità potrà essere anche in capo ad una srl.

In questo secondo caso avremo una impresa sanitaria che gestisce una struttura, una autorizzazione in capo alla società, una fatturazione da parte della società, un paziente che sceglie la struttura (come centro organizzato per l'erogazione di un servizi) e non il singolo professionista.

Per questi motivi ritengo che la recente circolare del MiSE non cambi in nulla il quadro giuridico.

A cura di: Avv. Silvia Stefanelli

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