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04 Marzo 2022

Terapia odontoiatrica: è sempre l’odontoiatra a cui si rivolge il paziente ad essere responsabile

Il presidente CAO Milano Andrea Senna ricorda le responsabilità dell’odontoiatra, sia legali che deontologiche, nel caso di cure ortodontiche “conto terzi”.


Non esiste una odontoiatria ‘conto terzi’, l’odontoiatra nel momento in cui accetta di visitare un paziente diventa responsabile non solo deontologicamente ma  anche legalmente”.

A ricordarlo ad Odontoiatria33 è Andrea Senna (nella foto), presidente CAO Milano, componente della CAO Nazionale e della Commissione sulla pubblicità sanitaria della CAO. 

Ogni volta che vistiamo un paziente diventiamo responsabili della tutela della sua salute e dobbiamo indicare con chiarezza le patologie riscontrate e l’eventuale percorso terapeutico necessario per risolverle”. 

L’occasione per sentire il presidente Senna è la questione delle cure conto terzi in ortodonzia, ovvero aziende produttrici di allineatori trasparenti che si accordano con alcuni odontoiatri, dirottano i cittadini attratti dalle loro pubblicità nei loro studi per rilevare le impronte ed effettuare i controlli su dispositivi che progettano e realizzano, proponendo contratti in cui esonerano l’odontoiatra da ogni responsabilità. 

Sono contratti che non hanno nessun fondamento giuridico e non mallevano l’odontoiatra dalle sue responsabilità nei confronti del paziente”, dice il presidente Senna richiamando, anche, l’attenzione sul Codice deontologico. 

Prima dell’aspetto giuridico è il nostro Codice deontologico ad individuare l’odontoiatria come responsabile del piano dei trattamenti sanitari”, dice citando l’articolo 13 commi 1 e 2 del Codice di deontologia medica che così recita: 

<<La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico. Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso).>> 

Poi ci sono gli aspetti legali. 

L’autore del trattamento sanitario è responsabile civilmente (art. 7 comma 3 legge 24/2017 “legge Gelli – Bianco”) e penalmente (art. 590 sexies codice penale) della propria attività”, ricorda il presidente CAO Milano. 

Se poi l’odontoiatra collabora all’interno di un ambulatorio odontoiatrico autorizzato, ricorda il presidente Senna, “anche il direttore sanitario sarà responsabile di ciò che avviene nella struttura per la quale ha assunto l’incarico, anche se materialmente eseguito da altri. Sempre la Gelli-Bianco - conclude- indica anche come responsabile la struttura sanitaria in un’ottica di responsabilità civile a carattere contrattuale”. 

Sull’argomento leggi anche: 

01 Dicembre 2021: Ortodonzia conto terzi: le implicazioni medico legali  

03 Febbraio 2022: I requisiti minimi della polizza assicurativa: cosa potrebbe cambiare per il professionista?  

02 Marzo 2022:  CAO Milano ricorda: è vietata la pubblicità al pubblico di marchi di dispositivi medici su misura

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