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09 Gennaio 2019

Collaboratore del Settore Odontoiatrico e l’ipotesi di esercizio abusivo della professione rispetto all'ASO. Il parere dell’odontologo forense


E’ recente la notizia dell’attivazione di una nuova figura che potrà operare nello studio odontoiatrico, il cosiddetto Collaboratore del Settore Odontoiatrico (CSO) nata grazie alla definizione di un protocollo d’intesa fra Confprofessioni ed alcune organizzazioni sindacali (FILCAMS CGIL, FILCAMS CISL e UILTUCS). 

Sulla questione riporto un passaggio dell’intervista al segretario sindacale ANDI, Corrado Bondi che spiega come tale nuova figura sia stata individuata, su richiesta di ANDI: 
“per risolvere le rigidità introdotte nel mercato del lavoro dal DPCM del 9/2/2018 sul riconoscimento dell’assistente di studio odontoiatrico. Il nuovo contratto di lavoro collettivo (CCNL) per il personale del settore odontoiatrico, che è immediatamente applicabile, fa riferimento alla qualifica di “collaboratore del settore odontoiatrico” (CSO) come ad una nuova figura professionale che sotto la responsabilità e le direttive dell’odontoiatra, svolge funzioni di supporto alle sue attività tipiche e caratteristiche … L’odontoiatra potrà attingere ad un mercato del lavoro più flessibile e meno ingessato potendo fare riferimento, come ogni altro datore di lavoro, a più soggetti invece di uno solo, in grado di supportarlo a tutto tondo nella sua attività. … Il CSO eseguirà le sue mansioni sotto diretto controllo e responsabilità dell’odontoiatra svolgendo il suo ruolo di supporto alle attività cliniche ed extracliniche, disponendo, rispetto all’ASO di una minore autonomia e non esercitando funzioni di coordinamento …” 

Immediata la reazione del Sindacato Italiano Assistenti Odontoiatriche (SIASO) che in un proprio comunicato stampa del 19 dicembre scorso, esaminando quali sono, ai sensi del DPCM 9.2.2018, le competenze dell’ASO, afferma che: 

“sembra emergere che le funzioni di tale nuovo collaboratore potranno andare a sovrapporsi a quelle dell’ASO: non è infatti assolutamente chiaro quali potrebbero essere - in concreto – le attività materiali che tale soggetto potrà effettuare, che siano “diverse” ed “ulteriori” rispetto a quelle oggi riservate in capo all’ASO. E’ infatti del tutto pacifico oggi, dopo il DPCM 9 febbraio 2018, chiunque ponga in essere attività che sono “proprie” dell’ASO, è a rischio di abuso di professione e di violazione dell’art. 348 del Codice Penale: e chi favorisce tale attività può essere considerato in concorso….”  

Non entro in questa sede, nell’ambito di valutazioni di tipo prettamente politico circa la individuazione di questa nuova figura (per altro sostenuta da Confprofessioni e dalle tre principali sigle sindacali nazionali); ritengo tuttavia che il richiamo all’articolo 348 del codice penale ed all’ipotesi che chi favorisca “tale attività, possa essere accusato di reato concorsuale” meritino attenta analisi.

In primis il testo dell’articolo di legge citato, nella sua prima parte, afferma esattamente che: 

"Chiunque abusivamente esercitauna professione (1), per la quale è richiesta una speciale abilitazionedello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro diecimila a euro cinquantamila…..
(1)  Il requisito dell'abusività richiede che la professione sia esercitata in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, come ad esempio il mancato conseguimento del titolo di studio o il mancato superamento dell'esame di Stato per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione. Integra il reato anche la mancata iscrizione presso il corrispondente albo". 

Ebbene, appare evidente che l’attività di ASO o l’attività di CSO non possano essere considerate “professione”, non solo per carenza di Albo Professionale cui iscriversi, venendo meno quindi un presupposto essenziale richiamato dall’articolo del Codice Penale richiamato, ma anche per errata definizione del ruolo di professionista in vece della corretta denominazione di “operatore di interesse sanitario …”

Appare fondamentale evidenziare che già la legge 1. Febbraio 2006, n. 43 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie ….” con delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali, all’articolo 1, comma 2, rimetteva alla competenza delle Regioni,  “… l’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione …” 

Ebbene “Operatore di interesse sanitario” non equivale a dire Professionista sanitario. L’operatore di interesse sanitario agisce in regime di dipendenza, e questo aspetto basterebbe a distinguere il suo ruolo da quello del “libero” professionista; si veda il  D.D.L., 9 febbraio 2018, Individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale , numero 80, 6/4/2018) che, all’Art. 4. Contesto relazionale, comma 1. recita: L’Assistente di Studio Odontoiatrico opera in regime di dipendenza e svolge la propria attività in Collaborazione con l’equipe odontoiatrica, secondo linee organizzativo-operative definite, attenendosi alle disposizioni dei professionisti sanitari. 

Ma a fugare ogni ulteriore e residuo dubbio in proposito si legga la Sentenza del consiglio di Stato n. 4572 del 30.9.2015, (ispirata dalla figura del masso-fiso-terapista) ove ben si chiarisce che l’operatore di interesse sanitario con funzioni ausiliarie non ricomprese nelle professioni sanitarienon può in alcun modo essere ricompreso nell’ambito delle professioni sanitarie, trattandosi comunque di una attività pur sempre di carattere "servente ed ausiliaria" rispetto alle pertinenti professioni sanitarie.  

In conclusione, appare evidente la assoluta differenziabilità tra il termine di (libero) professionista che agisce nell’ambito delle professioni sanitarie (e nel caso dell’odontoiatra nel gruppo ristretto delle professioni sanitarie “mediche”) e quello di operatore di interesse sanitario, che svolge funzione ausiliaria servente ed in regime di dipendenza.Il richiamo all’articolo 348 del codice penale (esercizio abusivo di professione) appare errato e strumentale.  

In definitiva credo si possa affermare che, anche al di fuori di qualsivoglia valutazione politica, l’individuazione della figura di Collaboratore di Studio Odontoiatrico, non trova alcun tipo di impedimento ed il suo affiancamento alla figura di Assistente di Studio Odontoiatrico appare non solo lecito ma anche, eventualmente, funzionalmente semplificativo di un ruolo (di “collaborazione”) fondamentale. 

A cura di: Marco Scarpelli, specialista in Odontostomatologia, Medicina legale, Prof. a c. in “Etica e Comportamento nella professione”, al CLOPD e Coordinatore Master  di  II livello in “Odontologia  Forense”all’Istituto di Medicina Legale dell’ Università degli Studi di Firenze.

 
 

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