Questi quelli da recuperare per dimostrare di essere esonerati dal conseguire l’attestato di qualifica e quali devono essere conservati dal datore di lavoro
Con il nuovo decreto sul profilo dell’ASO il Ministero ha cercato di risolvere le criticità indicate da Associazioni e Sindacati di settore in merito all’esenzione dal conseguimento dell’attestato di qualifica(e quindi dal frequentare il corso di formazione) per le Assistenti assunte prima del 2018. Grazie alla nuova formulazione, vengono esonerati i lavoratori che dal 21/4/2008 al 21/4/2018 che possono dimostrare l’assunzione per almeno 36 mesi, anche non consecutivi, come Assistente alla poltrona ma anche con altre qualifiche purchè possano dimostrare di aver svolto mansioni riconducibili a quelle dell’assistente di studio odontoiatrico.
Quali i documenti da presentare al lavoratore in caso di assunzione o in caso di verifica degli organi preposti?
Se per coloro assunti come Assistenti di studio basta richiedere il proprio certificato C2 presso il Centro per l’impiego oppure presentare le buste paghe o il contratto di lavoro, più complesso per coloro non assunti come Assistenti alla poltrona che devono dimostrare di aver assolto a mansioni riconducibili all’assistente alla poltrona con almeno uno dei seguenti documenti:
“Qualora dai documenti sopra elencati non emergesse in maniera inequivocabile lo svolgimento delle attività riconducibili a quelle dell’assistente di studio odontoiatrico –viene specificato nel Decreto- è necessario presentare anche l’attestato di formazione in ambito odontoiatrico per adempimenti obblighi decreto legislativo n. 81/08”.
La norma indica che i documenti devono essere a dispostone per eventuali controlli.
ANDI, in una nota pubblicata sul proprio sito internet, ha consigliato ai propri iscritti datori di lavoro di richiedere al lavoratore che produce la documentazione attestante di avere i requisiti per essere esonerato dal conseguimento dell’attestato di qualifica, “di sottoscrivere un’autodichiarazione, allegando una fotocopia di un documento di identità in vigore, che attesti la veridicità della documentazione consegnata”.
“Il datore di lavoro –continua la nota ANDI- è tenuto ad acquisire la documentazione da parte del lavoratore che attesti il possesso dei requisiti perché Ella/Egli sia considerato come ASO, mantenendola a disposizione di eventuali verifiche da parte degli organismi preposti per tutta la durata del tempo del rapporto di lavoro”.
Per i lavoratori che nonostante abbiamo più di 36 mesi di assunzione dal 21/4/2008 al 21/4/2018 ma non riescono a produrre i documenti richiesti, possono frequentare un corso di formazione ridotto e sostenere l'esame di abitazione per ottenere l'attestato, si veda il nostro approfondimento.
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