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26 Giugno 2020

Esercizio delle professioni mediche e odontoiatriche in forma STP, la Regione Lazio chiarisce e fa ''scuola''

In accordo con l’Ordine di Roma, la Regione Lazio fornisce chiarimenti sul quadro normativo: consentito l’esclusivo esercizio delle professioni mediche e odontoiatriche in forma di STP


Fortemente voluta e cercata dall’Ordine di Roma ed in particolare dalla CAO che con i sindacati di settore ha svolto un lavoro in collaborazione con la Regione per arrivare alla sua formulazione, è stata approvata una Circolare esplicativa (di prossima pubblicazione sul BUR) con la quale vengono forniti chiarimenti sul quadro normativo che consente l’esclusivo esercizio delle professioni mediche e odontoiatriche in forma di Società tra Professionisti. 

“Sono tantissime le novità normative, orientate sempre alla semplificazione burocratica per i professionisti”, scrive il presidente OMCeO Roma Antonio Magi ed il presidente CAO Roma Brunello Pollifrone in una nota informativa inviata agli iscritti sottolineando come il documento “sicuramente segnerà la strada per tutte le altre Regioni che vorranno e dovranno regolamentare le STP in ambito sanitario”. 


Queste alcune delle novità contenute

Molte le novità contenute nel documento quali, ad esempio, spiegano dall’OMCeO romana “l’assoggettamento delle STP (sia monoprofessionali che multidisciplinari, se pur con alcuni limiti) ai medesimi requisiti minimi degli studi associati, con la conseguente chiara e incontrovertibile non necessità di abbattimento delle barriere architettoniche (attività non aperta al pubblico). La tanto auspicata apertura, poi, alle professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali (psicologi, fisioterapisti, logopedisti, dietisti, igienisti dentali etc.), la cui presenza sarà ora ammissibile all’interno degli studi medici ed odontoiatrici”. 

Proviamo a vedere nello specifico. 

Dopo aver ripercorso l’terno normativo che ha portato alla nascita della normativa sulle StP, viene chiarito che “La società tra professionisti costituisce, allo stato attuale, lo strumento con cui è possibile l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del Codice Civile, secondo un'impalcatura normativa che fornisce puntuali parametri volti ad equilibrare e contemperare i contrastanti interessi”. 

Da ricordare come nelle StP i soci di maggioranza devono essere iscritti all’Ordine ma è possibile la partecipazione di soci di minoranza puri investitori. Tra i chiarimenti dati, la Circolare stabilisce che le StP si devono iscrivere al Registro delle Imprese con il codice Ateco 86.23 se il fine sociale è l’attività di studio odontoiatrico mentre 86.22 per le attività degli studi medici specialistici. Inoltre viene ribadito, come già evidenziato dal MISE, che questi codici posso essere utilizzati esclusivamente per le società riconducibili alle STP. 

Ovviamente le STP devono essere registrate all’Ordine della provincia in cui esercitano l’attività. 

Tra le novità apportate dalla Circolare anche il fatto di distingue le STP in monospecialsitiche (caratterizzata dalla presenza di professionisti della stessa disciplina) e quelle multidisciplinari, ovvero caratterizzate da professionisti di discipline differenti, per esempio odontoiatria e medico (specialista o meno), oppure odontoiatria ed igienista dentale o osteopata o logopedista.  

Ai fini degli adempimenti previsti per ottenere l’autorizzazione sanitaria, le StP multidisplinari composte fino a 4 professionisti partecipanti vengono considerate alla stregua di uno studio professionale e quindi non soggetto all’iter amministrativo e ai requisiti minimi delle attività ambulatoriali, mentre quelle con un numero superiore di professionisti partecipanti saranno considerati ambulatori e quindi dovranno necessariamente essere autorizzate all’esercizio prima di intraprendere la loro attività.            

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