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20 Giugno 2023

Medicina legale ed esclusività dell’esercizio dell’odontoiatria

Un documento CAO rivendica il ruolo autonomo e le attribuzioni dell’odontoiatra esperto in odontologia forense fino ad ipotizzare l’esercizio abusivo per i non iscritti all’Albo 


Sta facendo discutere il documento realizzato dalla CAO Nazionale ed approvato all’unanimità, sul tema della medina legale e delle competenze, esclusive, dell’odontoiatra per quanto riguarda gli ambiti di sua competenza.  
Il documento è stato inviato nei giorni scorsi per una valutazione alla dott.ssa Gabriella Ceretti presidente Società italiana di Odontoiatria Forense, ed al dott. Marco Scarpelli, Presidente PRO.O.F. (Progetto Odontologia Forense), al fine di ottenere un parere ed eventuali proposte di modifica, prima di essere eventualmente ufficializzato.   

Attraverso il documento, la CAO afferma che “il laureato in medicina specializzato in medicina legale non può né visitare né tantomeno esprimere un giudizio valutativo sul distretto (di competenza esclusiva dell’odontoiatra NdR) incorrendo, nel caso, in esercizio abusivo di professione ex art 348 del c.p.”. 

Così come l’odontoiatra che si occupa dei distretti di competenza del laureato in medicina. 

“Questo –precisa la CAO- ovviamente nei soli casi in cui la valutazione sia limitata al distretto oro-facciale. Nei casi in cui siano coinvolti anche altri distretti anatomici il compito dell’odontoiatra sarà quello di affiancare il medico legale, essendo il primo deputato ad esprimere valutazioni anche medico legali per il distretto odontoiatrico mentre il secondo procederà a valutazione di affezioni e danni extra-odontoiatrici”. 

Per supportare la difesa dell’esclusività non solo di intervento ma anche di diagnosi e di valutazione medico legale dell’odontoiatra sui distretti di competenza, la CAO ricorda come la legge istitutiva della professione odontoiatrica (409/85) indichi le competenze dell’odontoiatria esclusive: la diagnosi e la cura delle strutture anatomiche del terzo inferiore della faccia. 

“L’odontoiatria –sintetizza la CAO- è una branca medica nello stesso tempo autonoma e facente parte della medicina, per i riflessi interdisciplinari delle patologie a carattere medico influenzanti il cavo orale e delle patologie odontoiatriche influenzanti l’organismo. L’odontoiatria è una professione medica autonoma rispetto a quella del medico-chirurgo, come testimoniato dai due albi professionali separati”. Medico ed odontoiatra che, per la Commissione Albo Odontoiatri, nel rispetto dei propri ambiti di competenza devono lavorare in sinergia per la diagnosi e la cura del paziente. 

“L’alleanza terapeutica tra le due figure mediche si pone come massima garanzia della salute del paziente, la cui cura appropriata può aversi solo nel rispetto delle competenze proprie delle singole professioni e dando rilievo ad entrambe. Del resto le due figure professionali sono reciprocamente limitanti, posto che l’odontoiatra non può disporre attività riservate al medico-chirurgo e viceversa il medico-chirurgo non può disporre attività riservate all’odontoiatra, pena l’incorrere in ipotesi di illecito penale e disciplinare”. 

Tornando alle questioni medico legali e più in particolare su visita e valutazioni medico legali, il documento sottolinea come l’odontoiatra già oggi viene chiamato per esprimerle quando deve “certificare” verso Inail, Inps, Assicurazioni ma anche ai Giudici, sia per quanto riguarda contenziosi ma anche riconoscimento cadaveri.“Anche cittadini, strutture sanitarie ed enti, gli stessi odontoiatri in ambito pubblico o privato –si legge nel documento- richiedono talvolta una valutazione o una assistenza medico legale in casi di responsabilità professionale odontoiatrica, per lo più rivolgendosi ad odontoiatri che abbiano una formazione ed una esperienza in ambito di odontoiatria legale o odontologia forense”. 

Richieste di valutazione, viene precisato, “che riguardino affezioni stomatognatiche, esse si basano su una ineludibile attività diagnostica (di lesioni e di danni) che può essere legittimamente disposta, anche a fini medico legali, soltanto da iscritti all’albo degli odontoiatri”. 

CAO che, in senso critico, “ricorda come la legge Gelli-Bianco ha introdotto il giudizio della collegialità nella valutazione di responsabilità sanitaria in ambito medico-chirurgico, finendo per ignorare che l’odontoiatria non è semplicemente una branca della medicina e chirurgia, ed il CTU specialista in medicina legale è iscritto ad altro albo professionale (quello dei medici-chirurghi) rispetto a quello degli odontoiatri”. 

Anche per questo motivo, per definire con chiarezza la specificità e dare valore anche alla figura dell’odontoiatra nell’ambito medico legale, la CAO vedrebbe come necessaria la modifica dell’art.62 del Codice di deontologia medica, specificando meglio le competenze dell’iscritto all’Albo degli odontoiatri. 

CAO che ricorda come l’accordo tra CSM, FNOMCeO e CNF del 2018 (art. 4 “specializzazioni mediche”) “ha previsto che presso i singoli Tribunali siano istituiti appositi Albi dei Periti e Consulenti a disposizione dei Magistrati, e debbano essere previste due sezioni una per i medici-chirurghi ed una per i medici-odontoiatri con le rispettive specialità a significare la peculiarità e l’autonomia della professione odontoiatrica”. 

In chiusura del documento, la CAO Nazionale ribadire che, “fatti salvi i casi che vanno ad insistere su distretti oltre a quelli delimitati dalla 409, l’odontoiatra è l’unico in grado non solo di diagnosticare e curare le patologie del distretto stomatognatico, ma anche di darne una valutazione medico-legale. La CAO Nazionale riconosce l’impegno che le Università, società scientifiche, associazioni professionali, oltre che la CAO nazionale stessa, hanno profuso negli ultimi decenni per promuovere lo sviluppo dell’odontologia forense con la formazione di odontoiatri esperti di medicina legale che possano pienamente supportare istituzioni, magistrati e cittadini, evitando di ricorrere all’ausilio di specialisti medici chirurghi non odontoiatri che proprio perché difettano del background culturale odontoiatrico, oltre che della necessaria iscrizione all’albo degli odontoiatri, non possono disporre accertamenti odontoiatrici a qualsivoglia titolo”. 

“Si chiede, pertanto, che le associazioni che si occupano di odontologia forense abbiano lo stesso fine espresso dalla CAO Nazionale e sottoscrivano l’impegno ad adoperarsi per ribadire questo indirizzo e si impegnino a divulgare nelle loro relazioni congressuali la legittimità e la completa autonomia dell’odontologo forense”.



 
 

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