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11 Ottobre 2022

Cone Beam: utile compilare un modulo a sua giustificazione

L’esperto di radioprotezione rammenta cosa si intente per “attività radiodiagnostica complementare all'esercizio clinico” e consiglia come comportarsi per evitare di vedersi contestare l’esame svolto.


Indubbiamente la sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna del Tribunale di Palermo, di un odontoiatra reo dell'impiego della Cone Beam in violazione della definizione di: “attività radiodiagnostica complementare all'esercizio clinico” come da decreto 187/2000 e parimenti da decreto 101/2020 merita approfondite riflessioni. 

La definizione 8 dell'art. 7/101 –ricorda ad Odontoiatria33 la dott.ssa Giancarla Rossetti Esperto di radioprotezione-  recita: <<attività radiodiagnostica complementare>> “attività di ausilio diretto al medico specialista o all'odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché contestuali, integrate e indilazionabili rispetto all'espletamento della procedura specialistica” “La questione –continua- non è cosa da poco se si considera innanzi tutto che l'attività radiologica complementare all'esercizio clinico in odontoiatria contempla l'impiego della CBCT ma anche l'impiego dell'apparecchio panoramico, teleradiografo ed endorale che costituiscono, nell'ordine in misura crescente, pratiche radiologiche adottabili in modo giustificato dal dentista”. 

Per meglio delineare il quadro, la dott.ssa Rossetti chiarisce che non vi sono dubbi in merito alle affermazioni:

1. l'intervento del dentista in fase di diagnosi è strumentale, da effettuarsi sul riunito con strumenti idonei per l'esplorazione della bocca e dei denti;

2. la diagnosi in odontoiatria è una procedura specialistica di cui il dentista è titolare;

3. l'esame radiologico è indilazionabile rispetto all'espletamento della procedura diagnostica. 

Il punto centrale della motivazione della sentenza della Corte di Cassazione –continua- è al paragrafo 2.1. dell'esposizione dei fatti, ove si sottolinea la violazione della: “finalità e ratio della normativa in quanto volta non solo a limitare la sottoposizione dei pazienti alle radiazioni ionizzanti ma anche e soprattutto ad evitare che la struttura medica in possesso di un apparecchio radio-diagnostico possa pensare di sostituirsi ai centri radiodiagnostici specializzati” evidenziando la rilevanza dell'esecuzione di operatività in base alla quale:“contestualmente ed in esito all'esame sia stato elaborato un piano terapeutico ed una diagnosi da parte del medico”.    

A mio parere –dice- la motivazione della sentenza in esame appare giuridicamente esorbitante rispetto alle previsioni di legge che impongono tra le finalità dell'intervento diagnostico (se intervento radiodiagnostico) sia la giustificazione che l'ottimizzazione, criteri ripresi nel Manuale di qualità di ogni studio odontoiatrico”.   

Valutata l'indagine radiografica del dentista in fase di diagnosi in conformità legale, per non rischiare di incorrere in sanzioni, la dott.ssa Rossetti ritiene sia prudente formalizzare in corrispondenza all'esecuzione di ciascun esame CBCT la motivazione dell'esame indicando la situazione clinica e l'esigibilità diagnostica e/o terapeutica a cui sottoporre il paziente per il consenso informato, obbligatoriamente previsto a seguito della Pubblicazione del Ministero della Salute in G.U. Serie Generale n. 124 del 29/05/2010. Di seguito suggerisce un modello tipo di Modulo da compilare e conservare nella cartella clinica del paziente.  

A proposito della rilevanza data dai giudici della Cassazione alla mancata effettuazione della terapia per 12 dei 25 pazienti sottoposti ad esame CBCT –conclude la dott.ssa Rossetti- considerato che il principio di giustificazione, insieme al principio di ottimizzazione, essendo basati su criteri radioprotezionistici, sono da applicarsi correttamente durante la procedura diagnostica contenstualmente all'esame radiografico,  a mio parere nessuna colpa può essere imputata al dentista nel caso il paziente che ha sottoscritto il modulo rinunci (non importa per quale motivo) a sottoporsi alla cura eventualmente prevista”.    

Sotto per scaricare il modulo proposto dalla dott.ssa Rossetti   



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