Lo sostiene la CAO Roma sollecitata da una richiesta di SIMEO. Soddisfazione del Prof. Guida: ancora una vittoria per la nostra categoria
Può un odontoiatra svolgere l’attività di medicina estetica, nel rispettivo ambito di competenza, anche all’interno di studi e strutture sanitaria mediche, non necessitando le suddette attività delle specifiche apparecchiature dell’attività odontoiatrica stessa?
E’ questo il quesito che SIMEO (Associazione Italiana Medicina Estetica Odontoiatrica) ha posto a alla CAO di Roma a fine maggio, dopo l’approvazione del Decreto Bollette che estende all’iscritto all’Albo degli odontoiatri la possibilità di esercitare attività di medicina estetica non invasiva e mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso.
Nella risposta, CAO Roma chiarisce che “l’interpretazione della normativa vigente non rientra tra le funzioni attribuite a questo Ordine che, tuttavia, nell’ambito delle proprie prerogative può scrutinare ex professo tematiche sollevate dai propri iscritti”.
“Ciò permesso”, continua la nota della CAO Roma, “senza voler entrare nel merito delle rilevanti e diverse implicazioni giuridiche sottese alla questione dell’estensione dell’area di competenza dell’odontoiatra in medicina estetica, che necessitano di una interpretazione più rigorosa e puntuale di quella altrimenti realizzabile in tale sede, si sottolinea sul punto la necessità di un corretto bilanciamento degli interessi coinvolti, senza però compromettere il legittimo esercizio della professione odontoiatrica nell’ambito della medicina estetica”.
Per quanto riguarda il quesito posto da SIMEO, per CAO Roma “il punto fondamentale da analizzare, è rappresentato dalla possibilità del medico e dell’odontoiatra di avvalersi delle specifiche professionalità nell’ambito di una collaborazione virtuosa, finalizzata alla migliore tutela della salute del paziente e a garantire la sicurezza delle cure”.
“In merito –continua la nota CAO Roma- è noto che la progressiva specializzazione in ambito medico-odontoiatrico ha determinato l’esigenza da parte del professionista di avvalersi dell’ausilio e della collaborazione di altri colleghi per l’esecuzione di quelle prestazioni che richiedono particolari e specifiche competenze”.
Necessità di cooperazione e di reciproca integrazione tra le diverse specialità mediche, odontoiatriche e di altre professioni sanitarie che, ricorda la CAO Roma, trova rispondenza nell’ambito della disciplina civilistica, ed in particolare dall’art. 2232 del Codice Civile. “Ne consegue che l'irrinunciabile carattere della personalità della prestazione professionale non viene compromesso dalla possibilità per il sanitario di avvalersi di collaboratori, nella diversa accezione di “ausiliari” e di “sostituti”, laddove previsto nel contratto stipulato con il paziente e compatibilmente con l’oggetto della prestazione”.
Se il nostro ordinamento consente la collaborazione tra professionisti nell’esecuzione della prestazione professionale che, viene ricordato, nell’area sanitaria rappresenta l’opportunità di garantire l’impiego di professionisti specificatamente competenti in quel settore, “ne deriva che non sembrerebbe potersi revocare in dubbio tale eventualità anche nello svolgimento dell’attività di medicina ad indirizzo estetico tra medici e odontoiatri, pure, se del caso, negli stessi studi o strutture sanitarie, fermi restando i limiti imposti dalla normativa vigente”.
Entrando nello specifico del quesito, CAO Roma ritiene che “un siffatto orientamento sembra potersi considerare espressione di un corretto bilanciamento degli interessi coinvolti, consentendo l’esercizio della medicina estetica da parte dell’odontoiatra nell’ambito di una collaborazione specialistica con il professionista medico (e viceversa) di adeguata formazione e garantendo, allo stesso tempo, che la prestazione sia eseguita all’interno di un percorso diagnostico- terapeutico che possa assicurare la sicurezza delle cure”.
“Quanto sopra, non deve però prescindere dalla esigenza - oggi non più procrastinabile - di prevedere a livello di normazione primaria e/o secondaria da parte delle autorità competenti, l’obbligatorietà di un adeguato percorso formativo per l’esercizio della medina estetica, nonchè dell’iscrizione in un apposito Registro tenuto dagli Ordini professionali, a tutela del diritto alla salute del paziente e a garanzia del possesso da parte del professionista delle idonee competenze”.
CAO Roma rimarca infine “che la formazione universitaria e specialistica è un imprescindibile requisito per l’esercizio della professione in generale, ed in particolare nel settore della medicina estetica, al fine di tutelare il diritto alla salute, inteso quale diritto del paziente all’autodeterminazione e alla scelta consapevole delle cure”.
Soddisfatto della risposta SIMEO che, a nome a nome del presidente prof. Antonio Guida, attraverso un comunicato stampa ringrazia il dott. Brunello Pollifrone, presidente CAO Roma, per “l’impegno puntuale, professionale, profuso a difesa della categoria odontoiatrica condividendo il richiamato appello alla formazione necessaria negli ambiti descritti a tutela della Salute”.
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