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25 Luglio 2014

Amedeo Bianco risponde alle critiche al Codice deontologico


L'approvazione della nuova edizione del Codice di Deontologia Medica, del Giuramento professionale e delle note applicative non è stato esente da critiche, oltre alle azioni legali promosse da alcuni presidenti OMCeO.
Sul portale della FONOMCeO attraverso una intervista curata da Simona Dainotto, il presidente Amedeo Bianco ha cercato di dare delle risposte.

Innanzitutto le critiche ed i commenti non hanno colto di sorpresa il presidente FONOMCeO che ritiene "le critiche, quando costruttive, siano espressione di partecipazione e aiutino a crescere e a migliorare". "Questo -continua- non significa condividerle ma rendersi disponibili ad una dialettica di opinioni che, in questa materia, sono molto diversificate per matrici culturali, filosofiche , sociologiche e metodologie di analisi e che scontano tra di loro elevati tassi di inconciliabilità".
Entrando nelle singole questioni, sul fatto di non aver ottenuto l'approvazione con l'unanimità, il presidente Bianco ricorda come il testo "aveva già recepito circa un centinaio di osservazioni, al voto finale - e dopo centotrentasette votazioni, sia articolo per articolo, sia sui singoli emendamenti - ottantacinque votanti su novantasette si sono espressi a favore".

Sulle motivazioni dei "dissidenti" Bianco ritiene che queste siano tra di loro "del tutto contrapposte".
"Il percorso compiuto ha dato opportunità di espressione a tutti e la responsabilità della mancata unanimità non può ricadere solo sulla stragrande maggioranza che ha condiviso, ma anche su quanti hanno ritenuto di compiere scelte differenti", ha detto.
Per quanto riguarda le critiche (in particolare all'articolo 3) degli Ordini "all'opposizione", Bianco giudica l'interpretazione data "capziosa o quantomeno inesatta del testo, che in realtà fa precedere all'individuazione dei doveri generali del medico quella della sue competenze tecnico professionali".
"Su pressante richiesta di molti Ordini, Organizzazioni sindacali di categoria e Società scientifiche, è stato chiesto al Codice di farsi carico di definire le competenze del Medico e dell'Odontoiatra, essendo fonte di preoccupazioni la eterogeneità della matrice giuridica in materia. Sebbene consapevoli della "natura subordinata" del Codice deontologico nella gerarchia dell'ordinamento, lo sforzo compiuto è stato quello di evitare la definizione delle competenze come una serie di atti; in buona sostanza, di prefigurare un mansionario medico. Oltre che impossibile sarebbe stata una operazione facilmente permeabile a sovrapposizioni di competenze con altre professioni sanitarie, soprattutto in contesti organizzativi che sostanzialmente mirano ad un trasferimento di atti e procedure solo in ragione dei minori costi dei fattori produttivi.
Si è perciò condivisa la scelta di individuare un testo normativo che, in modo dinamico, reclutasse alle competenze del medico tutte quelle nuove attività e quelle nuove funzioni che lo sviluppo della Medicina, della Professione e delle Organizzazioni sanitarie rende via via oggettivamente disponibili. "Attività e funzioni che costituiscono un ampliamento delle competenze di base e specialistiche, previste negli ordinamenti didattici universitari sui quali continuano a fondarsi l'abilitazione di stato, i profili specialistici e la riserva di attività professionali connesse".

Tornando all'articolo 3, ricorda Bianco, "i doveri generali del medico sono identificati nell'ultima parte. E credo che le critiche basate su un'illogica proprietà transitiva di previsioni tra le due parti di tale articolo, per cui verrebbe legittimata una subordinazione del medico alle organizzazioni sanitarie, siano quindi infondate".

Presidente Bianco che vuole ricordare come oggi molte organizzazioni e gestori della sanità propongano un modello ed una cultura che considera "marginali i professionisti - e i medici in particolare - pesandoli quali meri fattori produttivi e disegnandone quindi relazioni, ruoli e funzioni, unicamente in ragione dei costi di cui sono gravati e di quelli che generano" favorendo anche aree di malaffare.
"Il nostro Codice -dice- fa quanto deve e quanto può; in ogni caso non è né remissivo né omissivo".
Alle critiche che indicano come il Codice deontologico sia, di fatto, subalterno a norme e leggi già in essere, Bianco ricorda che "il rapporto tra l'ordinamento in senso lato (legislazione nazionale e regionale, regolamenti, giurisdizione civile, penale ed amministrativa) derivante dalla oggettiva esigenza di tutelare gli interessi pubblici connessi alle attività mediche e sanitarie e la natura autonoma della regolamentazione deontologica produce da sempre delle "aree critiche" animate da tensioni e talora da conflitti aperti".

Nel merito delle questioni poste, il presidente FNOMCeO pare inconsistente "l'accusa di subordinazione ai Giudici del nuovo Codice (e del Giuramento annesso), quando non persino grottesca".
Bianco che ad esempio porta il caso Stamina o la contrapposizione con l'Antitrust sulle presunte violazioni della concorrenza e del mercato delle previsioni del vecchio e nuovo codice in materia di pubblicità sanitaria.

Altra parte importante dell'intervista è quella sull'obiezione di coscienza del medico.
Il Codice e la FNOMCeO, ricorda Bianco, "riconoscono pari dignità etica e professionale a chi obietta e a chi non obietta, una dignità che ritengono invece offesa da tutte quelle negligenze organizzative e gestionali, da tutte quelle interferenze che surrettiziamente condizionano e talvolta coartano le scelte morali e professionali dei medici, di qualunque segno esse siano.

Alle critiche avanzate al Codice da alcuni autorevoli commentatori che si sono chiesti se il nuovo Codice assolva il dichiarato scopo di innovare ed adeguare le regole deontologiche, cogliendo a sufficienza le ansie e il disagio della Professione e soprattutto se offra risposte efficaci alle criticità che ne costituiscono i determinanti il presidente Bianco ricorda i quattro articoli inediti presenti nel testo oltre a quelli sulla prescrizione terapeutica cosiddetta off label e nell'ambito dei trattamenti impropriamente definiti compassionevoli, oppure il ruolo limitato delle linee guida nella pratica professionale, la pubblicità sanitaria, la sperimentazione clinica (con un allegato inedito), le condizioni di conflitto di interessi e la scomparsa del termine accanimento terapeutico, la valorizzazione delle terapie palliative e cura del dolore, che diventano fini della medicina tanto quanto il curare per guarire.
"Altre specifiche e rilevanti novità/criticità della professione -ricorda Bianco-  quali ad esempio le difficoltà dei giovani nella formazione ed accesso al lavoro e delle donne medico a qualificare il loro straordinario ruolo civile e professionale nelle rappresentanze difficilmente possono trovare risposte compiute in un codice deontologico ma , converranno anche i critici , sono comunque al centro delle politiche della FNOMCeO".

"Nel suo complesso e nei suoi oggettivi limiti -dice- il nuovo Codice disegna una prospettiva di esercizio professionale attenta ai cambiamenti della Medicina, della Sanità e della Società, richiamando al Medico l'esercizio - in libertà ed indipendenza - della sua Autonomia e della sua Responsabilità nei territori tradizionali e in quelli nuovi della Professione, nel rispetto dei Principi di Beneficialità e Non Maleficità, di Giustizia e di Autodeterminazione della Persona.
La relazione di cura che, nelle scelte, diventa alleanza di cura salda questi principi in un incontro unico ed irripetibile tra medico e paziente che resta il baricentro del nostro esercizio professionale".

Infine l'intervista, che vi invitiamo a leggere integralmente a questo link, si conclude con la risposta  alla domanda sulle accuse di conflitti di interesse tra il suo ruolo di Presidente FNOMCeO e Senatore della Repubblica.

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