HOME - Normative
 
 
01 Febbraio 2018

In Gazzetta Ufficiale il Ddl Lorenzin. Dal 15 febbraio entrano in vigore le nuove pene per abusivi e prestanome. Ecco i contenuti


Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale numero 25 del 31 gennaio 2018, dal 15 febbraio 2018 la legge in materia di sperimentazione clinica di medicinali, disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie, che prende il nome dal Ministro Lorenzin, diventa operativa.

Il Ddl Lorenzin approvato definitivamente il 22 dicembre scorso prende il nome di Legge 3/2018 dal titolo "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute".

Per il settore dentale la norma continente la riforma dell'Ordine dei medici, con più autonomia per l'Albo degli Odontoiatri, e l'istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie con l'Albo degli Igienisti dentali, ma per vedere attuate queste norme serviranno l'approvazione dei decreti attuativi

Dal 15 febbraio entrano invece in vigore le nuove pene per il reato inerente l'art.348 del codice penale in tema di esercizio abusivo di una professione e di un'arte sanitaria.

Questo quanto indica l'articolo 12.

Art. 12

Esercizio abusivo di una professione

1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».

2. All'articolo 589 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni».

3. All'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».

4. Il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti nella farmacia è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 3.000, se risulta che, per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve, si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio».

5. Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.500».

6. All'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: «siano incorsi per tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «siano già incorsi».

7. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 86-bis è inserito il seguente:

«Art. 86-ter (Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria).

- 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali».

8. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dopo le parole: «delle professioni sanitarie» sono inserite le seguenti: «e relative attività tipiche o riservate per legge».

Sull'argomento leggi anche:

8 Gennaio 2018: Esercizio abusivo di una professione, queste le nuove pene. Confisca dello studio anche se l'impronta la prende l'assistente o la protesi la prova l'odontotecnico

Copyright © Riproduzione vietata-Tutti i diritti riservati

Articoli correlati

Altri Articoli

Senna (CAO): l’obiettivo è realizzare nel 2027 un nuovo Codice deontologico sempre più aderente ai mutamenti della professione di medico ed odontoiatra, fedele ai valori “antichi”


Obiettivo: riportare con responsabilità al centro della missione il Sindacato, le Competenze e i Territori, con gestione trasparente delle risorse e ampia condivisione di idee


Bonus per chi assume donne, giovani e stabilizzano i contratti a tempo determinato. E quando potrebbe convenire assumerne


A Lamezia Terme un odontoiatra esercitava da anni in uno studio privo di autorizzazioni. Durante i controlli trovati anche farmaci scaduti, l’odontoiatra è stato denunciato, lo studio sequestrato


L’OMCeO Torino lancia l’allarme dei sanitari con titolo di laurea estero riconosciuti solo dalla Regione che però possono esercitare, la CAO chiede di escludere gli odontoiatri dalla...


Il presidente nazionale AIO sottolinea: la sicurezza negli studi non è un obbligo ma una responsabilità clinica


Sicurezza, efficienza e valore legale per documenti e consensi, uno strumento semplice da usare che può semplificare ed ottimizzare la gestione burocratica dello studio


A Pordenone, Monfalcone e Gemona è in programma un corso per diventare Assistente di studio odontoiatrico (ASO), gratuito per i disoccupati. Domande entro il 7 maggio


Le norme ma anche e soprattutto le regole dal punto di vista della deontologia. Ne abbiamo parlato con il presidente CAO di Catanzaro che ha posto (sui social) la questione


Interviste     27 Aprile 2026

Oggi ANDI compie 80 anni

Abbiamo celebrato la ricorrenza con l’attuale presidente ANDI Carlo Ghirlanda, attraverso un racconto personale che guarda al passato più recente ma anche al futuro dell’Associazione.


Anelli e Senna scrivono ai Ministri dell’Università, Salute ed Economia per sollecitare l’emanazione del decreto attuativo


Utile di 700 milioni nel 2025: gli investimenti compensano la gobba pensionistica che sta registrando un aumento dei pensionati


La prof.ssa Nardi sottolinea quanto nella pratica clinica di prevenzione, l’evoluzione delle tecnologie ha profondamente migliorato le procedure di decontaminazione, rendendole...

di Prof.ssa Gianna Maria Nardi


Si è discusso di riforma del semestre aperto e di formazione specialistica. Tra i componenti dei tavoli, il prof. Gherlone come rappresentante della CRUI che porterà la sua competenza, oltre che in...


 
 
 
 
IDI Evolution

Il Podcast
dell'Innovazione
Odontoiatrica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iscriviti alla Newsletter

 
 

Corsi ECM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I più letti

 
 

Corsi, Convegni, Eventi

 
 
 
 

Guarda i nostri video

Guarda i nostri video

Il flusso di lavoro dell’odontoiatra chairside

 
 
 
 
chiudi