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05 Febbraio 2018

La responsabilità professionale, a chi spetta nei trattamenti d'équipe?


Nell'attività medica e odontoiatrica d'équipe ciascuna figura professionale risponde dell'inosservanza della lex artis relativa al proprio specifico settore. Ma, vi eÌ anche un obbligo comune a tutti i membri di controllo e di intervento in caso di evidenza di circostanze concrete che facciano prefigurare comportamenti errati e inidonei.

È questa una delle indicazioni che emerge dall'articolo originale dal titolo "La responsabilità professionale nei trattamenti d'équipe in odontoiatria" della prof.ssa Maria Sofia Rini (nella foto), presidente Accademia Italiana Odontoiatria Legale, pubblicato su Dental Cadmos di gennaio, che ha analizzato, da un punto di vista normativo, medico-legale e giurisprudenziale, la responsabilità di ciascuna figura professionale nel contesto del lavoro di équipe odontoiatrica.

La premessa è che "anche in odontoiatria il crescente grado di specializzazione ha condotto a una suddivisione dei compiti, favorendo l'attività d'équipe". In particolare, "molti odontoiatri, al giorno d'oggi, si sono associati od organizzati in équipe specialistiche, laddove cooperano più figure professionali altamente specializzate, in rapporti paritari, di collaborazione o di dipendenza. A seconda della tipologia di tali rapporti si distinguono équipe di tipo orizzontale", in cui "ciascun sanitario si trova in un rapporto di uguaglianza con i colleghi e svolge prestazioni in maniera autonoma", e "di tipo verticale", in cui "i collaboratori/dipendenti dello studio si trovano in una posizione gerarchicamente subordinata nei confronti del titolare o del direttore sanitario".

Quello che emerge è che "ogni figura ha ruoli, compiti e responsabilità, benché l'attività di ciascuno si interfacci strettamente con quella degli altri. La responsabilità professionale odontoiatrica nel lavoro di équipe presenta aspetti che la fanno risultare differente rispetto a quelli solitamente descritti e riconducibili alla sola responsabilità contrattuale ed extracontrattuale".

Secondo il documento, "dall'analisi delle norme di riferimento e degli orientamenti giurisprudenziali emerge come regola generale che nell'attività medica e odontoiatrica d'équipe ciascuna figura professionale risponde dell'inosservanza della lex artis relativa al proprio specifico settore; tuttavia, vi eÌ un obbligo comune a tutti i membri di controllo e di intervento in caso di evidenza di circostanze concrete che facciano prefigurare comportamenti errati e inidonei. L'odontoiatra e il medico non possono sottrarsi all'obbligo di valutazione dell'attività svolta dai colleghi intervenuti, dissociandosene in caso di non condivisione di mezzi, modalità e intenti. La Suprema Corte ha riconosciuto in capo a tutti i medici che svolgono attività di gruppo un dovere generico di reciproco controllo, a prescindere dal ruolo rivestito all'interno del team. Obbligo che, tuttavia, diviene più cogente e penetrante per chi ricopra una particolare posizione giuridica di supremazia gerarchica e sia chiamato a dirigere e coordinare le prestazioni dei collaboratori".

Tra i vari aspetti, per esempio, "Il capo équipe ha il dovere di portare a conoscenza del gruppo tutte le informazioni di cui eÌ in possesso riguardanti l'anamnesi patologica del paziente che, se non comunicate, potrebbero causarne danno alla salute". Ma in ogni caso, "per la giurisprudenza il medico in posizione subordinata non deve essere considerato un mero esecutore di ordini, ma gode di una propria autonomia, anche se vincolata alle direttive ricevute, per cui può e deve manifestare al sanitario sovraordinato i propri dubbi e il proprio dissenso riguardo a scelte terapeutiche che non ritenga di condividere".

Da qui le conclusioni: "Sembra opportuno riaffermare da un lato la funzione di coordinamento e supervisione del capo équipe, dall'altro non individuare nello stesso sanitario il centro d'imputazione di ogni e qualsiasi comportamento "non diligente" dei suoi collaboratori, nei limiti in cui tale condotta non possa obiettivamente essere ricondotta a un suo mancato controllo, riguardo alle condizioni peculiari del caso, di tempo e di luogo. Infatti la professionalità di ciascun membro dell'équipe - pur diversificata in ragione delle acquisite competenze specialistiche, del ruolo ricoperto e della specifica professionalità - ricomprende nel suo corredo nozioni che possono essere valorizzate e utilizzate anche per intervenire laddove la condotta di un altro membro, sia esso di pari grado o gerarchicamente a esso sovraordinato, risulti non diligente e potenzialmente dannosa".

Francesca Giani

 
 

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