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07 Luglio 2022

Informazione e pubblicità sanitaria, la CAO Catanzaro ricorda le cose che si possono fare e quelle da evitare

Una circolare dissipare i dubbi in tema di informazione e pubblicità sanitaria con le azioni che per la CAO possono essere attivate e quelle che invece non sarebbero consentite


“Fornire la corretta informazione e la giusta interpretazione della complessa ed articolata legislazione vigente in tema di informazione/pubblicità sanitaria, nonché allo scopo di prevenire violazioni della stessa e del codice deontologico”, è il fine (dichiarato) della CAO di Catanzaro che ha elaborato un documento, inviato agli iscritti, per ricordare le norme ed i relativi articoli del Codice di Deontologia Medica sul tema della informazione e pubblicità sanitaria.Tra queste anche le Linee guida elaborate dalla CAO Nazionale. 

L’obbiettivo del lavoro prodotto ed inviato ai colleghi –spiega il presidente CAO Catanzaro Salvatore De Filippo (nella foto)- è quello di dissipare i dubbi sulla materia dando indicazioni chiare, sottolineando che le violazioni delle regole sull'informazione sanitaria comportano anche violazione delle norme del Codice Deontologico, ed il conseguente intervento della Commissione Disciplinare”. Nel caso di società viene ricordato che la responsabilità ricade sul Direttore sanitario.   

Presidente CAO Catanzaro che sottolinea come “nella nostra provincia, anche grazie alla correttezza della assoluta maggioranza dei nostri iscritti, i casi di violazione in materia di informazione sanitaria rimangono alquanto limitati”. 

Lo scopo fondamentale dell'intera legislazione inerente l'informazione sanitaria –continua- era ed è quello di tutelare il cittadino bisognoso dell'intervento sanitario, e quindi di evitare che un'informazione scorretta o suggestiva ne possa influenzare le scelte in un ambito particolarmente sensibile quale appunto quello della salute, che, giova ricordare, è un bene costituzionalmente tutelato quale diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività (art. 32 Costituzione Italiana), oltre che quello di garantire l'indipendenza, la dignità, il decoro, l'integrità della professione”. Regole, continua il presidente De Filippo, “come già ben indicato nella ‘prima legge Bersani’, si applicano a qualunque tipo di messaggio, e con qualunque mezzo diffuso: stampa, radio, tv, insegne, web, social network”. 

Riassumendo il documento prodotto dalla CAO Catanzaro l'informazione sanitaria deve essere

Veritiera: cioè corrispondere alla realtà in maniera dimostrabile. È tale quando si citano titolirealmente posseduti. Non è tale, e perciò vietata, quando invece si citano titoli non acquisiti, o non riconosciuti in Italia, o inesistenti a livello accademico (ad esempio "specialista in implantologia", o "specialista in protesi", come pure l'autodefinizione di "esperto in ..."). 

Trasparente: cioè assolutamente chiara e palese, senza indurre il cittadino a credere ad aspetti della prestazione professionale non comprovati o comprovabili (ad esempio l'utilizzo improprio di termini non conformi alla norma autorizzativa). 

Corretta: cioè in linea con i principi specificati nella normativa di legge e nel Codice Deontologico e le relative Linee Guida. 

Funzionale all'oggetto: cioè deve riguardare esclusivamente l'oggetto dell'informazione, senza sconfinare in aspetti che non siano direttamente attinenti allo stesso (ad esempio, non è funzionale all'oggetto l'utilizzo di slogan, concetti o immagini che nulla hanno a che vedere con la professione odontoiatrica). 

Non equivoca: cioè non ambigua, che possa essere intesa in modi differenti, atta a fornire un'informazione non chiara al fine di confondere il cittadino.

Non ingannevole: cioè non finalizzata ad indurre in errore il cittadino mediante un messaggio fuorviante, falsato e distorto per condizionarne la scelta (ad esempio la promessa di interventi atti a risolvere patologie, in assenza di evidenze scientifiche comprovate; o la pubblicità mascherata con articoli di carattere giornalistico, o ancora, l'indicazione dell'importo della singola rata, in assenza dell'onorario complessivo e/o della durata del finanziamento). 

Non denigratoria: cioè non diretta a screditare o sminuire l'opera professionale di uno o più colleghi o di una o più strutture, per promuovere la propria attività (ad esempio la definizione di "Centro d'eccellenza"). Rientra in questa categoria la pubblicità comparativa, volta aparagonare la propria con l'altrui attività. 

Non promozionale: cioè non commerciale, non indirizzata a potenziare "la vendita" della prestazione odontoiatrica, ossia ad acquisire un rapporto di clientela. In tali casi si realizza difatto la mutazione dell'attività medica che non ha finalità commerciale, ad oggetto di lucro e quindi svilendola, concretizzando, quella lesione sia dell'autonomia e della dignità dell'esercente la professione sanitaria che la norma vuole invece tutelare, come anche la scelta libera e consapevole del consumatore (ad esempio le offerte speciali, gli sconti, l'utilizzo di testimonial, la pubblicità di marchi, loghi, e/o di dispositivi medici, l'organizzazione e/o la partecipazione ad eventi privi di carattere scientifico, banchetti/volantinaggio in luogo pubblico con evidente finalità commerciale, campioni gratuiti, offerte on-line; l'offerta di qualsiasi prestazione professionale in carenza di preliminare visita diagnostica). 

Non suggestiva: cioè priva di messaggi di natura persuasiva tramite i quali il cittadino, in assenza di razionale e libera scelta, viene indotto ad una convinzione, pensiero o comportamento sulla base di un inconsapevole condizionamento di tipo psicologico ed emotivo (ad esempio l'uso di espressioni del tipo "garantito a vita").    



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