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13 Gennaio 2023

Radiografie giudicate inutili e contenzioso con il paziente

Il Corriere della Sera approfondisce la questione della possibilità da parte del dentista di effettuare CBCT ed avanza l’ipotesi “risarcimento”. Ma è veramente così?

Nor. Mac.

“Radiografie dal dentista: in eccesso o dannose, quando il paziente può chiedere il risarcimento” è il titolo di un articolo comparso sull’edizione online del Corriere della Sera in cui l’avvocato Antonio Serpetti illustra le motivazioni della Sentenza della Cassazione del settembre scorso con la quale veniva confermata la sanzione ad un dentista per l’utilizzo di CBCT non conforme a quanto previsto dal Decreto 101/2020. Sul tema sono stati molti gli approfondimenti pubblicati da Odontoiatria33, i più significativi li abbiamo raccolti al fondo di questo articolo.

 Ma è possibile per il paziente portare in giudizio un odontoiatra per aver subito una radiografia non dovuta? 

In realtà nell’articolo di questo non si parla, l’avvocato Serpetti illustra la legge Gelli Bianco ed indica quando e come il paziente può chiedere conto al dentista, attraverso un Giudice, di quanto –ma soprattutto come- gli è stato fatto. 

Sta qui il punto”, commenta ad Odontoiatria33 Danilo Savini Segretario sindacale AIO. “Il paziente può contestare al dentista ogni tipo di prestazione, radiografie comprese, secondo quanto ha sintetizzato l’avvocato Serpetti sul Corriere, ma sappiamo bene che non tutti i contenziosi poi finiscono in tribunale, perché se da una parte il paziente è tutelato anche l’odontoiatra lo è”. 

Sulla questione dell’utilizzo della CBCT e più in particolare sulla possibilità da parte dell’odontoiatra di poter svolgere un esame radiologico complementare, la sentenza della Cassazione ribadisce quando già affermato da tempo ovvero che è legittimo “purché contestuale, integrato e indilazionabile, rispetto all'espletamento della procedura specialistica". 

Quindi, per poter dimostrare che si è rispettato questo principio, l’odontoiatra dovrà aver motivato e documentato, così come deve fare per ogni altra prestazione, il perché ha deciso di effettuare una CBCT su quel paziente e perché ha ritenuto che questa indagine non poteva essere demandata e rinviata, quindi inviata ad un radiologo, e perché sia contestuale, integrata e indilazionabile. 

L'odontoiatra –scriveva la CAO nazionale in un parere- può quindi svolgere tale pratica quando necessariamente giustificata, secondo i principi di ottimizzazione e limitazione della dose, oltre che contestuale, integrata e indilazionabile rispetto alle necessità di diagnosi e/o comunque di valido ed immediato ausilio per orientare le scelte di terapie tipiche e caratteristiche delle attività di cura, riabilitazione e prevenzione che formano oggetto della professione dell'odontoiatra”.     

In questi mesi su Odontiatria33 sono stati riportati i pareri ed i consigli di autorevoli esperti su quale sia la documentazione utile e poter dimostrare di “essere nel giusto”.

L’indicazione più comune è quella di documentare il percorso clinico attraverso il consenso informato in cui vengono indicate le motivazioni per cui si ritiene necessario sottoporre il paziente a CBCT ed i rischi, un documento di accompagnamento all’esame diagnostico effettuato che riporti la storia dell’esame effettuato (la dott.ssa Rossetti ci ha anche proposto un fac-simile), oppure la descrizione di queste informazioni in cartella clinica, non obbligatoria per l’odontoiatra ma caldeggiata da molti esperti di odontologia forense per ogni cura svolta. 

Ovviamente –commenta Savini- la dettagliata documentazione prodotta non esclude a priori la possibilità di essere chiamato in giudizio dal paziente. La documentazione servirà, se il giudice deciderà che ci sono gli estremi per portare in giudizio il clinico, a provare di aver svolto tutto secondo scienza e coscienza, e rispettato le norme. Sarà però il giudice, anche attraverso le perizie dei CTU, a stabilire se ha ragione il paziente o l’odontoiatra”. 

Concludendo, e tornando alla questione utilizzo della Cone Beam, il Segretario Sindacale AIO ricorda come da tempo l’Associazione auspica che il Ministero emani una circolare in cui chiarisca le possibilità di utilizzo da parte dell’odontoiatra di questo strumento diagnostico. “Senza una interpretazione ufficiale noi odontoiatri saremo sempre passibili di contenzioso ed anche se avremo prodotto tutte le documentazioni necessarie potremo essere costretti a difenderci in sede giudiziaria sostenendo costi e perdite di tempo”.  

A questo link l'articolo del Corriere della Sera.


Sull'argomento leggi anche:

30 Settembre 2022: Radiografie per studiare il caso: confermata sanzione al dentista

17 Ottobre 2022 Radiodiagnostica complementare, il punto della CAO nazionale

11 Ottobre 2022 Cone Beam: utile compilare un modulo a sua giustificazione

03 Novembre 2022 I capisaldi del momento prescrittivo dell’esame radiologico

20 Ottobre 2022 Radiodiagnostica ed odontoiatria: attenzione agli esami non necessari

05 Ottobre 2022 Utilizzo della Cone Beam, la 101 non limita l’odontoiatra a fare solo terapia

20 Dicembre 2022 Riflessione sull’applicazione del Decreto Legislativo 101/2020 riguardante la Radioprotezione



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