Per il Consiglio di Stato è superato lo status di arte ausiliaria e non esistono rischi di sovrapposizione con gli odontoiatri
Le Associazioni odontotecniche sono legittimate richiedere il riconoscimento di un nuovo profilo professionale in ambito sanitario perché la professione di odontotecnico non si sovrappone con quella dell’odontoiatra. Sono forse questi i punti centrali della sentenza del Consiglio di Stato che ammette il ricorso presentato dalla Confartigianato e CNA alla sentenza del Tar Lazio che era stato chiamato ad esprimersi sul ricorso presentato dalla Confartigianato e CNA chiedendo l’annullamento del parere negativo del Ministero della Salute all’inserimento nell’ambito delle nuove professioni sanitarie della figura dell’odontotecnico. Il Tar non aveva accolto le istanze di annullamento, si veda il nostro approfondimento a questo link.
La vicenda si riferisce all’istanza presentata da Confartigianato e CNA per fare riconoscere l’odontotecnico come professione sanitaria ai sensi dell’art. 5, l. 1° febbraio 2006, n. 43 che disciplina le modalità con cui le associazioni professionali possano attivare la procedura per richiedere l’individuazione di nuove professioni sanitarie, a patto che non siano da comprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251. Procedura che eviterebbe l’iter legislativo prevedendo un parere del Ministero della Salute sentito il Consiglio Superiore di sanità, un Accordo in Stato Regione tradotto poi in Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
A seguito dell’istanza di richiesta del profilo avanzata da Confartigianato e CNA, il Ministero della Salute, sentito il Gruppo Tecnico dell’Odontoiatra e la CAO, aveva espresso “parere non favorevole alla richiesta di individuazione della figura dell’Odontotecnico quale nuova professione sanitaria”. Contro il parere, Confartigianato e CNA si erano rivolti a TAR che, però, respinge il ricorso accogliendo i pareri di Ministero, Gruppo Tecnico dell’Odontoiatria, di CAO e dei sindacati odontoiatrici.
La motivazione: la norma consente alle Associazioni di richiedere l’istituzione di nuove professioni sanitarie se queste non sono già riconosciute e quindi non è applicabile, rilevavano i Giudici del TAR, la stessa legge 43/2006 art. 5 comma 4 “impedisce una sovrapposizione e una parcellizzazione tra le figure professionali; sovrapposizione e parcellizzazione che si determinerebbe nel momento in cui si facesse rientrare nell’ambito delle professioni sanitarie la figura dell’odontotecnico in quanto, questo ultimo, avrebbe competenze del tutto similari a quelle afferenti i corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria”.
Di parere diverso il CdS (sentenza 932/24 pubblicata ieri 30 gennaio 2024) che ritiene che la richiesta della figura professionale in ambito sanitaria dell’odontotecnico sia legittima in quanto non esiste una figura simile e tanto meno quella di odontotecnico è sovrapponibile a quella dell’odontoiatra. “Non pare calzante –si legge nella sentenza- quanto opinato dalla Commissione Albo Odontoiatri, fatto pedissequamente proprio dal Gruppo tecnico odontoiatria e, a seguire, dalla stessa Direzione ministeriale secondo cui l’insegnamento della protesi è previsto tra le materie specifiche professionali da cui deriva anche la denominazione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria oltre a far constare la competenza assoluta dell’odontoiatra per l’esecuzione di tutti gli aspetti della terapia odontoiatrica”.
I Giudici fanno notare che le competenze dell’odontotecnico “tracciate dal risalente, ma pur vigente, articolo 11 del regio decreto del 1928”, siano quelle di “costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all’esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi”. Per quanto riguarda invece l’odontoiatra, sottolineano i giudici, i regolamenti didattici delle università italiane, riservano agli odontoiatri “il conseguimento di specifiche professionalità nel campo della protesi, [...] la capacità di eseguire terapie appropriate, tra l’altro sostituendo denti mancanti, quando indicato e appropriato con protesi fisse, [...] la conoscenza delle indicazioni alla terapia implantare e la capacità di effettuarla”.
“Si può dunque affermare –sostengono i Giudici- che le appellanti non mirano con la presente azione a modificare il profilo contenutistico dell’attività odontotecnica, né ad usurpare ruoli o funzioni precipue della professione odontoiatrica (indi non coglie nel segno il complessivo ragionamento del CAO a valenza escludente che propugnerebbe un indiscutibile “interesse pubblico che vieta all’odontotecnico di svolgere attività senza l’intermediazione del dentista”: prerogativa, con tutta evidenza, mai agognata dalle odierne appellanti), bensì a rivendicare un percorso di raggiunta maturazione del ruolo e delle attività svolte dagli odontotecnici tale da poter accordar loro l’ingresso nel novero delle professioni sanitarie ex lege riconosciute (con tutte le ricadute in termini ordinistici) nell’ambito ed entro il perimetro delle attività correntemente da essi svolte”.
Per ancora meglio sottolineare che non esistono problemi di sovrapposizione, i Giudici ribadiscono che “le competenze delle due figure si giustappongono in modo relativamente nitido: l’odontoiatra, operando a diretto contatto col paziente (ora anche col crisma del giudice europeo, cfr. CGUE Malta Dental, § 62), ricava i calchi e i modelli e applica le protesi, l’odontotecnico, di contro, realizza materialmente le protesi sulla scorta delle indicazioni del primo”.
Sentenza che si esprime anche su un’altra questione, quella dell’inquadramento dell’odontotecnico tra le professioni sanitarie. CAO ed ANDI, che hanno seguito con i loro legali i vari ricorsi, sostenevano che l’odontotecnico non potesse rientrare tra le professioni sanitarie in quanto “arte ausiliaria sanitaria”. I Giudici ricordano come le varie evoluzioni dell’ordinamento sanitario abbiano “registrato la progressiva affermazione ed emancipazione di molte arti ausiliarie – tra cui basti menzionare l’ottico e l’infermiere- approdate infine ai lidi della piena consacrazione professionale e per le quali, di concerto con i competenti organi, sono stati attivati i relativi corsi universitari (prima di diploma universitario, ora di laurea)”. Ma ricordano anche come oggi l’odontotecnico non figura tra le professioni sanitarie, bensì viene annoverata, in forza di risalente disposto del R.D. n. 1334/1928, tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Chiarito questo viene evidenziato come “la professionalizzazione di tale figura tecnico-ausiliaria, va da sé, spetta al policy maker, nelle vesti di legislatore, oppure può essere raggiunta per via amministrativa seguendo il percorso tratteggiato appunto dall’art. 5 legge n. 43 del 2006 e cadenzato da momenti di indiscutibile discrezionalità amministrativa intrisa da dosi di tecnicismo (tanto che al parere prodromico del Ministero della Salute fa da sponda il parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità)”.
Giudici che tra le righe della sentenza sottolineato come l’obiettivo del ricorso non era finalizzato a definire riassortimento dei contenuti tecnico-contenutistici dell’attività odontotecnica, “bensì nella sua innovativa consacrazione professionale per via amministrativa, emancipandola dalla posizione, reputata forse “ingombrante”, degli odontoiatri”.
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