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27 Giugno 2018

Regolamento sulla privacy, deontologia e professionisti sanitari

Per il dott. Mele: l’Ordine è legittimato a proporre al Garante un codice di condotta


Egregio Direttore, 

come in “Ciascuno a suo modo”, una delle meno note commedie di Pirandello, il nuovo Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali sta producendo una serie di interpretazioni dettate più dai rispettivi ruoli degli attori chiamati in causa, o addirittura dai loro interessi, che dalla realtà dei fatti. Risultato: corsi a raffica e corse ad adeguarsi nei tempi più rapidi e con i costi più contenuti possibili.

Ma non erano la velocità di adeguamento e la minima spesa i giusti parametri, bensì il sapere se e quanto ne eravamo coinvolti.  Ebbene, la “ratio” di queste nuove regole è quella di tutelare il diritto ad un corretto uso delle informazioni personali, messo in crisi dall’avvento delle nuove tecnologie, alle quali le vecchie regole si sono dimostrate inapplicabili. 

Nel caso della nostra attività di liberi professionisti sanitari ben difficilmente si possono però immaginare ulteriori regole, visto l’ambito circoscritto della nostra professione ed inquadrati come siamo nel Codice Civile e nel Codice Deontologico, che prevedono precisi obblighi e sanzioni a tutela del segreto professionale in tutte le sue derivazioni e per tutti i soggetti coinvolti. 

Peraltro, le vicende di questi ultimi tempi (vedi Facebook e Russiagate) ci dimostrano come, ancor più dei dati sanitari, oggi le informazioni appetibili sono diventate i gusti commerciali e gli orientamenti politici su larga scala, in quanto potenzialmente utilizzabili e manipolabili. E se al proprietario di Facebook è bastato scusarsi, nonostante si sia reso responsabile dell’uso improprio dei dati di oltre 50 milioni di utenti, non capisco come per noi si possano lanciare messaggi di punizioni economicamente esemplari al primo errore, se non per gli interessi dei tanti “professionisti del superfluo” che aleggiano sulle nostre teste.

Oltretutto, lo stesso Regolamento prevede espressamente un ammonimento come primo grado di sanzione, per cui non vedo come il Garante possa far apparire questa ipotesi frutto della sua benevolenza e non della rigorosa applicazione di quanto già previsto. Per buona misura il Regolamento dà ampio potere di autoregolamentarsi alle associazioni o altre organizzazioni rappresentanti le categorie di titolari del trattamento, prevedendo che vengano incoraggiate ad elaborare codici di condotta, in modo da facilitarne l'effettiva applicazione.  E’ altresì previsto che, nell'elaborare un codice di condotta, le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie consultino gli interessati e ne tengano conto. 

A mio giudizio, quindi, l’approccio giusto della nostra categoria dovrebbe essere quello di rappresentare al Garante la già quasi perfetta corrispondenza ai nuovi dettami sulla privacy dei nostri attuali codici, sia associativo, sia ordinistico, e pretendere, dico pretendere, le sole correzioni o integrazioni necessarie.   

Dott. Renato Mele, Vicepresidente ANDI Toscana  

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