Eseguire trattamenti ortodontici a distanza o rilevare impronte a pazienti inviati da terzi senza poi continuare e seguire la terapia. Abbiamo chiesto agli esperti SIOF i rischi legali e deontologici
Dopo l’attenzione posta dal SUSO sulla questione della possibilità che le tecnologie consentano di aggirare il ruolo del clinico oppure che lo stesso si presti a trattare pazienti inviati da aziende per il rilevamento dell’impronta senza poi definire il piano terapeutico e seguire la terapia direttamente sul paziente, anche la CAO Nazionale invita gli Ordini a prestare attenzione e verificare possibili violazioni del Codice dentologico.
Nel recente DiDomenica il direttore di Odontoiatria33 ha indicato come sembrerebbe funzionare il sistema: un’azienda invia nello studio di un dentista disponibile il paziente per la rilevazione dell’impronta attraverso sistemi digitali. L’azienda effettua, poi, il piano di trattamento ed invia direttamente a casa del cliente gli allineatori da indossare.
Al di là degli aspetti deontologici ed etici è vero, come sosterrebbe l’azienda, che l’odontoiatra che rileva le impronte non ha responsabilità legali nei confronti del paziente a cui ha rilevato l’impronta?
“Il fatto stesso che la ditta produttrice ritenga necessario inviare i “clienti” a un odontoiatra per la scannerizzazione conferma che l’allineatore ortodontico prevede un atto medico e non può pertanto essere derubricato a banale strumento di cosmesi”, dice ad Odontoiatria33 il dott. Gianni Barbuti Specialista in Medicina Legale e Consigliere nazionale SIOF.
“Rilevare l’impronta delle arcate dentali del paziente, anche attraverso uno scanner, è a tutti gli effetti un atto diagnostico e come tale vincola l’odontoiatra che lo esegue non solo sotto il profilo di responsabilità civile e penale ma anche sotto quello deontologico”, continua il dott. Barbuti ricordando ai colleghi odontoiatri “che secondo quanto previsto dal codice deontologico l’esercizio della medicina è fondato sulla libertà ed indipendenza della professione e che l’odontoiatra deve attenersi alle conoscenze scientifiche, non soggiacendo a interessi, imposizioni o suggestioni di qualsivoglia natura come in questo caso provenienti da una ditta”.
Dal punto di vista puramente legale interviene la dott.ssa Gabriella Ceretti, specialista in Ortodonzia, presidente SIOF, sottolineando che la vicenda “non può che lasciare perplessi sia ogni professionista di buon senso che l’odontoiatra forense” e come vi siano due aspetti di criticità da valutare.Il primo è la possibilità che la ditta produttrice invii direttamente al paziente le mascherine, presidio che, spiega, “non può essere equiparato ad un’ortesi (come un tutore ortopedico) in quanto in grado di portare modifiche su una situazione di patologia e che quindi non è consentito dal nostro ordinamento”. Il secondo è che, “in ogni caso avendo fatto l’odontoiatra o l’ortodontista da tramite con la ditta con l’acquisizione della scansione e l’applicazione degli attachments, anche se non interviene nella programmazione della cura ne è comunque responsabile”.
E poi ci sono gli aspetti deontologici, ricorda la presidente SIOF “sconsigliando i colleghi ad aderire a queste proposte di collaborazione”.
“L’accertamento diagnostico impegna la diretta responsabilità professionale ed etica del medico”, dice il dott. Barbuti. “L’odontoiatra deve evitare ogni condizione nella quale il giudizio professionale riguardante l’interesse primario, qual è la salute del cittadino possa essere influenzata da un interesse secondario. Non deve in alcun modo subordinare il proprio comportamento prescrittivo ad accordi economici o di altra natura”.
“Aderendo alla proposta dell’azienda così come sintetizzata da Odontoiatria33, si possono riscontrare profili contrari alle norme del codice deontologico in quanto il paziente non sceglie l’odontoiatra, ma dietro compenso viene veicolato al professionista da un soggetto terzo e pertanto non solo appare violato il principio della libertà di scelta del cittadino ma si rilevano anche potenziali profili di comparaggio”.“A tal ultimo proposito -continua Barbuti- si rammenta che la condotta illecita del medico e quindi anche dell’odontoiatra si concretizza nell'accettazione di utilità di qualsiasi natura (o di promessa delle stesse) allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di un presidio terapeutico in questo caso l’allineatore ortodontico prodotto da una specifica ditta”.
Sulle eventuali difficoltà di normare le novità tecnologiche per Pietro di Michele, Specialista in Ortognatodonzia, Past president SIOF, il rischio è reale ma non in questo caso.
“Gli allineatori -ricorda- sono disposti medici su misura, realizzati a seguito di una prescrizione di un odontoiatra/ortodontista, di cui il clinico resta unico responsabile professionale, anche se la produzione e la realizzazione è affidata ad un laboratorio o azienda commerciale, preceduta sempre da un Consenso Informato almeno scritto e firmato dal paziente con la presentazione delle possibili complicanze”.“La fase operativa della presa delle impronte delle arcate dentali, siano esse le tradizionali con il classico cucchiaio che con un lettore digitale scanner, restano un atto medico e come tali definiscono un profilo di responsabilità professionale”.
Per Di Michele è quindi “impossibile separare, con nuove formule commerciali solo in apparenza interessanti, questi due aspetti: da una parte una visita, una diagnosi e un piano terapeutico con prescrizione di dispositivi su misura, di cui si è responsabili professionali, dall’altro rischiare di diventare ‘il dr. Prestanome Virtuale’, in assenza di una attenta e continua monitorizzazione delle fasi della terapia ortodontica. Fasi che non consentono la tutela della salute del nostro paziente, ma aprono di fatto solo le porte a nuove formule commerciali, verso l’autodeterminazione del paziente e anche probabilmente a nuovi scenari di abusivismo della professione”.
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