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24 Febbraio 2022

Sospensione e verifica autorizzazione sanitaria attività studi odontoiatrici: il regolamento alla Stato Regioni

Previsto dal decreto Concorrenza 2017, il provvedimento punta a dare indicazioni univoche sulla sospensione e sulle modalità di accertamento della sussistenza dei requisiti autorizzativi


Torna in Stato Regioni con il recepimento delle osservazioni indicate, la bozza d’intesa sul recepimento del Decreto “Regolamento in materia di sospensione delle attività della struttura che esercita attività odontoiatrica, ai sensi dell’articolo 1, comma 156 della legge 4 agosto 2017, n. 124”.  Articolo che prevedeva di emanare un decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (agosto 2017) per definire “le modalità” per la sospensione dell’autorizzazione della struttura per inadempienza alle norme (art. 153 e art. 154) definite dal Decreto Concorrenza.

Ovvero prestazioni erogate solo da abilitati e per le società, obbligo di direttore sanitario con un solo incarico e nel caso di poliambulatori in cui vengono erogate prestazioni odontoiatriche, se il direttore sanitario non è iscritto all’Albo degli odontoiatri, deve essere nominato un responsabile dei servizi odontoiatrici iscritto all’Albo. 

Lo schema di decreto, sei articoli in tutto, individua quindi le modalità di accertamento della sussistenza e della permanenza dei requisiti autorizzativi, attività di vigilanza, sospensione e revoca degli stessi nei casi di mancato rispetto degli obblighi previsti dal Decreto concorrenza, per l’esercizio dell’attività odontoiatrica. Il regolamento mira a dare delle linee di indirizzo univoche su tutto il territorio nazionale, anche se le Province autonome e le Regioni possono prevedere ulteriori e specifiche modalità di svolgimento dell’attività di vigilanza. 

Per i controlli, Provincie autonome e Regioni dovranno individuare gli uffici preposti al controllo della documentazione e delle istanze ed allo svolgimento delle attività di vigilanza. 

Le strutture autorizzate, come già previsto, devono comunicare almeno ogni 5 anni attraverso una autocertificazione, la permanenza dei requisiti minimi necessari per mantenere l’autorizzazione. 

In caso dell’accertamento di violazioni, viene diffidata la struttura a provvedere all’adeguamento, entro 90 giorni. Se questo non avviene l’autorizzazione sarà sospesa fino a quando non vengano soddisfatte le richieste degli uffici preposti al rilascio dell’autorizzazione. 

L’autorizzazione sarà sospesa, in via cautelare, anche “nel caso di provvedimenti sanzionatori di rilevanza penale adottati dall’autorità giudiziaria per fatti connessi all’attività sanitaria solta nella struttura nei confronti del soggetto giuridico autorizzato, del legale rappresentante della struttura, dei titolari di quote o azioni di maggioranza o che comunque garantiscano il controllo della gestione e, nel caso non sia prontamente identificabile un idoneo sostituto, nei confronti del direttore sanitario al quale sia in qualunque modo inibito l’esercizio della professione”. In fine, nel caso di “gravi o reiterate violazioni di legge o accertate gravi disfunzioni assistenziali, l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione dispone la revoca”. 

 Il provvedimento dovrà essere posto in discussione nella prima riunione utile della Conferenza Stato Regioni ed in caso di parere favorevole tornare al Ministero della Salute per l’approvazione definitiva.   



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