Un documento CAO rivendica il ruolo autonomo e le attribuzioni dell’odontoiatra esperto in odontologia forense fino ad ipotizzare l’esercizio abusivo per i non iscritti all’Albo
Sta facendo discutere il documento realizzato dalla CAO Nazionale ed approvato all’unanimità, sul tema della medina legale e delle competenze, esclusive, dell’odontoiatra per quanto riguarda gli ambiti di sua competenza.
Il documento è stato inviato nei giorni scorsi per una valutazione alla dott.ssa Gabriella Ceretti presidente Società italiana di Odontoiatria Forense, ed al dott. Marco Scarpelli, Presidente PRO.O.F. (Progetto Odontologia Forense), al fine di ottenere un parere ed eventuali proposte di modifica, prima di essere eventualmente ufficializzato.
Attraverso il documento, la CAO afferma che “il laureato in medicina specializzato in medicina legale non può né visitare né tantomeno esprimere un giudizio valutativo sul distretto (di competenza esclusiva dell’odontoiatra NdR) incorrendo, nel caso, in esercizio abusivo di professione ex art 348 del c.p.”.
Così come l’odontoiatra che si occupa dei distretti di competenza del laureato in medicina.
“Questo –precisa la CAO- ovviamente nei soli casi in cui la valutazione sia limitata al distretto oro-facciale. Nei casi in cui siano coinvolti anche altri distretti anatomici il compito dell’odontoiatra sarà quello di affiancare il medico legale, essendo il primo deputato ad esprimere valutazioni anche medico legali per il distretto odontoiatrico mentre il secondo procederà a valutazione di affezioni e danni extra-odontoiatrici”.
Per supportare la difesa dell’esclusività non solo di intervento ma anche di diagnosi e di valutazione medico legale dell’odontoiatra sui distretti di competenza, la CAO ricorda come la legge istitutiva della professione odontoiatrica (409/85) indichi le competenze dell’odontoiatria esclusive: la diagnosi e la cura delle strutture anatomiche del terzo inferiore della faccia.
“L’odontoiatria –sintetizza la CAO- è una branca medica nello stesso tempo autonoma e facente parte della medicina, per i riflessi interdisciplinari delle patologie a carattere medico influenzanti il cavo orale e delle patologie odontoiatriche influenzanti l’organismo. L’odontoiatria è una professione medica autonoma rispetto a quella del medico-chirurgo, come testimoniato dai due albi professionali separati”. Medico ed odontoiatra che, per la Commissione Albo Odontoiatri, nel rispetto dei propri ambiti di competenza devono lavorare in sinergia per la diagnosi e la cura del paziente.
“L’alleanza terapeutica tra le due figure mediche si pone come massima garanzia della salute del paziente, la cui cura appropriata può aversi solo nel rispetto delle competenze proprie delle singole professioni e dando rilievo ad entrambe. Del resto le due figure professionali sono reciprocamente limitanti, posto che l’odontoiatra non può disporre attività riservate al medico-chirurgo e viceversa il medico-chirurgo non può disporre attività riservate all’odontoiatra, pena l’incorrere in ipotesi di illecito penale e disciplinare”.
Tornando alle questioni medico legali e più in particolare su visita e valutazioni medico legali, il documento sottolinea come l’odontoiatra già oggi viene chiamato per esprimerle quando deve “certificare” verso Inail, Inps, Assicurazioni ma anche ai Giudici, sia per quanto riguarda contenziosi ma anche riconoscimento cadaveri.“Anche cittadini, strutture sanitarie ed enti, gli stessi odontoiatri in ambito pubblico o privato –si legge nel documento- richiedono talvolta una valutazione o una assistenza medico legale in casi di responsabilità professionale odontoiatrica, per lo più rivolgendosi ad odontoiatri che abbiano una formazione ed una esperienza in ambito di odontoiatria legale o odontologia forense”.
Richieste di valutazione, viene precisato, “che riguardino affezioni stomatognatiche, esse si basano su una ineludibile attività diagnostica (di lesioni e di danni) che può essere legittimamente disposta, anche a fini medico legali, soltanto da iscritti all’albo degli odontoiatri”.
CAO che, in senso critico, “ricorda come la legge Gelli-Bianco ha introdotto il giudizio della collegialità nella valutazione di responsabilità sanitaria in ambito medico-chirurgico, finendo per ignorare che l’odontoiatria non è semplicemente una branca della medicina e chirurgia, ed il CTU specialista in medicina legale è iscritto ad altro albo professionale (quello dei medici-chirurghi) rispetto a quello degli odontoiatri”.
Anche per questo motivo, per definire con chiarezza la specificità e dare valore anche alla figura dell’odontoiatra nell’ambito medico legale, la CAO vedrebbe come necessaria la modifica dell’art.62 del Codice di deontologia medica, specificando meglio le competenze dell’iscritto all’Albo degli odontoiatri.
CAO che ricorda come l’accordo tra CSM, FNOMCeO e CNF del 2018 (art. 4 “specializzazioni mediche”) “ha previsto che presso i singoli Tribunali siano istituiti appositi Albi dei Periti e Consulenti a disposizione dei Magistrati, e debbano essere previste due sezioni una per i medici-chirurghi ed una per i medici-odontoiatri con le rispettive specialità a significare la peculiarità e l’autonomia della professione odontoiatrica”.
In chiusura del documento, la CAO Nazionale ribadire che, “fatti salvi i casi che vanno ad insistere su distretti oltre a quelli delimitati dalla 409, l’odontoiatra è l’unico in grado non solo di diagnosticare e curare le patologie del distretto stomatognatico, ma anche di darne una valutazione medico-legale. La CAO Nazionale riconosce l’impegno che le Università, società scientifiche, associazioni professionali, oltre che la CAO nazionale stessa, hanno profuso negli ultimi decenni per promuovere lo sviluppo dell’odontologia forense con la formazione di odontoiatri esperti di medicina legale che possano pienamente supportare istituzioni, magistrati e cittadini, evitando di ricorrere all’ausilio di specialisti medici chirurghi non odontoiatri che proprio perché difettano del background culturale odontoiatrico, oltre che della necessaria iscrizione all’albo degli odontoiatri, non possono disporre accertamenti odontoiatrici a qualsivoglia titolo”.
“Si chiede, pertanto, che le associazioni che si occupano di odontologia forense abbiano lo stesso fine espresso dalla CAO Nazionale e sottoscrivano l’impegno ad adoperarsi per ribadire questo indirizzo e si impegnino a divulgare nelle loro relazioni congressuali la legittimità e la completa autonomia dell’odontologo forense”.
Copyright © Riproduzione vietata-Tutti i diritti riservati
O33approfondimenti 04 Febbraio 2026
Un approfondimento pubblicato su Dental Cadmos evidenza le implicazioni cliniche e odontoiatrico‑legali per la pratica quotidiana delle terapie di prevenzione della parodontite
O33approfondimenti 22 Ottobre 2024
L’obiettivo è quello di ridurre il numero di denunce infondate e tutelare maggiormente i professionisti del settore sanitario. Determinate sarà la cartella clinica per...
approfondimenti 20 Giugno 2023
Non è condivisa la spinta verso l’autonomia per quanto riguarda le valutazioni dei distretti di competenza del laureato in odontoiatria
approfondimenti 05 Febbraio 2018
Nell'attività medica e odontoiatrica d'équipe ciascuna figura professionale risponde dell'inosservanza della lex artis relativa al proprio specifico settore. Ma, vi eÌ anche un obbligo...
cronaca 14 Marzo 2016
Nell'ambito del convegno, organizzato da ANDI nazionale, svoltosi a Bergamo lo scorso fine settimana dal titolo "L'Odontologia Forense: da progetto a realtà" sono state presentate le "Tabelle...
Cronaca 14 Luglio 2026
Il progetto MOOD coinvolge 44 Atenei, l’obiettivo di offrire agli studenti un’esperienza di studio sempre più personalizzata e accessibile
Denunciato anche per autoriciclaggio. Sotto sequestro immobili, autovetture e conti correnti. Denunciati anche due odontoiatri iscritti all'Albo
Cronaca 14 Luglio 2026
Tre giorni di confronto internazionale su prevenzione, ricerca e salute orale lungo tutto l'arco della vita. L'Italia torna protagonista dopo 28 anni con un evento che rilancia il ruolo...
O33Normative 14 Luglio 2026
Respinta la domanda di un giovane dentista che voleva far riconoscere come dipendente un rapporto professionale svolto in uno studio dentistico
Cronaca 13 Luglio 2026
La collaborazione è volta a promuovere un ecosistema integrato tra sanità, innovazione e servizi, con l’obiettivo di generare valore per il settore e per le comunità
Approfondimento sul tema: “Il flusso di lavoro digitale dalla visita alla consegna della protesi. Razionale di utilizzo delle procedure digitali: perché le usiamo e quali sono le indicazioni e i...
O33Gestione dello Studio 13 Luglio 2026
Per l’Agenzia delle Entrate la trasformazione non genera plusvalenze o minusvalenze sui beni che compongono l'organizzazione professionale, inclusi clientela, beni materiali e altri asset...
Cronaca 13 Luglio 2026
Novità rispetto allo scorso anno: allungato il periodo di lezioni e più tempo per gli studenti per dare gli esami. La graduatoria nazionale sarà composta da tre sezioni in base agli esiti degli...
Una ricerca ha valutato come le protesi adesive a sbalzo in disilicato di litio influenzino qualità di vita correlata alla salute orale, soddisfazione del paziente e risultati...
Il corso FAD EDRA ECM completo per aggiornare la pratica protesica contemporanea
Cronaca 10 Luglio 2026
Presentato il nuovo nomenclatore delle prestazioni odontoiatriche, l’aggiornamento sul lavori di modifica del Codice deontologico, i prossimi corsi FAD
Sussidi per gli studi universitari. Ecco chi può richiederli. l’Ente di previdenza e assistenza ha stanziato circa 2,4 milioni di euro
Lettere al Direttore 09 Luglio 2026
Tre considerazioni sul ruolo dell’odontotecnico, il rischio abusivismo e la “speranza” di un sindacato unico per gli odontoiatri
Guida: la medicina estetica non può più permettersi percorsi formativi disomogenei, la sicurezza del paziente nasce dalla formazione
