HOME - Approfondimenti
 
 
26 Ottobre 2022

Le Rx richieste da assicurazioni, fondi o CTU, per SIMLA sono illegali

In una nota, la Società di Medicina Legale ritiene che la 101/20 non consenta l’esposizione a radiazioni ionizzanti per pratiche non mediche ed a scopi medico legali o assicurativi

Nor. Mac.

La Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA) interviene sulla sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna di un odontoiatra per aver esposto numerosi pazienti a radiazioni ionizzanti con apparecchiature “Cone beam” senza giustificarne il ricorso, senza documentare esigenze diagnostiche e senza valutare i potenziali vantaggi diagnostici o terapeutici. 

La Società scientifica evidenza come la Suprema Corte ha “ritenuto giustificate ed ammesse solo quelle pratiche complementari che per la loro caratteristica di poter costituire un valido ausilio diretto ed immediato per lo specialista, presentino il requisito sia funzionale che temporale di essere ‘contestuali’, ‘integrate’ ed ‘indilazionabili’ rispetto allo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina”. 

Per SIMLA “la sentenza apre una riflessione in ambito di consulenza tecnica di ufficio, ed anche in merito alle consulenze di parte, volendo offrire un primo commento ‘a caldo’ quale punto di partenza”. E il “commento” parte dalla Direttiva Euratom 2013/59 e dal recepimento attraverso il Decreto Legislativo 101/2020 “è ancora più specifico nella trattazione di utilizzo di radiazioni ionizzanti in ambito medico legale”.

Il documento della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni entra nel merito dei singoli articoli della 101/2020 ricordando che questa “distingue nettamente le esposizioni in mediche e non mediche, ma tale distinzione non fa venir meno la protezione sanitaria delle persone a qualsiasi tipo di esposizione (art. 1), i cui principi di radioprotezione rimangono quelli di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi”.

Tra i vari articoli indicati viene fatto notare come “nel corso di una CTU non è certo un dato di salute a beneficio dell’esposto che può rendere giustificata una esposizione. Tale pratica è regolamentata dall’art. 169 che consente al comma 1.b dell’art. 169“tecniche diagnostiche nell’ambito di procedure medico-legali o assicurative che non presentano un beneficio diretto per la salute delle persone esposte, su richiesta di un medico prescrivente recante la motivazione”. Tuttavia, il comma 2.c stabilisce che “tutte le singole procedure che comportano esposizioni con metodiche per immagini a scopo non medico devono essere effettuate previa giustificazione individuale sotto la responsabilità clinica di un medico specialista in radiodiagnostica”.

La base della giustificazione –continua la nota- non può risiedere nella tutela del diritto della salute che vuole esercitarsi in ambito giuridico, in quanto tale diritto in ambito radioprotezionistico si esplica là dove l’esposizione alle radiazioni ionizzanti comportino un vantaggio diretto ed immediato alla salute dell’esposto”. “Si è quindi di fronte, a parere di chi scrive, di due diritti distinti di cui quello in ambito giuridico (individuazione e valutazione del danno biologico o danno non patrimoniale) non trova accoglimento nello spirito del Decreto 101/2020.“Inoltre, posto che il procedimento civile presuppone obblighi probatori a carico delle parti in causa, l’esposizione a radiazioni ionizzanti, eseguite alla ricerca di una lesione o di una menomazione a fondamento della richiesta del danno, possono di fatto sollevare una delle parti dall’onere di provare le ragioni mosse avanti al giudice. C’è infatti da chiedersi per quale motivo la parte interessata non abbia eseguito prima l’accertamento radiologico o i medici curanti non abbiano prescritto l’accertamento”.

La sentenza della Suprema Corte penale –ribadisce il documento SIMLA- ha fissato un limite alle indagini radiologiche complementari, identificando criteri precisi a cui lo specialista non radiologo deve ancorare il proprio operato”.

Analogamente -conclude la nota- dovrebbe ritenersi che per pratiche non mediche ed a scopi medico legali o assicurativi, soprattutto in corso di procedimenti civili e CTU, l’esposizione a radiazioni ionizzanti non è giustificata, salvo probabilmente casi rarissimi, ove però vi sia una precedente giustificazione individuale, da intendersi non solo sotto il profilo del rischio radiologico, ma soprattutto del bilanciamento degli oneri probatori delle parti e degli obiettivi specifici dell’esame, sempre che non vi siano strumenti o tecniche diagnostici alternativi in grado di fornire la stessa informazione”.

A questo link il documento integrale di SIMLA.

Copyright © Riproduzione vietata-Tutti i diritti riservati

Articoli correlati

Una ricerca italiana ha analizzato le strategie di protezione radiologica nelle condizioni di ridotta collaborazione, con attenzione a criteri decisionali, accessibilità...


Nessun obbligo di nomina da parte del collaboratore odontoiatra di un proprio specifico personale esperto di radioprotezione


L’invito è ad “usarle con moderazione e solo quando servono davvero”. L’invito: le radiografie non devono sostituire la visita, ma integrarla


Nominare il proprio Esperto di Radioprotezione è il primo passaggio fondamenta. Ecco gli altri che l’odontoiatra deve conoscere 


Le indicazioni del dott. Savini sugli obblighi che lo studio odontoiatrico deve rispettare per tutelare il paziente e seguire le regole


Dai patti di manleva alle penali sui pazienti: quando il contratto entra in conflitto con la deontologia. Le considerazioni della CAO di Torino


Il sito FNOMCeO dedicato alle informazioni sulla salute per i cittadini richiama alla manutenzione per prevenire contaminazioni e rischi sanitari


Dott.ssa Lucia Zugaro Segretario AIDIPRO

Le riflessioni del direttivo di AIDIPRO in merito alla sentenza del Tar sull’autonomia dell’igienista dentale


Alcune considerazioni della presidente AIDI Maria Teresa Agneta in merito dell’autonomia professionale dell’igienista dentale


Il Tar delle Marche ribadisce quanto già espresso dal Consiglio di Stato. Confermata anche la possibilità per l’odontoiatra di eseguire prestazioni di igiene dentale


Altri Articoli

Dott. Gianvito Chiarello: Coordinatore Nazionale SUSO

Un'anomalia normativa e burocratica oggi penalizza gli specializzandi delle Scuole delle scuole odontoiatriche. SUSO sostiene l’impegno della CAO Nazionale


Lo chiede l’associazione spagnola dei lavoratori autonomi ATA, dopo la crisi del gruppo Vivanta, richiamando l’attenzione sul ruolo strategico degli studi dentisti indipendenti


Il sindaco di Siracusa, su richiesta del Nas e dell’ASL di Ragusa, ha firmato un’ordinanza di sospensione dell’autorizzazione sanitaria e di conseguenza della chiusura di uno studio...


Il presidente Senna chiede un intervento del Ministro al fine che venga garantita al paziente la libera scelta del dentista a cui rivolgersi


Musella: bene ogni iniziativa che renda più accessibili le cure odontoiatriche ma il paziente deve poter scegliere il professionista e l’odontoiatra deve poter curare il paziente secondo scienza,...


Al via il 19 settembre la sedicesima edizione promossa dalla CAO e OMCeO di Catanzaro quest’anno con la SIPMO. Quattro incontri, per approfondire carcinoma orale, reazioni avverse ai farmaci, HPV e...


Presidente Corrado Bondi

Bondi: quando il welfare riguarda l’assistenza odontoiatrica, è indispensabile valutare il modello adottato e i suoi effetti sulla libera professione e, soprattutto, sulla libertà di scelta del...


Un consensus report  EFP e EAPD invita odontoiatri, pedodontisti e parodontologi ad aumentare l’attenzione verso la salute gengivale e parodontale dei pazienti più giovani ...


Il riconoscimento consegnati durante l’Ivoclar LATAM Symposium a Città del Messico. Vincitore del Proven Masters Europa / Medio Oriente / Africa, l’italiano Simone Maffei 


Online i webinar gratuiti del dott. Marcello Chiozzi, che raccontano l’evoluzione delle diverse discipline odontoiatriche attraverso disegni e vignette


In una intervista a Dental Camos Nicola Illuzzi e Giuliano Nicolin illustrano opportunità, regole e limiti della nuova frontiera digitale


Dott. Graziano Langone: Segretario Sindacale nazionale AIO

Per il Segretario AIO le criticità emerse dal sondaggio IDEA spostano il tema in un campo dove va superata qualsiasi contrapposizione tra titolari e dipendenti


Premiati Elena Pozzani e Simone Buttiglieri: un riconoscimento internazionale per l’Odontoiatria Speciale


Il consulente normative OMCeO Roma Andrea Tuzio stila un decalogo delle 10 cose che un neolaureato dovrebbe conoscere prima di iniziare la professione. Ma un ripasso può essere utile a tutti


 
 
 
 
IDI Evolution

Il Podcast
dell'Innovazione
Odontoiatrica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iscriviti alla Newsletter

 
 

Corsi ECM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I più letti

 
 

Corsi, Convegni, Eventi

 
 
 
 

Guarda i nostri video

Guarda i nostri video

Il flusso di lavoro dell’odontoiatra chairside

 
 
 
 
chiudi