Questi ultimi sono stati mesi di importanti novità per il settore, già effettive o in arrivo, in particolare con il Ddl “Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria”, approvato alla Camera e ora in discussione al Senato, e la manovra finanziaria di luglio e di agosto, che invece sono già legge. Vediamo punto per punto in che cosa consistano queste novità.
IL DECRETO OMNIBUS
Autonomia della professione
All’articolo 6, lettera r, si prevede che gli elenchi e i registri professionali ricompresi in un medesimo ordine, nel rispetto dell’integrità funzionale dello stesso, debbano avere piena autonomia nell’esercizio delle funzioni di rappresentanza, di gestione e disciplinari.
Tuttavia, rispetto al testo presentato dal Governo e licenziato dalla commissione Igiene e sanità, il passaggio in Aula ha stralciato la norma che avrebbe consentito agli odontoiatri di avere un ordine autonomo.
Questo comporterà per l’Albo degli odontoiatri una piena autonomia, ma sempre all’interno dell’attuale Ordine.
Abusivismo
Approvato all’unanimità, con l’articolo 8 si prevede la confisca dei beni utilizzati dai condannati per esercizio abusivo della professione sanitaria.
Questo articolo non era presente nella stesura iniziale del provvedimento licenziato dal Governo, ma è stato richiesto dall’Andi ai componenti della commissione Igiene e sanità della Camera e al ministro della Salute, che lo hanno inserito e sostenuto durante l’iter parlamentare.
Concorsi Ssn
Approvato anche l’articolo 11, quello che consentirà ai laureati in odontoiatria di partecipare ai concorsi per dirigente odontoiatra del Ssn senza un diploma di specialità, come richiesto finora.
LE MANOVRE ESTIVE
Gli Ordini
Se il Ddl Omnibus sta ultimando il suo iter parlamentare, sono definitive invece le norme approvate con la manovra finanziaria di agosto. Oltre a quelle fiscali (si veda l’articolo in questo pagina), ce ne sono alcune interessanti per il settore - anche se non tutte di facile applicazione -, in particolare quelle che entrano nel merito delle cosiddette liberalizzazioni, contenute nell’articolo 3 “Esercizio dell’attività senza limitazioni di concorrenza”. Il comma 5 dell’articolo 3 prevede una limitazione del compito degli Ordini professionali, indicando come per “l’accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Il potere disciplinare
Per quanto riguarda l’organismo giudicante degli Ordini, a eccezione di quelli delle professioni sanitarie (medici, dentisti, farmacisti e veterinari), questo dovrà essere istituito a livello territoriale e non potrà essere composto da consiglieri provinciali o nazionali, così da separare la funzione inquirente da quella giudicante. Passa quindi il concetto che chi viene eletto dagli iscritti non può poi giudicare il comportamento degli stessi. L’esclusione degli Ordini sanitari è stata motivata con il fatto che questi hanno già un organo giudicante coordinato da un magistrato (la Cceps), dimenticando però che si tratta di un organismo di appello nazionale e non territoriale, come invece previsto per gli altri Ordini.
Pubblicità
Per quanto riguarda la pubblicità, questa viene ulteriormente liberalizzata. Il comma 5, lettera g, recita: “La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente a oggetto l’attività professionale, le specializzazioni e i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio e i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie”.
Tariffe
Infine le tariffe: secondo il comma 5, lettera d, queste dovranno essere indicate per iscritto al paziente. “Il professionista” recita la norma “è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico”.
GDO 2011;11
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