Sappiamo come i "controlli bancari" sui conti correnti degli studi odontoiatrici o quelli personali dei professionisti (o dei loro familiari) siano uno principali metodi di accertamento e di verifica che l'Agenzia delle Entrate utilizza per capire, ed ipotizzare, eventuali movimenti in "nero".
Ma che cosa sa, o può sapere il Fisco dei nostri conti correnti?
Le informazioni in possesso dell'Agenzia delle Entrate fornite di default dalle singole banche sono molteplici. Annualmente, per tutti i conti correnti di contribuenti italiani viene comunicato:
• il saldo iniziale alla data di apertura del conto o ad inizio dell'anno;
• il saldo finale a fine anno o alla data di chiusura del conto.
Inoltre, il Fisco conoscerà anche il totale degli accrediti (le entrate) e degli addebiti (le uscite) su questi conti correnti, i dati relativi alle operazioni "fuori conto" eseguite allo sportello (ad esempio l'acquisto di valuta estera, o il cambio assegni), il numero totale degli accessi effettuati durante l'anno alle cassette di sicurezza e, ancora, l'importo complessivo degli acquisti effettuati con carte di credito o bancomat.
Quali sono le movimentazioni da verificare?
A tale proposito è necessario subito distinguere se si tratta di conti intestati, cointestati, o in disponibilità del soggetto verificato, oppure se si tratta di conti correnti a lui non intestati. Nel primo caso infatti ci si troverà di fronte alla cosiddetta presunzione legale relativa, da cui ne consegue che sarà il contribuente a dover provare l'origine delle entrate ed eventualmente la finalità delle uscite. Nel secondo caso invece, sarà l'Amministrazione Finanziaria che dovrà fornire specifiche prove per dimostrare che i conti sono fittiziamente intestati ad altri soggetti e che il contribuente verificato è in realtà il "titolare effettivo" delle somme depositate: l'onere della prova quindi ricade totalmente sul Fisco.
Le buone notizie di fine anno 2014
Il 2014 verrà ricordato nei prossimi anni come un periodo di svolta per i controlli bancari. Risale ad ottobre la sentenza della Corte Costituzionale che stabilisce che la presunzione secondo cui i prelievi del professionista non giustificati con documenti probatori (fatture, ricevute, etc.) non possono essere considerati incassi "in nero": questa tesi, infatti, è stata sancita dai giudici come incostituzionale in quanto lede il principio di pagamento delle imposte sulla capacità contributiva, ossia sul reddito prodotto. Questo "meccanismo diabolico" (prelievi non giustificati = incassi "in nero") era stato introdotto nel 2004 assimilando l'attività dei professionisti a quella delle imprese. Su questo aspetto l'Agenzia delle Entrate nel 2006 aveva emanato una Circolare in cui precisava che dovevano essere escluse da questo ragionamento i prelievi di piccola entità, senza però specificare un limite quantitativo. Le motivazioni che hanno mosso la Corte Costituzionale sono ovviamente condivisibili: mentre l'attività di impresa necessita di continui investimenti per generare profitti e, pertanto, il prelievo per un acquisto "in nero" potrebbe coincidere con vendite "in nero", l'attività professionale è un'attività intellettuale svolta perlopiù in forma individuale senza l'apporto di ingenti investimenti. Pensare che un professionista, che non riesce a giustificare a distanza di anni come ha speso i propri quattrini, venga tacciato di evasione semplicemente perché ha sostenuto spese che gli hanno permesso di incassare somme senza fattura, è decisamente ardito.
Questa sentenza ha degli effetti importantissimi sia sui controlli in essere sia nel caso di contenzioso con l'Agenzia delle Entrate a verifica conclusa. In caso di controllo in corso, infatti, si consiglia vivamente di segnalare con delle memorie scritte, durante la fase obbligatoria del contraddittorio, la tesi favorevole della Corte di Cassazione (a volte gli Uffici non la conoscono o non la applicano). Invece, in caso di controllo concluso sarà opportuno evidenziare la tesi della Cassazione nel ricorso che viene presentato in Commissione Tributaria (il "tribunale fiscale"). Infine, nel caso in cui il ricorso sia già stato depositato, si potrà comunque predisporre una memoria illustrativa prima del dibattimento pubblico ed evidenziare di fronte al Giudice le conclusioni della sentenza.
Come difendersi? I casi pratici
Iniziamo ora la disamina di alcuni casi pratici e delle possibili soluzioni operative per meglio difendersi in caso di controllo bancario.
1. Verifica su conto corrente dedicato esclusivamente all'attività professionale ed intestato al singolo professionista, alla S.T.P., allo studio associato o al Centro Dentale in forma di società di capitali: in questo caso i versamenti che non verranno giustificati con prove documentali saranno ricondotti ad incassi non fatturati, mentre i prelievi non giustificati non saranno automaticamente considerati come finalizzati all'acquisto di beni o servizi "in nero" da cui si generano incassi non dichiarati.
2. Verifica su conto corrente intestato al professionista ma ad uso "promiscuo", ossia non dedicato in via esclusiva all'attività odontoiatrica ma utilizzato anche per scopi e finalità personali: in questo caso i versamenti che non sanno giustificati documentalmente saranno considerati come incassi non fatturati mentre i prelievi, ancorché non giustificati e non coerenti con lo stile di vita del contribuente, non dovrebbero essere automaticamente considerati come finalizzati all'acquisto di beni o servizi senza fattura regolare in modo da generare ulteriori incassi "in nero".
3. Verifica su conto intestato al coniuge o ai figli del professionista o, ancora, fittiziamente intestato a un soggetto terzo: in questo caso specifico i versamenti e i prelievi dovranno essere eventualmente giustificati solo ed esclusivamente nel caso in cui l'Amministrazione Finanziaria riesca a dimostrare, anche in via presuntiva, che i movimenti bancari sono in realtà attribuibili al professionista oggetto del controllo, sempre fermo ovviamente restando il tema della incostituzionalità della presunzione "prelievi = ricavi".
Tre consigli operativi per la difesa preventiva
La fase difensiva può essere ben rappresentata da un aforisma molto conosciuto nel settore medico: "prevenire è meglio che curare". È infatti in fase preventiva che si può impostare una difesa solida così da lasciare tranquillo il contribuente in caso di controllo bancario.
Innanzitutto, è di fondamentale importanza la tenuta di un conto corrente specifico e dedicato all'attività professionale: questo sicuramente comporterà qualche complicazione dal punto di vista operativo (si pensi ad esempio al caso dei giroconti per lo "stipendio titolare" dal conto di studio a quello personale), ma sicuramente questa maggiore burocrazia sarà ripagata da minori recuperi in caso di verifica.
È altrettanto importante l'adozione di un sistema di contabilità ordinaria il quale, ancorché comporti qualche incremento di spesa, prevede, rispetto alla contabilità semplificata, l'adozione dell'utilissimo strumento della "prima nota": questo documento, di fatto, risulta essere una traccia storica di tutte le entrate e le uscite dai conti correnti dell'attività professionale. È quindi evidente come, a distanza di tempo, sia moderatamente semplice riuscire a ricostruire l'origine di un determinato incasso o di una determinata spesa.
È infine buona prassi conservare in modo ordinato la documentazione cartacea, ad esempio fatture o ricevute, che supportino eventuali entrate sui propri conti correnti, anche personali, soprattutto se di importi rilevanti. Si pensi, ad esempio, al caso di una donazione di denaro tra familiari: in questo caso, per evitare di incorrere in possibili contestazioni, sarebbe opportuno avere una apposita scrittura privata con tanto di "data certa" (timbro postale) che dimostri l'origine e la finalità del movimento di denaro.
L'articolo è stato redatto in collaborazione con l'Ufficio Fiscale AIO che ringraziamo
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