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05 Novembre 2018

Necessario rivedere Bersani ed applicare la legge in tema di società. OPI scrive al presidente del Consiglio, ai ministeri della Salute, dello Sviluppo economico ed alla CAO


Lunedì 29 Ottobre 2018, durante la trasmissione televisiva Report in onda su RAI 3, è stato trasmesso un servizio riguardante le cosiddette “cliniche odontoiatriche” che ormai da qualche anno esercitano l’attività medico specialistica odontoiatrica in Italia. Il rapporto fiduciario medico-paziente, parte integrante di ogni terapia medica ad esclusiva tutela del paziente, viene sostituito da un mero interesse economico nel quale ad essere tutelate sono solo le società commerciali odontoiatriche che incassano anticipatamente l’intera somma preventivata. Durante il servizio è emerso quello che la nostra Associazione già denunciava da anni: è stato evidenziato come questo tipo di società commerciali con l’inganno della visita gratuita riescono a far firmare al paziente finanziamenti di cure, spesso non necessarie, anche di decine di migliaia di euro ed il prezzo basso promesso con le pubblicità viene sistematicamente disatteso e tradito. Inoltre qualora la terapia viene interrotta per un motivo qualsiasi, il paziente deve continuare a pagare la finanziaria, perché non viene restituita la parte di lavori non ancora eseguita. Con questo “modus operandi” viene negato al paziente anche il diritto di interrompere le cure

Il servizio di Report, ispirato dal clamoroso fallimento di una nota catena di società commerciali odontoiatriche spagnola, che ha lasciato centinaia di migliaia di pazienti con terapie incomplete e che ciononostante dovevano continuare a pagare le rate del finanziamento, ha evidenziato molto bene quest’ultimo aspetto. Alcuni pazienti spagnoli intervistati hanno lamentato anche una scarsa qualità sia delle prestazioni che dei materiali utilizzati per le terapie e una scarsa attenzione alle tecniche di sterilizzazione in quanto per soddisfare un altissimo numero di pazienti non facevano in tempo a sterilizzare gli strumenti. Anche in Italia ci sono già stati numerosi casi di strutture chiuse da un giorno all’altro con pazienti con rate da pagare per terapie non eseguite e seppur ancora in modo non così eclatante, in termini numerici come in Spagna, questi fenomeni hanno già danneggiato numerosi cittadini. 

Non ci meravigliamo di questi accadimenti, perché li avevamo ampiamente previsti ed è stato il motivo che ha ispirato la costituzione della nostra Associazione, allorquando abbiamo visto fiorire  questo tipo di società dopo la legge Bersani. 

Il gestire, infatti, la Salute della persona come un prodotto da parte di strutture commerciali, non può, per ovvi motivi, tutelare il paziente, perché l’unico scopo di una società commerciale è quello di fare profitto a differenza del medico che ha come scopo primario la cura del paziente ed il profitto è solo una naturale conseguenza del suo operato.Fin dalla sua costituzione nel 2011, l’OPI si è sempre esposta direttamente per denunciare pubblicamente i fenomeni che danneggiano sia i pazienti che i dentisti che operano secondo scienza e coscienza, anche con azioni legali, ma un fenomeno così vasto e complesso che sta danneggiando numerosi cittadini in tutta Italia, non può essere affrontato come singoli  casi nei Tribunali.

Auspichiamo pertanto che vengano messe in atto, al più presto, le dovute azioni per tutelare la Salute Orale dei pazienti al fine di evitare che possa verificarsi anche in Italia l’emergenza sanitaria odontoiatrica spagnola. Confidiamo, altresì, che venga verificato il rispetto delle leggi esistenti delle società commerciali che esercitano la professione medico-specialistica odontoiatrica.Pertanto, al fine di garantire maggiori garanzie e tutele al paziente, come Associazione che tutela sia l’Odontoiatria Privata Italiana che la Salute Orale del Cittadino, 

CHIEDIAMO:

  • in primis” una revisione della legge Bersani in campo sanitario in modo che si possano regolamentare le attività promozionali sulla Salute con una valutazione preventiva dei messaggi pubblicitari in modo da scongiurare la diffusione di quelli ingannevoli. Con l’attuale normativa l’unico ente che può valutare se un messaggio promozionale è ingannevole o meno è l’AGCOM, che agisce solo successivamente alla diffusione del messaggio e solo se il messaggio viene denunciato da qualcuno. In un settore così delicato come la Salute della persona questo compito non può essere affidato all’AGCOM e con questa logica, perché oltre a non avere competenze in campo sanitario, agisce solo se chiamata in causa e solo a danni fatti. Gli organi competenti in questa materia, sussidiari dello Stato, sono gli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri a livello provinciale e la FNOMCeO (CAO Nazionale per l’odontoiatria) a livello nazionale. A questi organi, che hanno le giuste competenze in materia di Salute, deve essere affidato  il compito di una valutazione preventiva dei messaggi promozionali in campo sanitario.
  • Verifica delle modalità operative delle società commerciali operanti in campo odontoiatrico in Italia applicando la legge.Il parere del MiSE n. 415099 del 23/12/2016richiesto da una società commerciale che si è vista negare l’iscrizione alla Camera di Commercio, perché nel suo oggetto sociale c’era scritto “attività odontoiatrica”, nel richiamare tutta la legislazione in materia, conferma che l’attività medico-specialistica odontoiatrica non può essere esercitata da una società

Descrive chiaramente i casi nei quali la legge consente il ricorso a società commerciali:

  • La legge consente alle Società tra Professionisti (StP) di esercitare l’attività odontoiatrica. In tale tipo di società la maggioranza dei soci devono essere iscritti all’Ordine.
  • La legge consente, nell’ambito dell’attività sanitaria, la costituzione di società, purché tale costituzione avvenga per offrire un prodotto diverso e più complesso rispetto all’opera dei singoli professionisti, quale è la prestazione di servizi che trascendono l’oggetto delle professioni protette (come potrebbe essere, ad esempio, l’esercizio di una clinica rispetto alle prestazioni di un medico o quello delle c.d. società di “engineering” rispetto alla prestazione di un ingegnere: cfr. in tal senso Cass., sent n. 1405/1989 e 566/1985).
  • La legge consente, nell’ambito dell’attività sanitaria, la costituzione di società che abbia ad oggetto soltanto la realizzazione e la gestione dei mezzi strumentali per l’esercizio d’una attività professionale ancorché protetta (comprensiva di immobili, arredamenti, macchinari, servizi ausiliari) che, peraltro, resti nettamente separata e distinta dall’organizzazione dei beni di cui si serve, anche sul piano contabile.Alla luce del Comunicato del MiSE, si evidenzia che solo le prime due su citate categorie di società sono legittimate ad esercitare attività medico odontoiatrica, ma ciononostante ci sono società commerciali che esercitano l’attività odontoiatrica pur non rientrando in queste due categorie.

L’esercizio dell’attività odontoiatrica è riservata all’iscritto all’Ordine il quale stabilisce un rapporto diretto e personalissimo con il paziente con il quale instaura un anche contratto economico diretto.

Eppure ci sono società che stabiliscono esse stesse un contratto economico diretto con il paziente al pari delle Società tra Professionisti e delle società che gestiscono strutture complesse (Case di Cura, Cliniche Mediche ecc.), nonostante non possono farlo.Queste società si autodefiniscono “cliniche odontoiatriche”, ma non hanno nulla a che vedere con le strutture complesse che possono essere definite “cliniche”. 

A tal proposito riportiamo integralmente la definizione dell’enciclopedia Treccani del termine clinica:“ s. f. [femm. sostantivato dell’agg. clinico; cfr. lat. clinĭce, gr. κλινική (τέχνη)]. – 1.Propr., in origine, l’arte di curare il malato a letto; quindi, nell’accezione com., la parte delle scienze mediche indirizzata allo studio diretto del malato e al conseguente trattamento terapeutico. 2. Luogo destinato allo studio delle scienze mediche e alla cura degli infermi; in senso lato è quindi sinonimo di ospedale, mentre in senso stretto indica le case di cura private e spec. gli istituti universitarî che hanno anche il compito di addestrare gli studenti di medicina e sono pertanto attrezzati con laboratorî, aule, sale di dimostrazione, ecc.: cginecologicachirurgicaortopedica, ecc.; farsi ricoverare in cper alcune analisi3. Con uso estens., il termine è talora applicato a luoghi di cura per animali (per es., cdei cani), e persino, nel linguaggio pubblicitario, a laboratorî di riparazione di determinati prodotti industriali (per es., cdelle bambolecdell’accendino e della pipacdella scarpa, ecc.)".


Da quanto esposto è  palesemente evidente che queste strutture non possono essere considerate clinicheNon offrono un prodotto diverso e più complesso rispetto all’opera dei singoli professionisti, ma solo prestazioni specialistiche odontoiatriche analoghe a quelle che eseguono i professionisti odontoiatri nei loro studi e pertanto, stando all’attuale legislazione, non sono legittimate ad esercitare l’attività odontoiatrica.Queste strutture sono semplici società di servizi odontoiatrici e dovrebbero limitarsi solo a fornire “i mezzi" al professionista che opera, dietro il pagamento di un corrispettivo per i servizi che usufruisce. Possono, eventualmente, incassare l’onorario che stabilisce il professionista con il paziente per conto e a nome del professionista stesso, ma non possono sostituirsi ad esso. 

Dal momento che una società di servizi odontoiatrici, con l'ausilio di un dipendente iscritto all'Ordine, stabilisce un contratto diretto con il paziente, definendo l’onorario, incassando e fatturando direttamente, diventa a tutti gli effetti esercizio di attività odontoiatrica che, come ribadito dal Comunicato del MiSE, non è consentito dalla vigente legislazione. Sembra che per lo Stato italiano, in questo ambito, tra l’altro molto delicato, perché riguarda la Salute, siano sufficienti arbitrarie auto definizioni per essere autorizzati a compiere azioni in contrasto con la legge. Paradossalmente è come se un qualsiasi soggetto può essere autorizzato a compiere azioni non consentite dalla legge, solo perché li autodefinisce per il bene comune. 


A nostro avviso è necessaria una urgente e doverosa verifica di questi aspetti per porre rimedio a questa gravissima disattenzione, perché la tutela della Salute è un diritto sancito dalla Costituzione italiana e lo Stato ha il dovere (e l’obbligo) di tutelarla con tutti i mezzi a sua disposizione iniziando ad imporre il rispetto delle leggi vigenti. La nostra Associazione, acronimo di Movimento per la tutela dell’Odontoiatria Privata Italiana e della Salute Orale del Cittadino, è stata costituita con la precisa “mission” di tutelare i dentisti titolari di studi odontoiatrici e i pazienti  e pertanto,  come parte in causa, non smetterà di denunciare e segnalare ciò che può danneggiare l’Odontoiatria sana e la Salute Orale dei Cittadini. 

ll Direttivo OPI (Odontoiatria Privata Italiana)

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