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25 Marzo 2014

Il rapporto dentista paziente secondo il Codice Civile. I quattro articoli da conoscere e le azioni da mettere in atto per prevenire il contenzioso


Quotidianamente ogni professionista si impegna, con il personale bagaglio di competenze e di esperienze, ad affrontare la giornata di lavoro. La ricerca dei miglioramenti tecnici, merceologici, di attrezzature, di conoscenze sono alla base della crescita e del successo professionale, lo scopo è ottenere e mantenere i risultati clinici nel tempo: manifestazione di successo.
Perciò tanti di noi, ogni giorno, si adoperano a spiegare quello che faranno e quanta tecnica e tecnologia applicheranno in quello spazio ridotto che è l'elemento dentario o il cavo orale.

Ma tutto questo sforzo, tutta l'evoluzione specialistica, tutto l'impegno, sul tavolo di un avvocato che tratta Diritto Civile, come viene valutato in caso di contenzioso?

Quali sono, per un legale le "Regole del Gioco" nella presunta responsabilità civile?

Egli, indipendentemente dall'impegno profuso, dalla tecnologia utilizzata dall'odontoiatria, si baserà su alcuni articoli del Codice Civile.

Per questo motivo vorrei portare alla vostra attenzione le basi che regolano il contratto di lavoro che noi accendiamo con il nostro paziente/cliente quando accettiamo di curarlo:

• Articolo 1175:"Comportamento secondo correttezza". Il debitore, ossia l'odontoiatra ed il creditore (il paziente) devono comportarsi secondo le regole della correttezza.

• Articolo 1176: "Diligenza dell'adempimento". Nell'adempiere l'obbligazione (ossia la diagnosi, la terapia etc.) il debitore ( il professionista) deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni (diagnosi, terapia) inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. 

• Art. 1218: "Responsabilità del debitore ". Il debitore (sempre il dentista) che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

• Art. 2043:" Risarcimento per fatto illecito". Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

L'analisi di questi articoli di legge pone perciò l'onere della prova tutta a carico del professionista, non prende in considerazione la possibile malafede del paziente e pone l'odontoiatra nella posizione di dover  dimostrare con la documentazione in suo possesso che ha operato secondo le regole dell'ordinaria diligenza, con la necessaria perizia e prudenza qualora venga citato in giudizio a torto o a ragione.
Su queste basi un avvocato ha veramente poco interesse sugli sforzi e sulla qualità umana e professionale del dentista ma si richiama a precisi articoli che regolano il contratto tra le parti, se ci sono le condizioni dimostrabili da parte del professionista che la procedura è stata corretta si entra eventualmente nel merito tecnico, altrimenti si parte già in salita, con l'amarezza che tutta la professionalità, la merceologia, l'impegno e la tecnologia rispetto alle procedure contano veramente molto poco.

Ragion per cui è conveniente e cautelativo organizzare la propria attività professionale in maniera metodica, come se fosse un percorso obbligato, da quando si apre la porta del nostro studio fino a quando si chiude singolarmente per ogni paziente (amico, parente, sconosciuto), attraverso un iter burocratico e di informazione, attraverso la richiesta sottoscritta di tutte le procedure del caso, attraverso la migliore documentazione dalla diagnosi effettuata, prima ancora di iniziare il percorso terapeutico, perché la legge non ammette ignoranza e attualmente non ci cautela in egual misura rispetto alla possibile controparte e perché la buonafede non è mai cartacea.

A cura di: prof. Massimo Amato, (Università degli studi di Salerno), esperto di medicina legale laureato in Medicina e specializzato in Odontostomatologia

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