L’AIO cerca di fare chiarezza sulle varie tempistiche dei controlli. Positivo il giudizio per la decisione di delegare all’esperto i termini per quelli di qualità
Ogni norma, soprattutto quelle complesse come quella sulla radioprotezione, comporta una fase di assestamento dove le varie interpretazione guidano poi l’applicazione pratica. E questo capita anche quando vengono emanati i successivi provvedimenti legislativi che dovrebbero “assestare” quanto precedentemente definito.
E’ capitato anche per il nuovo decreto 203 del 25 novembre 2022 che modifica il decreto legislativo n. 101 (31 luglio 2020) di recepimento della direttiva europea 2013/59 in materia di radioprotezione. Tra le tante modifiche che vengono portate al decreto, quella che più interessa direttamente gli odontoiatri è la periodicità annuale dei controlli. Ne abbiamo parlato in questo approfondimento.
Il Dlgs 101 imponeva un controllo annuale sulla qualità (mentre le linee guida europee concedevano scadenze temporali più ampie), ora il il Dlgs 203 si affida la periodicità dei controlli alla decisione dell’esperto di radioprotezione o dello specialista in Fisica Medica, presa sulla base delle norme universali di buona tecnica, per definire per ogni apparecchio la frequenza in base alla quale programmare i controlli.
“Dal nostro punto di vista si tratta di una buona notizia, ancorché limitata al solo versante dei controlli di qualità; la norma, ora più sostenibile, tiene conto di elementi contingenti quale ad esempio la vetustà degli apparecchi”, dice Danilo Savini, Segretario Sindacale AIO in una nota pubblicata sul sito dell’Associazione.
“Resta peraltro la cadenza ‘almeno annuale’, ed invariato rispetto al D.lgs 101/2020, l’accesso dell’esperto per le verifiche relative alla sorveglianza fisica. Se fisico medico od esperto di radioprotezione, come auspichiamo, applicando le norme di buona tecnica decideranno cadenze meno rigide sui controlli di qualità, gli uni su ortopantomografo e su Tac Cone Beam e gli altri su apparecchi per rx endorale, i costi potranno essere eventualmente rivisti a valle di valutazioni tra le parti”.
Una differenza temporale tra verifiche relative alla sorveglianza fisica che ad oggi rimane annuale (il Dlgs 203 non modifica quella parte del testo del Dlgs 101) e quelle per il controllo sulla qualità (con il Dlgs 203 diventa variabile sulla base della decisione dell’esperto) che potrebbe essere vista come una incongruenza.
Sulla distinzione tra sorveglianza e controlli di qualità, AIO ha chiesto un contributo alla Segretaria dell’Associazione Nazionale degli Esperti Qualificati di Radioprotezione ANPEQ Samantha Cornacchia.
“La sorveglianza fisica per la radioprotezione comprende tutte le verifiche tecniche, le valutazioni e le misurazioni atte a garantire la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione dai rischi connessi con l'impiego di radiazioni ionizzanti”, spiega la dott.ssa Cornacchia.
“Tra le verifiche –continua- rientrano (elenco non esaustivo) le progettazioni dei siti ove ubicare le macchine radiogene, le prime verifiche, le verifiche periodiche di sorveglianza ambientale e la valutazione delle dosi per la popolazione e per i lavoratori. La frequenza delle valutazioni è almeno annuale, come stabilito dall' articolo 131 , punto 1, comma c) del D.lgs. 101/2020”.
Dall’altra parte, conclude la dott.ssa Cornacchia, “l'applicazione dei programmi di garanzia che comprendono l'esecuzione del controllo di qualità, è finalizzata ad accertare che l'impianto radiogeno o un suo componente o una procedura funzionerà in conformità agli standard stabiliti. A tale proposito, il controllo di qualità va eseguito ‘a intervalli regolari, di norma annuali o da definirsi con esplicito riferimento alle norme di buona tecnica applicabili laddove disponibili’ [art. 68, D.Lgs. 203/2022]. Ad esempio, esistono dei riferimenti nel campo della mammografia che prevedono frequenze semestrali per i controlli su particolari parametri macchina, trimestrali per i tomografi computerizzati, annuali nelle norme tecniche rx per gli impianti dentali”.
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