Sono note le complicanze che possono interessare i pazienti sottoposti a cure oncologiche. Complicanze probabilmente sottovalutate dai professionisti che negli anni hanno trattato un avvocato penalista di Roma che ha deciso di denunciarli per lesioni gravi.
Secondo quanto pubblicato dalla stampa locale, nel 2010 l'avvocato si era rivolto ad un dentista romano per una riabilitazione protesica dopo essere stato curato con radioterapia per un carcinoma alla faringe. Un secondo dentista, questa volta di Viterbo, avrebbe preso in carico l'avvocato nel 2013.
Entrambi i professionisti non avrebbero considerato le precedenti cure oncologiche provocando l'osteonecrosi alla mandibola che ha costretto l'avvocato a sottoporsi a diversi interventi chirurgici che ne hanno compromesso l'utilizzo della parola, impedendogli di esercitare come prima l'attività oratoria in tribunale. Per questo motivo la denuncia per lesioni.
Ma cosa rischiamo i dentisti?
Nonostante non si possa entrare nel merito della vicenda, mancano le informazioni cliniche del caso, Marco Scarpelli (nella foto), odontologo forense, fa notare ad Odontoiatria33 come sia un "tipico caso di richiesta di risarcimento per danno alla capacità lavorativa specifica".
"La richiesta -continua- può essere anche molto elevata non solo per quantificazione specifica di danno biologico ma anche per riduzione della capacità reddituale, dato su cui influiscono l'età del paziente ed anche il suo reddito attuale".
Ovviamente impossibile, sulla base di una semplice notizia, ipotizzare l'entità del danno.
"Dal punto di vista tecnico medico legale -dice Scarpelli- verosimilmente i consulenti dei dentisti tenteranno di dimostrare la correttezza dell'operato del loro collega, ove possibile, se la colpa medica fosse evidente potranno cimentarsi con l'obiettivo di dimostrare la concausalità dell'intervento del medico nel determinare i postumi, significativamente determinati dalla pre-esistenza. In altre parole ciò che oggi è rilevato come lesione permanente (nel caso dell'avvocato con riduzione o perdita della favella) non sarebbe conseguenza diretta ed esclusiva dell'intervento del medico ma conseguenza dello stato anteriore (la patologia originaria). A prescindere dalla verifica della correttezza tecnica dell'operato del collega certamente influiranno altre problematiche come, ad esempio, il grado di informazione preliminare ed il relativo consenso".
Ma nel caso di una condanna chi dovrà risarcire l'avvocato?
"Nel caso di condanna al risarcimento di danni per colpa medica -spiega Scarpelli- a pagare sarà l'assicurazione dei dentisti se la garanzia in manleva dell'assicurato è attiva (sia temporalmente che per tipo di prestazione assicurata). Se, come appare verosimile, i colleghi sono assicurati, salvo franchigie o scoperti, l'assicurazione dovrebbe intervenire. Inutile sottolineare che, a fronte di valori medi di contenzioso in odontoiatria piuttosto contenuti, nell'ordine delle migliaia o decine di migliaia di euro, per un sinistro di questo tipo giova essere protetti da un massimale alto".
Atro consiglio del dott. Scarpelli e quello che, a fronte di un percorso giudiziale probabilmente lungo e complicato, una appendice in polizza per spese legali sarebbe consigliata.
Copyright © Riproduzione vietata-Tutti i diritti riservati
interviste 22 Giugno 2020
Valutare, documentare e in caso di dubbi meglio richiedere una consulenza ad un odontologo forense, i consigli della prof.ssa Vilma Pinchi
approfondimenti 01 Luglio 2015
Le recenti sentenze che hanno condannato dentisti per un "difficile" rapporto con i propri pazienti che non avevano permesso di effettuare le cure come andavano fatte, hanno fatto molto...
normative 01 Aprile 2015
Se dal punto di vista clinico abbiamo visto che la vicenda raccontata nel film "Nessuno si salva da solo" di Sergio Castellito, legata ad una radiografia eseguita nello studio odontoiatrico, non...
normative 14 Ottobre 2014
È il paziente a dover fornire le prove che c'è stato un errore medico e ha cinque anni per agire in giudizio anziché dieci: lo stabilisce una sentenza della prima sezione civile del...