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15 Aprile 2014

Il rapporto con i collaboratori odontoiatri, come tutelarsi. Cosa prevede il Codice Civile in caso di errore clinico, chi è responsabile?


La necessità di qualificare la propria struttura sanitaria ed erogare servizi sempre più adeguati ai progressi tecnologici ed alle tecniche innovative ha indotto molti conduttori di studi odontoiatrici ad avvalersi di collaboratori maggiormente esperti in una o più branche dell'odontoiatria.
Ne risulta che presso una struttura vi sia la collaborazione e l'opera professionale di un endodontista, di un ortodontista, di un implantologo, di un chirurgo orale, di un igienista o di altro specialista di branca.

La collaborazione di personale ausiliario viene  presa in considerazione dal nostro Codice Civile, rispetto a possibili profili di responsabilità principalmente attraverso due articoli di legge, il 1228 ed il 1229.

Il primo riguarda "La responsabilità per fatto degli ausiliari"e recita : "Salva diversa volontà delle parti, il debitore (ossia l'odontoiatra) che nell'adempimento dell'obbligazione (la diagnosi o il piano di trattamento) si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

Il secondo, l'art. 1229 del C.C. invece tratta delle "Clausole di esonero da responsabilità" e si legge:" E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore (odontoiatra) per dolo o per colpa grave. E' nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore (odontoiatra) o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norma di ordine pubblico."

Il titolare dello studio, dovrebbe, attraverso un documento informativo, comunicare al paziente, che presso la sua struttura si avvale per una determinata branca (endodonzia,ortodonzia etc.) di un collaboratore qualificato. Tale documento, nel quale è precisata la diagnosi e l'eventuale piano di trattamento e le possibili complicanze, dovrebbe essere sottoscritto dal paziente stesso, per accettazione. Il collaboratore (endodontista, ortodontista, implantologo, etc.) su richiesta del conduttore dello studio assumerebbe per iscritto la responsabilità dell'incarico professionale specialistico, della corretta diagnosi e dell'eventuale terapia, oltre che delle possibili complicanze, ai fini della responsabilità civile, essendo quella penale in ogni caso individuale. Tale documentazione agli atti, non esclude però la responsabilità civile del conduttore dello studio, gravando su di lui l'onere di dovere vigilare sulla correttezza della condotta tecnico -deontologica tenuta dai collaboratori e la responsabilità di non avere posto alcun rimedio al possibile errore generato. L'odontoiatra titolare o responsabile dello studio,risulterà perciò essere partner di un contratto di prestazione intellettuale e restano sotto la propria responsabilità e direzione sostituti, collaboratori e ausiliari.

La responsabilità professionale resta dell'odontoiatria in conseguenza di errori tecnici dei propri collaboratori o personale ausiliario, verso i quali in subordino potrà poi per sua scelta decidere una successiva azione risarcitoria seguente alla citazione purtroppo avuta dal paziente.

Pertanto la possibilità di una polizza assicurativa inerente il solo studio odontoiatrico in questione, nella quale il rischio è limitato alla sola struttura ed all'elenco nominale dei collaboratori presenti e per la branca specifica di competenza, aiuta a risolvere più rapidamente eventuali richieste risarcitorie senza esimere nessuno dalle proprie possibili colpe.
Infatti può verificarsi che il titolare dello studio, citato in causa da un paziente trattato principalmente da un collaboratore, una volta aver risarcito il paziente tramite l'assicurazione dello studio si rivalga sul collaboratore che ha fatto nascere l'evento che, se privo di polizza associativa, in caso di condanna dovrà risarcire utilizzando il patrimonio personale. Consigliato, quindi, anche al collaboratore di dotarsi di una propria polizza assicurativa.

A cura di: Prof. Massimo Amato (Università degli studi di Salerno), esperto di medicina legale laureato in Medicina e specializzato in Odontostomatologia

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