La legge Bersani ha abrogato il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'Ordine ma rimangono fermi i principi di trasparenza e veridicità della pubblicità, nonché di non equivocità e correttezza delle informazioni veicolate.
Ad indicarlo è stato il Tar di Genova con la sentenza, pubblicata il 27 ottobre scorso, con la quale conferma l'ordinanza del Comune di Sarzana di sospensione dell'autorizzazione sanitaria di un Centro Dental Pro reo di non aver rispettato le norme sulla pubblicità. Ma la vera novità della sentenza è quella che, sul tema della pubblicità, è stato coinvolto il sindaco del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione sanitaria (e non l'AGCM) e ad essere giudicato responsabile non è stato il direttore sanitario (contro il quale probabilmente verrà comunque aperto un procedimento disciplinare) ma la proprietà dell'attività odontoiatrica a cui viene sospesa l'autorizzazione sanitaria, imponendo di fatto la chiusura dello studio (in questo caso) per sei mesi.
La vicenda
La CAO di La Spezia avanzava una richiesta al Comune di Sarzana per la revoca dell'autorizzazione sanitaria del Centro Dental Pro sito in un centro commerciale della zona: il motivo è la violazione dall'art. 5, comma 5, L. n. 175/1992, "per avere la società ricorrente omesso di indicare in alcuni annunci pubblicitari nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria della citata struttura".
Secondo quanto indicato nella sentenza, nei pressi della struttura era stato posizionato un totem pubblicitario con il logo Dental Pro (senza indicazioni specifiche riconducibili al singolo studio) il cui messaggio informava di una promozione sugli impianti dentali scontati del 50%.
La difesa
Attraverso i suoi legali, Dental Pro propone ricorso contro l'ordinanza del Comune di sospendere l'autorizzazione per sei mesi (la norma prevede un minimo di 6 fino ad un massimo di un anno di sospensione dell'autorizzazione) "in quanto il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato sulla base di disposizioni normative espressamente abrogate dalla disciplina sopravvenuta che avrebbe eliminato tutti i limiti gravanti sulla pubblicità professionale".
Il TAR
Il Tribunale Amministrativo, nonostante sia stato chiamato ad esprimersi sulla sospensiva del provvedimento, decide di entrare anche nel merito del ricorso presentato dai legali di Dental Pro giudicandolo infondato.
Per i giudici, i D.L. 4/7/2006 n. 223, D.L. 13/8/2011 n. 138 e D.P.R. 7/8/2012 n. 137 non hanno abrogato tutte le norme che regolamentavano la pubblicità in ambito professionale.
Stando alla sentenza l'art. 4, comma 2, L. n. 175/1992, con riferimento alla pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge, prescrive che "È in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria.".
Il successivo art. 5, comma 5, continuano i giudici, prevede che "Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria è sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno.".
Il TAR, ripercorrendo tutte le modifiche legislative approntate in questi anni sul tema della pubblicità, ricorda come sia ammessa anche in ambito professionale "la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie".
Per meglio entrare nel tema del ricorso i giudici indicano che "a fronte di tale intento normativo, gli art. 4, comma 2, e 5, comma 5, L. n. 175/1992, sui quali il provvedimento censurato si è basato, non prevedono alcun divieto circa lo svolgimento della pubblicità informativa né alcuna prescrizione con essa incompatibile, ma si risolvono nella previsione di adempimenti funzionali a garantire la più ampia trasparenza della informazione resa, ciò che peraltro risulta pienamente conforme ai principi delineati dalla stessa normativa di riforma".
"È dunque da escludere -viene chiarito- che le disposizioni normative in esame siano state oggetto di un'abrogazione espressa".
Sentenza che ricostruisce il quadro normativo:
a) il complesso normativo di cui alla L. n. 175/1992 non è stato oggetto di una integrale abrogazione espressa da parte delle successive riforme;
b) l'art. 2 del D.L. n. 223/2006 si è limitato ad abrogare le disposizioni concernenti divieti di svolgimento di pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni;
c) l'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 138/2011 si è limitato ad abrogare le norme concernenti la pubblicità informativa aventi ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti in contrasto con i principi di cui al precedente comma 5, lett. g) (libertà della pubblicità, trasparenza, veridicità, correttezza delle informazioni);
d) l'art. 4 D.P.R. ha ribadito che la pubblicità informativa relativa ai servizi professionali deve essere funzionale all'oggetto, veritiera, corretta e non ingannevole, equivoca e denigratoria.
Molto probabilmente la società ricorrerà contro questa sentenza al Consiglio di Stato e non è ancora chiaro se la clinica dovrà comunque chiudere oppure attenderà la decisone della sentenza definitiva.
Norberto Maccagno
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