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07 Settembre 2022

Fattura elettronica e studi odontoiatrici

L’AIO ricorda che il divieto di invio allo SDI non vale per tutte le fatture emesse, ma solo per quelle ai pazienti che devono essere inviate al Sistema Tessera Sanitaria 


Alla vigilia della prima scadenza per i contribuenti forfettari con ricavi superiori ai 25 mila euro, che entro il 31 agosto dovevano aver emesso le fatture per le operazioni incassate a luglio (si veda il nostro approfondimento con le scadenze di settembre ed ottobre), AIO ritorna sugli obblighi e sulle esenzioni per gli studi odontoiatri in merito alle fatture elettroniche.

I Professionisti sanitari – si legge sul sito AIO in un approfondimento a firma dei dottori commercialisti Alessandro ed Umberto Terzuolo dello studio Terzuolo Brunero & Associati in Torino, Milano e Roma- sono ancora esentati dal fare fattura elettronica ai propri pazienti. La legge 215/21 (di conversione del Decreto Legge 146) conferma ancora per quest’anno il divieto di emettere fatture elettroniche a fronte di prestazioni sanitarie rese direttamente ai pazienti, i cui dati vanno invece spediti al Sistema Tessera sanitaria. Resta per queste tipologie di prestazioni l’obbligo della fattura cartacea”. 

Consulenti fiscali AIO che ricordano, però, che la Fattura Elettronica sia però obbligatoria dal 2019, anche per gli studi odontoiatrici, “per le prestazioni rese nei confronti di assicurazioni, “ditte”, società, enti, altri professionisti a prescindere dalla forma con cui esercitino l’attività professionale (oltre che, dal 2015, per prestazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione). E per quelle effettuate dall’odontotecnico all’odontoiatra”. 

Queste fatture –ricordano- devono essere spedite tramite il sistema SDI entro i 12 giorni successivi al momento di effettuazione della prestazione. Eccezion fatta quindi per quei contribuenti “forfettari” che nel periodo di imposta precedente avevano conseguito ricavi o compensi non superiori a 25.000€ (e che per espressa previsione del DL 36/2022 potranno emettere la fattura ancora in modalità non elettronica fino al 31.12.2023), si è raggiunta una piena equiparazione dal punto di vista degli adempimenti relativi alla fatturazione tra i professionisti con il regime “ordinario” e quelli con il regime forfettario (ex L.190/2014) o che applicano ancora il regime di vantaggio (ex DL 98/2011)”.


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