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22 Marzo 2023

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, quale ruolo quale formazione

Una nota che l’ATS Insubria ha inviato agli studi odontoiatrici riporta di attualità il dubbio se debba essere nominato o meno e sulla sua formazione. Alcune indicazioni del dott. Di Fabio


Nei giorni scorsi la Direzione Sanitaria -Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria- ATS Insubria ha inviato agli studi odontoiatrici del territorio di propria competenza (Varese e Como) la richiesta di documentazione relativa ai requisiti di salute e sicurezza normati dal D.Lgs. 81/08.In particolare viene chiesto, “al fine di aggiornare i dati relativi alle condizioni in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro del settore sanitario ‘Studi dentistici ed odontoiatrici’ del proprio territorio di competenza e nell’ottica di accrescere la consapevolezza del rischio, di inviare entro il 17 aprile la seguente documentazione tra cui:

  • Copia DVR con data certa e firme delle figure della sicurezza sec D.Lgs. 81/08
  • Copia DVR da esposizione ad agenti biologici e da ferite da taglio e da punta (ai sensidei titoli x e x-bis D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), con data certa e firme delle figure della sicurezza
  • Se nominato il Medico Competente Aziendale
  • Protocollo di sorveglianza sanitaria redatto dal Medico Competente
  • Se nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza 

Se lo studio non invierà la documentazione, scatteranno i controlli. 

Ma lo studio odontoiatrico è tenuto a nominare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza? 

La 81/08 specifica che ‘In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza’. (art.47,c.2) ma al comma 8 dello stesso articolo sta scritto: ‘Qualora non si proceda alle elezioni…… le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49’. Si tratta dei RLST (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali)”, dice ad Odontoiatria33 Domenico Di Fabio (nella foto) past-president ANDI Milano, Lodi, Monza – già tutor ANDI per la sicurezza. 

Questo sembra una contraddizione, ma giustificata dal fatto che l’elezione o la nomina del RLS è una facoltà dei lavoratori e non un obbligo del datore di lavoro, poiché si tratta di un incarico che ha valenza di “tipo sindacale” (il termine rappresentanza nel diritto del lavoro ha questo significato) per cui il legislatore si è preoccupato di possibili situazioni in cui nessun lavoratore dipendente avesse intenzione di assumere tale ruolo, creando figure esterne come appunto gli RLST”. 

Ad oggi l’Ente bilaterale del comparto Studi Professionali, EBIPRO non ha individuato e formato alcun RLST, per cui è assolutamente legale la situazione in cui lo studio professionale non abbia alcun dipendente con il ruolo di RLS, né interno né esterno. Sul tema sempre EBIPRO (a questo link) pubblica un vademecum scritto dall’avvocato giuslavorista Lorenzo Fantini, già dirigente delle divisioni “Salute e sicurezza” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra il 2003 e il 2013.

Nel caso, l’avv. Fantini suggerisce anche di preparare e conservare nel luogo di lavoro un verbale per attestare la non elezione dell’RLS.  

Un argomento meno comprensibile –continua il dott. Di Fabio- è la questione dell’aggiornamento relativo alla figura dell’RLS. Purtroppo, perché qui regna la confusione totale: ricordo che il D.Lgs. 81/08 prevede corsi di aggiornamento per RLS solo per realtà con numero dipendenti superiore ai 15. Nonostante questo vi sono sul “mercato” della formazione consulenti che propongono corsi di aggiornamento RLS annuali di 4 ore anche per realtà al disotto dei 15 dipendenti. Ci sono poi associazioni datoriali che hanno definito corsi di aggiornamento RLS ex novo con periodicità e n. ore diversi, chi propone frequenza triennale con corsi di 4 ore, chi frequenza quinquennale con corsi di 10 ore, a conferma del fatto che si tratta di corsi non normati da nessuna legge e da nessun contratto di lavoro (neppure i CCNL di Conprofessioni che si sono succeduti negli anni li contemplano)”. 

“Naturalmente è assolutamente lecita una formazione aggiuntiva oltre le indicazioni normative”, chiarisce Di Fabio, “a patto che serva a far crescere nei lavoratori la consapevolezza del rispetto delle regole per la propria e altrui sicurezza e non sia solo un esercizio burocratico”. EBIPRO ha messo a catalogo alcuni di questi corsi di aggiornamento per RLS al di sotto di 15 dipendenti, riconoscendo un parziale rimborso di questi corsi ai datori di lavoro che applicano il CCNL degli studi professionali nel momento in cui i loro dipendenti li frequentino.  

Ma nel Vademecum scritto dall’avv. Fantini –sottolinea Di Fabio- vene proposta una soluzione semplice e di buon senso in quanto oltretutto a norma di legge: poiché i/le RLS sono prima di tutto dei/delle lavoratori/trici si potrebbe fare frequentare loro corsi di aggiornamento quinquennali di 6 ore, come per tutti i lavoratori/lavoratrici. (cfr. nota a piè di pagina 8 del Vademecum)”. 

Insomma –conclude Di Fabio- di fronte alla chiarezza e alle soluzioni di grande praticità del Vademecum, EBIPRO sostiene alternative che, alla luce delle indicazioni di uno dei massimi esperti della materia, non risultano giustificate dalle norme e  regolamenti  vigenti. Queste indicazioni discordanti generano dubbi tra quanti operano nel settore con tutte le conseguenze anche nei rapporti con l’ATS di riferimento”.    


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