Dopo l'applicazione di una protesi dopo quanto tempo il paziente può chiedere al dentista gli eventuali danni ritenendo la protesi non realizzata correttamente?
La domanda la pone, indirettamente, la vicenda di una paziente alla quale, nel lontano 1984, era stata applicata una protesi totale provvisoria. Paziente che dopo alcuni anni (dagli atti pubblicati non viene indicato) denuncia chi gli ha applicato la protesi (sempre secondo la sentenza pubblicata un odontotecnico, peraltro poi deceduto) e nel 1994 ottiene dal Tribunale di Isernia il risarcimento di 21 milioni di Lire.
L'odontotecnico ricorre in appello che ribalta la sentenza dando ragione al tecnico. La paziente si rivolge allora alla Cassazione che conferma quanto dettato dalla Corte di Appello motivando che
"l'accettazione espressa dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o vizi della medesima, se, all'atto dell'accettazione, questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati dolosamente occultati. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna".
Al di la della questione che la protesi è stata applicata alla paziente da un odontotecnico (quindi si tratta di esercizio abusivo della professione, reato non considerato in questo procedimento), di fatto il dentista per quanto tempo è responsabile?
"La risposta che dà la sentenza è, sotto questo profilo, piuttosto interessante attenendo ai tempi entro i quali il paziente può sollevare in giudizio problemi relativi alla protesi", ci spiega l'avv. Silvia Stefanelli (nella foto), esperto di diritto sanitario in Bologna indicando due possibili strade:
1) se la protesi viene considerata come momento interno alla prestazione sanitaria, la prescrizione sarà quella propria delle prestazioni sanitarie (10 anni)
2) se invece la protesi viene considerata come bene a se stante si seguiranno le regole dell'art. 2226 c.c.
"La Cassazione, nella sentenza, segue questo secondo indirizzo (senza dubbio più favorevole per i dentisti). Tale norma infatti stabilisce che la difettosità deve essere comunicata entro 8 giorni dalla scoperta e che, soprattutto, l'azione giudiziaria deve essere sollevata entro un anno dalla scoperta del problema".
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