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08 Settembre 2022

Lecito sanzionare l’abusivo per evasione fiscale

La Cassazione dispone che l’esercizio abusivo della professione produce reddito d’impresa e non di lavoro autonomo e quindi sono rilevanti gli accertamenti bancari per provare il presunto reddito


La vicenda del sequestro dello yacht dell’abusivo torinese perché acquistato con proventi illeciti (esercizio abusivo della professione) può essere stata la svolta al contrasto dell’esercizio abusivo della professione che oltre alle sanzioni penali previste si concertava sulle ben più “pesanti” sanzioni fiscali, come era stato anche sottolineato in un DiDomenica.  

La conferma arriva dalla Cassazione che con l’ordinanza 21960 dispone che l’esercizio abusivo della professione di odontoiatra, per sua natura, produce reddito d’impresa e non di lavoro autonomo. Di conseguenza, non è applicabile la regola della irrilevanza dei prelevamenti bancari ai fini dell’accertamento. La decisione nasce dal ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la Commissione tributaria della Campania che aveva accolto il ricorso di un abusivo a cui erano stati emessi quattro avvisi di accertamento per i redditi presunti percepito nell’esercizio illecito della professione di odontoiatria.  Accertamenti che erano stati assunti sulla base di verifiche bancarie.  

La Commissione tributaria aveva accolto il ricorso del finto dentista basato sull’illegittima della presunzione del reddito attraverso indagini bancarie, anche se i vari movimenti none erano stati giustificati.  

La Cassazione, però, ha ritenuto che in caso di esercizio abusivo della professione, essendo una attività illecita, i proventi “se non già sottoposti a sequestro o confisca penale, devono intendersi ricompresi nelle categorie di reddito di cui all'art. 6 comma 1 del TUIR ed è possibile applicare ai fini della determinazione della base imponibile la presunzione di cui all'art. 32 comma 1 n. 2) del DPR 600/73 sia quanto ai versamenti, sia quanto ai prelievi ingiustificati riscontrati sui conti correnti bancari e destinati all'esercizio dell'attività di impresa”.  

In particolare la Cassazione ritiene che “In tema di presunzione di imputazione a ricavi delle movimentazioni bancarie di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 il contribuente che abbia esercitato attività di odontoiatra, professionalmente regolamentata dalla legge 24 luglio 1985, n. 409, abusivamente e senza possedere i titoli di cui all'art.1 della citata legge, ha svolto attività illecita ai fini dell'art.14 della I. 24 dicembre 1993 n.357 percependo redditi rientranti nelle categorie reddituali di cui all'art.6, comma 1, del d.P.R. n.917 del 1986, cui si applica la presunzione di cui all'art.32 cit. sia quanto ai versamenti sia quanto ai prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari destinati all'esercizio di detta attività di impresa, ai fini della determinazione della base imponibile”.


 
 

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