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10 Giugno 2020

Dalla Commissione ECM importanti novità per il periodo post Covid-19

Per ottenere i 50 crediti non si dovrà dimostrare di aver continuato a lavorare. Viene posticipata la scadenza per il recupero del debito formativo del triennio 2017-2019

Nor. Mac.

Riunione, in video conferenza, impegnativa e proficua quella svolta oggi dalla Commissione Nazionale Formazione Continua durante la quale sono state date indicazioni per professionisti e provider.“I temi all’Ordine del giorno erano molti e tutti importanti molti dei quali riguardavano le attività ECM svolte durante il periodo emergenziale”, dice ad Odontoiatria33 Alessandro Nisio (nella foto), presidente CAO Bari e componente della Commissione Nazionale ECM.

Certamente, per i professionisti, la decisione più importante è quella della proroga del termine per il recupero del debito formativo per il triennio 2017-2019, ma anche per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016. La nuova scadenza, informa il presidente Nisio è fissata al 31 dicembre 2021. (Sul tema recupero debito formativo si legga il nostro approfondimento).

In riferimento all’art.6, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (cd Decreto Scuola) che assegna  50 crediti ECM per l'anno 2020 (LINK) a “medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, a coloro che abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale durante l’emergenza Covid”, la Commissione, spiega Nisio, “considerato che è condivisibile prevedere come già acquisiti i crediti formativi ECM, qualora i professionisti della salute di tutte le professioni sanitarie (quindi anche quelle di cui alla legge 3 del 2018 ovvero ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione, chimici, fisici, biologi e psicologi) che abbiano portato avanti la loro attività durante l’emergenza Covid-19 (erroneamente non considerate nella norma), propone di richiedere alle Istituzioni governative e parlamentari la necessità di modificare, nel primo provvedimento utile, l’art.6 del Decreto Legge  anche quale doveroso riconoscimento per il lavoro prezioso svolto da tutti gli operatori sanitari che, impegnati nella lotta contro il nuovo virus, hanno fatto dell’attività professionale la loro stessa fonte di aggiornamento”.

La Commissione ECM propone di modificare il testo, “nel primo provvedimento utile”, con questo testo: “I crediti formativi del triennio 2020-2021, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari così definiti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3”.

Altro dubbio che la norma aveva suscitato era se e come gli odontoiatri liberi professionisti dovevano certificare in qualche modo di aver continuato la propria attività anche nel periodo di emergenza il presidente Nisio ci spiega che non saranno rischiste certificazioni o dichiarazioni di nessun genere in quanto, ricorda, l’attività odontoiatrica è stata considerata come essenziale dovendo fornire le cure essenziali ai cittadini.

Tra le decisioni prese anche una che riguarda più direttamente i provider. In considerazione di quanto previsto dalle disposizioni governative circa la sospensione degli eventi residenziali, è possibile richiedere la conversione della tipologia formativa da RES a FAD oppure da RES a RES-videoconferenza, al fine di consentire la conclusione di quelli già iniziati e lo svolgimento di quelli programmati e già inseriti nel sistema informatico.

La possibilità di conversione, spiega il presidente Nisio, si applica agli eventi già inseriti nel sistema informatico alla data del 15 aprile 2020 e programmati entro il 31 luglio 2020. Nella delibera della Commissione, spiega Nisio, verranno indicate le modalità e le caratteristiche specifiche da rispettare nella formazione a distanza, sincrona o meno, o videoconferenza, le regole per pubblicizzare il logo e gli spazi “virtuali” delle aziende sponsor, i conflitti d’interesse, i controlli e le verifiche previste. 

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