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05 Novembre 2018

Sentenza de L‘Aquila su mancate indicazioni all’igiene post intervento. Per Scarpelli ribadita l’importanza del follow-up e di una corretta informazione

Nor. Mac.

La sentenza della Corte di Appello de L’Aquila che ha confermato la condanna nei confronti di un dentista per omessa informazione delle prescrizioni di igiene orale, con conseguente riconoscimento del diritto della paziente al risarcimento del danno patrimoniale, rappresentato dalle spese necessarie per nuove cure e per l'istallazione di una nuova protesi, ha creato dibattito nella categoria. I Giudici non hanno ritenuto sufficienti le dichiarazioni del clinico che affermava di aver informato la paziente sulle pratiche da adottare, in quanto non ha saputo documentare di averlo fatto.  

“I Giudici –commenta ad Odontoiatria33 l’odontologo forense Marco Scarpelli (nella foto)- hanno ribadito l’importanza dell’informazione da dare al paziente e più in generale del valore del consenso informato come strumento per indicare non solo le terapie ante cure ma anche post cure, il cosiddetto follow-up. Se il professionista avesse potuto dimostrare, con documentazione scritta, note sulla cartella clinica, documenti che certificavano i vari richiami, sarebbe stato a carico del paziente l’onere della prova e con molta probabilità l’esito della sentenza sarebbe stato ribaltato”. La sentenza, continua Scarpelli, ribadisce anche se indirettamente, il valore clinico del post cure che diventa parte integrante della terapia stessa.

“Ad esempio –spiega- il mantenimento di una protesi mobile con le ribasature programmate, in funzione di un trattamento prodontale, il mantenimento svolto con sedute di controllo, così in generale tutti i casi in cui il controllo a distanza diventi non una semplice verifica periodica ma un vero e proprio momento di richiamo del trattamento e verifica del suo successo/ insuccesso”. Scarpelli si dice inoltre in “parziale disaccordo” con quanto affermato dall’OMCeO di Milano ed in particolare sul presunto rischio di maggior ricorso alla cosiddetta medicina difensiva da parte del medico. 

“In primo luogo –dice Scarpelli- credo che sarebbe forse giunto il momento che, anche in un comunicato stampa, un rappresentante ordinistico di alto livello quale il Presidente di OMCeO Milano, utilizzasse i termini corretti come “medico chirurgo” e “medico odontoiatra”, in luogo di “medico e odontoiatra”. 

Sul rischio di un ricorso alla medicina difensiva, Scarpelli non crede che “la Sentenza porti ad un aumento della medicina difensiva”. “Casomai –dice- leggo un richiamo dei Giudici alla professione, alla necessità di mantenere una maggiore vigilanza sul rapporto medico paziente non solo nella fase prodromica della terapia, non solo nella fase di esecuzione della cura, ma anche nella fase post trattamento”. “In questo senso –continua Scarpelli- deve intendersi quindi la necessità di programmare prima delle cure non solo una corretta informazione, così prevendendo le alternative terapeutiche perfettamente in linea con i principali pronunciamenti legislativi degli ultimi anni, ma anche la necessità di una fidelizzazione del paziente nel post cure”.  

“Questo è mancato nel caso su cui si sono espressi i Giudici de L’Aquila, non solo l’inadeguata gestione del post operatorio da parte del paziente, ma la mancata documentazione di aver dato una corretta informazione da parte del professionista”. “Se il professionista, infatti, avesse potuto dimostrare di aver informato il paziente, così come ha dichiarato di aver fatto, si sarebbe ottenuta l’inversione dell’onere della prova a carico del paziente e con molta probabilità la sentenza avrebbe avuto un altro esito”. 

Per dare quindi una definizione conclusiva della vicenda, il dott. Scarpelli ribadisce come “la stessa ci impone, una volta di più, di considerare il rapporto medico/paziente come un unicum che esordisce con la richiesta di cure, passa attraverso adeguata e completa informazione, attraverso acquisizione del consenso, infine attraverso gestione della documentazione, anche in relazione ai consigli/prescrizioni per il post terapia, strumenti necessari alla armonizzazione del rapporto di cura, utili nel caso di contestazioni come nella vicenda oggi trattata”.   

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